CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 33818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, parzialmente riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 21 febbraio 2025, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, misura applicata al ricorrente in relazione ai reati di concorso in estorsione tentata ed estorsione consumata, aggravati dall'art. 416-bis.1.cod. pen., commessi attraverso l'intervento violento e minaccioso dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti di notorio spessore mafioso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato due autovetture presso la concessionaria del ricorrente senza ultimarne il pagamento del prezzo (capi 9 e 10 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente lamenta una contraddittorietà motivazionale del provvedimento genetico - non adeguatamente tenuta in conto dal Tribunale - per avere il Giudice per le indagini preliminari escluso l'applicazione della misura cautelare in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 8, assistita dagli stessi elementi investigativi invece valorizzati con riguardo ai capi 9 e 10 della imputazione provvisoria. I fatti di cui al capo 8 e quelli all'odierno esame, dimostrerebbero la comune esistenza di un lecito rapporto contrattuale di natura civilistica tra le vittime ed il ricorrente, che avrebbe preteso, peraltro non personalmente ma attraverso i coindagati, solo la restituzione di quanto a lui dovuto per la vendita di due autovetture alle persone offese, le quali non ne avevano interamente pagato il prezzo. Ciò sarebbe avvenuto senza alcuna violenza o minaccia, né da parte del ricorrente né da parte dei suoi emissari, circostanza idonea ad escludere ogni profilo penalmente rilevante. In ogni caso, nella migliore delle ipotesi accusatorie, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce della differenziazione tra i due reati tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, la cui doverosa interpretazione andrebbe in senso favorevole a quanto sostenuto in ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per quanto più in dettaglio riferibile al capo 9 della imputazione provvisoria. Posta l'esistenza di rapporti leciti di compravendita tra il ricorrente e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nei termini indicati con il primo motivo, il ricorso sottolinea che le conversazioni intercettate dimostrerebbero un atteggiamento aggressivo della vittima - focalizzatosi in uno degli incontri con i coindagati del ricorrente nel quale era scaturita una colluttazione - logicamente incompatibile con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Anche laddove fosse stata usata, in quella circostanza, minaccia o violenza nei confronti della persona offesa, ciò non farebbe mutare la qualificazione giuridica del fatto alla stregua dell'art. 393 cod. pen., dal momento che la vicenda era calata all'interno del rapporto contrattuale prima indicato ed esistente tra le parti e l'intervento dei terzi non era dovuto ad implicazioni mafiose ma al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa erano colleghi di lavoro; fr 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per quanto più in dettaglio riferibile al reato di cui al capo 10 della imputazione provvisoria. In relazione a tale fatto, valgono le stesse osservazioni precedentemente esposte in ricorso anche con riguardo alla qualificazione giuridica, sottolineandosi che la vittima [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di lavoro con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], a giustificazione dell'intervento di quest'ultimo nella vicenda, persona a sua volta nota al ricorrente in quanto cliente dell'autosalone di questi. Anche in questo caso, non si sarebbe evidenziata alcuna violenza o minaccia contro la persona offesa, neanche di natura implicita o "ambientale" ed il Tribunale avrebbe travisato il significato da attribuire alle modeste regalie elargite dalla vittima in periodo natalizio (un agnello e della ricotta), del tutto consone alle abitudini locali ed all'attività di allevatore esercitata dalla persona offesa. Sarebbe emersa, oltre che l'assenza di violenza o minaccia, anche la mancanza di interesse personale da parte dei terzi coindagati o di clan mafiosi, non emergente dalle intercettazioni con il dovuto margine di certezza e non desumibile da una spontanea regalia effettuata dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di soli 50 euro; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 416- bis.1.cod. pen. Oltre all'assenza di minaccia o violenza, men che mai di tipo mafioso, mancherebbe ogni riferimento investigativo ad una condotta del ricorrente volta alla agevolazione di un clan di quella tipologia, della cui esistenza non è adeguatamente emerso che il ricorrente, soggetto incensurato, fosse a conoscenza, né che egli potesse sapere del collegamento ad esso di un coindagato e dell'utilizzo di metodo mafioso da parte dei correi. 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, non avendo il Tribunale valorizzato la circostanza che i correi del ricorrente sono stati arrestati ed egli non avrebbe manifestato personali capacità criminali. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati. 1.In ordine al primo motivo, non è, in primo luogo, rilevante, sotto il profilo inerente alla congruità della motivazione del provvedimento impugnato, che il primo giudice, nell'ordinanza genetica, abbia escluso la sussistenza di indizi di colpevolezza inerenti ad altra contestazione (quella di cui al capo 8) per un fatto diverso da quelli di cui ai capi 9 e 10, commesso nei confronti di altra persona offesa e ritenuto, nel merito, dai contenuti più sfumati e meno ricostruibili in punto di fatto sebbene analoghi a quelli per cui si procede. Tale segmento dell'ordinanza primigenia, non riprodotta nel provvedimento impugnato e solo per sommi capi nel ricorso, non è sindacabile per assenza di ogni elemento di giudizio rilevante in questa sede. 1.1.Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti ai reati di interesse (capi 9 e 10), il Tribunale ha offerto congrua motivazione, spiegando approfonditamente che il ricorrente era avvinto agli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un accordo di spettro assai ampio, secondo il quale tutte le volte che l'indagato, nell'esercizio della sua lecita attività di vendita di autovetture a terzi, riscontrava qualche problema nei pagamenti, si serviva dei due coindagati per esercitare pressioni nei confronti dei clienti, aventi contenuto minaccioso ed a volte anche violento (come nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], vittima del reato di cui al capo 9) rinvenibile nel fatto che tanto le persone offese quanto tutti gli indagati, ivi compreso il ricorrente, fossero consapevoli della caratura mafiosa di uno dei due emissari, [OSCURATO:PERSONA], che non ne faceva mistero alle vittime, in ogni caso ben consapevoli di ciò per ragioni di contesto ben ricostruite dal Tribunale con riferimento ai luoghi ove erano avvenuti i fatti ed alla immanenza dell'organizzazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nell'articolazione catanese indicata come clan Santapaola, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] apparteneva e nell'interesse della quale "controllava" una determinata area territoriale dell'hinterland catanese. Si tratta di una ricostruzione di merito, ben calibrata dal Tribunale e fondata sulla interpretazione del significato di numerose intercettazioni di conversazioni intervenute tra i coindagati ed anche tra costoro e terzi soggetti. Essa non presenta alcun profilo di illogicità e non è, per questo, sindacabile in questa sede, non potendosi valutare, come pretenderebbe il ricorso, una diversa ricostruzione di elementi fattuali. E' noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In punto di diritto sostanziale, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632-01). 1.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale ha correttamente evidenziato l'impossibilità di ricondurli al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La motivazione è esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici. In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato l'esistenza di danni ulteriori per le vittime rispetto a quanto da costoro in ipotesi dovuto al ricorrente in forza del contratto di acquisto di autovetture di natura lecita (nel caso del [OSCURATO:PERSONA], si era paventato il prelievo coatto della sua autovettura se non ne avesse pagato tutto l'importo al ricorrente, plasticamente evidenziatosi nel violento scontro fisico con i coindagati riportato dal Tribunale con il prelievo delle chiavi del mezzo; nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], attraverso la richiesta, da questi esaudita contro la sua volontà, di ulteriori regalie al ricorrente, non importa se di poco valore ma comunque e certamente non dovute). Si tratta, pertanto, di condotte che in nessun caso trovavano fondamento in un diritto tutelabile davanti ad un giudice in forza del contratto di compravendita tra il ricorrente e le persone offese. In secondo luogo, il Tribunale, a fg. 17 dell'ordinanza impugnata, ha interpretato senza vizi logici il contenuto di una intercettazione nella quale il coindagato [OSCURATO:PERSONA] ricordava al ricorrente la necessità di assegnare parte delle somme riscosse a "Catania", allusione logicamente intesa dal Tribunale, allo stato degli atti e senza alternative spiegazioni plausibili in virtù del delineato contesto, come riferentesi all'obbligo di agevolare il clan mafioso di riferimento, al quale l'emissario [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era collegato, come risultava noto alle vittime ed al ricorrente. Per il che, la finalità di agevolazione del sodalizio mafioso, racchiusa nella contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen. - che la conversazione citata rivela essere nota agli autori del reato, ivi compreso il ricorrente, allo stesso modo di come gli era noto l'esercizio dell'intimidazione dei suoi emissari contro le vittime, in forza di accordi radicati e prestabiliti che ne siglavano il suo concorso nelle estorsioni aggravate indipendentemente dal fatto che l'indagato non effettuasse per sua mano la violenza o la minaccia ambientale - porta ad escludere, in radice, l'ipotizzata, diversa qualificazione giuridica dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In questo senso si pone la stessa giurisprudenza di legittimità citata in ricorso e nell'ordinanza impugnata. Infatti, nella motivazione della sentenza resa da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 13.3., si legge: "non appare inopportuno precisare che, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i P2/ delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi". Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva - anche in relazione al contenuto della memoria depositata - in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle aggravanti contestate, con manifesta infondatezza di quanto veicolato attraverso il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Peraltro, per quanto attiene all'aggravante del metodo mafioso, va ricordato che non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi. (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02). 2. Con riguardo all'ultimo motivo, relativo alle esigenze cautelari, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta dal Tribunale a fg. 30 dell'ordinanza impugnata, laddove è stata indicata la particolare gravità dei fatti dovuta al contesto criminale di riferimento, la loro ripetizione nel tempo attraverso moduli illeciti collaudati, siccome dimostrativi della pervicacia criminale dell'indagato nonostante la formale incensuratezza e dei suoi collegamenti con ambienti di alto spessore mafioso, non limitati alle persone dei ricorrenti. La motivazione è ampiamente idonea a supportare il ritenuto pericolo di recidiva, peraltro in relazione alla misura degli arresti domiciliari e non alla custodia in carcere. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammiss