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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2024

ECLI:EU:T:2024:575
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0290_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (cause T‑290/22 e T‑763/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco” – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Certezza del diritto – Parità di trattamento»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica (v. punti 28, 29, 31)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata [Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/1767; regolamento del Consiglio 2023/1765] (v. punti 33‑36, 45‑48)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 70)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto dei diritti di difesa e della presunzione di innocenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, f) e g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, f) e g)] (v. punti 81‑83)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 88‑97)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 99‑103)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581 e 2023/1765] (v. punti 113‑115, 127, 130, 133, 156)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Detenzione di una quota di mercato del 75% nella distribuzione di prodotti del tabacco in Russia – Inclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g),] (v. punti 121, 124‑126, 128)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 129)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore del tabacco – Inclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 131)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 132)

12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529] (v. punti 136‑139, 141, 143, 144, 147‑152)

13. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 161‑165)

14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 2022/581) (v. punti 169, 170)

15. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Russia e dei loro familiari stretti o di altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco, delle persone giuridiche, degli enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 174‑178, 184)

16. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Onere della prova incombente a chi deduce la violazione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529] (v. punti 179, 180)

17. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17, 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 191‑194, 200‑202)

18. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 8, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, §§ 1 e 2, e 52, §§ 2 e 7; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 208‑215) Dispositivo 1) Le cause T‑290/22 e T‑763/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0290_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (cause T‑290/22 e T‑763/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco” – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Certezza del diritto – Parità di trattamento» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica (v. punti 28, 29, 31) 2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata [Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/1767; regolamento del Consiglio 2023/1765] (v. punti 33‑36, 45‑48) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 70) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto dei diritti di difesa e della presunzione di innocenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, f) e g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, f) e g)] (v. punti 81‑83) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 88‑97) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 99‑103) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581 e 2023/1765] (v. punti 113‑115, 127, 130, 133, 156) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Detenzione di una quota di mercato del 75% nella distribuzione di prodotti del tabacco in Russia – Inclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g),] (v. punti 121, 124‑126, 128) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 129) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore del tabacco – Inclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 131) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581, art. 3, § 1, g)] (v. punto 132) 12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529] (v. punti 136‑139, 141, 143, 144, 147‑152) 13. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 161‑165) 14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 2022/581) (v. punti 169, 170) 15. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Russia e dei loro familiari stretti o di altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco, delle persone giuridiche, degli enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 174‑178, 184) 16. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Onere della prova incombente a chi deduce la violazione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529] (v. punti 179, 180) 17. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17, 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 191‑194, 200‑202) 18. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 8, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, §§ 1 e 2, e 52, §§ 2 e 7; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/1765] (v. punti 208‑215) Dispositivo 1) Le cause T‑290/22 e T‑763/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris