CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 12 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 (fatto commesso in Palermo il 5 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di regiudicanda e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in data ottobre 2018, giudicato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo n. 6927/2019, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato>> (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420) (Conf.: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896) (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, fedelmente attenendosi al principio di diritto riportato, ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e perciò non sindacabile in questa sede, come l'identità nella data di accertamento dei due reati non fosse, di per sé, sufficiente a far desumere l'esistenza di un unitario disegno criminoso); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il co