CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 40, comma 2, 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223 L.F. (capi 1 e 2, fatti commessi in Medea il 23 febbraio 2016) e 40, comma 2, 110 e 640-bis cod. pen. (capo 3, fatto commesso in Medea e Manzano il 24 marzo 2015), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto al capo 3), perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, con conferma nel resto; - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; - che, in data 17 dicembre 2024, è stata depositata tramite PEC memoria difensiva nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si denuncia il vizio di motivazione apparente o contradditoria e illogica in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita riconosciuta in capo all'imputato, sono affidati a doglianze non consentite in questa sede, in quanto unicamente protese a rimettere in discussione una valutazione in fatto come tale riservata in via esclusiva al giudice di merito, che, nel caso al vaglio, l'ha effettuata in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata) - comunque, non contestata allegando, come dovuto, specifici ed inopinabili evidenze probatorie oggetto di travisamento - e, in ogni caso, attendendosi al pacifico principio di diritto secondo cui:<<In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione>> (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101); - che il terzo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (restituzione in suo favore della somma di Euro 13.000,00 oggetto di un prestito precedentemente erogato alla società fallita per la sua costituzione) è generico, in ragione del suo mancato confronto con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, laddove si è correttamente evidenziato come la restituzione di una somma oggetto di un precedente finanziamento in conto capitale vale, in ogni caso, ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rv. 286623) e come tale restituzione nel caso di specie fosse stata disposta nei confronti dell'amministratore di fatto della società fallita; - che il quarto motivo, che denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è generico e non consentito in questa sede, giacché omette di considerare che anche l'amministratore di fatto di una società, in quanto investito di tutti i poteri e i doveri propri dell'amministratore di diritto (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, dep. 2011, Rv. 250844), è direttamente tenuto alla tenuta e alla custodia della società poi fallita (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, dep. 19/05/2010, Rv. 247251); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]