CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2024
Cassazione n. 03440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]:a&I.Lesa o lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso lette le conclusioni inviate tramite "pec" dal difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza delle censure esposte dal ricorso replicando al contempo alle conclusioni prospettate dalla parte pubblica [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catania, quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto dalla-difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale che ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare applicata al Caminiti, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., rivendicata dalla difesa sul presupposto della ritenuta applicabilità alla specie della retrodatazione dei termini di custodia ex art.297 cod. proc. pen. a far tempo dalla ordinanza cautelare resa il 26 maggio 2020 in altro procedimento parimenti promosso ai danni del Caminiti, con riguardo al medesimo titolo di reato ( seppure riferito a condotte partecipative realizzate sino al novembre 2018) e sulla base di una identica piattaforma indiziaria (le dichiarazioni del collaborante Porto e le operazioni di intercettazione), già presente, secondo l'assunto difensivo, alla data del decreto di giudizio immediato reso nel giudizio conseguente alla prima ordinanza; rilevato che il principio espresso nell'ordinanza genetica, confermato dal Tribunale del riesame, ribadisce indicazioni interpretative consolidate 'nella esperienza di questa Corte in forza delle quali, quando, come nella specie, nei confronti di un medesimo soggetto, risultino emesse, in procedimenti diversi, più ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, con la precisazione che per «desumibilità dagli atti» si intende la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l'adozione di una misura cautelare, non bastando al fine la semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma occorrendo, piuttosto, una condizione di conoscenza che abbia una «specifica significanza processuale»; ritenuto che nel caso il provvedimento impugnato ha per un verso messo in rilievo che la CNR sulla base della quale è stato richiesto il secondo provvedimento cautelare è stata depositata dopo la prima ordinanza restrittiva e dopo il decreto di giudizio immediato correlato ai fatti portati da tale ordinanza e che la stessa - inerente ad una complessa attività di indagine (riguardante più clan di matrice mafiosa, una associazione finalizzata al narcotraffico, fatti di estorsione e di intestazione fittizia) dipanatasi ben oltre la data di emissione del decreto di giudizio immediato relativo al processo inerente al primo titolo cautelare- necessitava, per forza di cose, un complesso approfondimento cognitivo che, anche per il reato ascritto al ricorrente, impbneva, in capo all'autorità procedente, una valutazione globale del relativo contesto criminale, tale da legittimare comunque l'indifferenza di una parziale sovrapponibilità dei momenti indiziari valorizzati dai due interventi cautelari; ritenuto che una siffatta valutazione di merito, così argomentata, oltre che corretta giuridicamente non merita censure prospettabili in questa sede, vieppiù considerando il portato generico dei rilievi prospettati dal ricorso, che replicano quelli articolati nel merito senza peraltro mai dettagliare, con puntuali indicazioni, il tenore dei fatti e gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda iniziativa cautelare che si mira a retrodatare, impedendo così a monte alla Corte di dare contenuti effettivi alla rivendicata sovrapponibilità dei momenti di indagine valorizzati a sostegno dei due interventi cautelari ; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al sagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]