Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 17857/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26455/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - ricorrent i incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 759/2017 depositata il06/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], marito e moglie, hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la famiglia Lora ha sottoscritto un accordo con cui è stato diviso il patrimonio della famiglia (strutturata nella comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura, di cui all'art. 230-bis c.c.), mediante il quale sono stati divisi i beni dell'azienda agricola tra i figli coltivatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero liquidato con denaro gli altri tre figli non coltivatori (Pierluigi, Idelma e Cristina), ed avrebbero inoltre assunto a proprio carico un assegno vitalizio in favore dei genitori.

In particolare, nella divisione dell'azienda agricola i beni assegnati a [OSCURATO:PERSONA] contemplavano, fra gli altri, tutto il terreno ubicato in Comune di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi ettari

18.76.26. Secondo gli attori i paciscenti, dunque, intendevano sciogliere la comunione tacita, dividendo l'azienda familiare in due parti pressoché uguali tra i due figli coltivatori, onerandoli della corresponsione di una somma in denaro ai fratelli non coltivatori e di una rendita vitalizia ai genitori.

Il medesimo accordo divisionale prevedeva espressamente che "tutti gli atti notarili di stipulazione per arrivare all'intestazione dei terreni e dei fabbricati suddetti saranno sopportati per ½ cadauno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Naturalmente rimane convenuto che gli atti notarili si faranno non prima che sia trascorso il tempo utile per la decadenza dei vincoli imposti negli atti di acquisto".

Gli attori esponevano ancora: -che, fin dal momento della divisione, cioè dal 1989, ciascuno dei due fratelli aveva quindi avuto il possesso esclusivo della parte di azienda oggetto delle rispettive assegnazioni; -che la formalizzazione delle varie intestazioni, a mano a mano che venivano meno gli impedimenti correlati alle norme per la formazione delle piccole proprietà coltivatrice, aveva avuto quindi progressivo seguito, per cui i tre fratelli non coltivatori avevano integralmente ricevuto il complessivo assegno di liquidazione; -che nel 2008, dopo 19 anni dall'accordo divisionale, l'unica parte del patto che ancora doveva trovare formale esecuzione era quella che assegnava interamente a [OSCURATO:PERSONA] i terreni di Asigliano, i quali, benché assegnati posseduti e goduti in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA], erano rimasti, come al momento dell'accordo, ancora cointestati formalmente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che su tale fondo, infatti, al momento della divisione del 1989 insisteva un vincolo di inalienabilità/indivisibilità, venuto meno solo dopo molti anni, quando appunto si era formalmente resa possibile l'intera intestazione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA]; -che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decidevano quindi di formalizzare, anche detta ultima intestazione in conformità a quanto avevano già fatto per le altre intestazioni del patrimonio familiare suddiviso tra essi; -che prima del rogito, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva tuttavia al fratello [OSCURATO:PERSONA], per una serie di gravi problemi patrimoniali che lo avevano nel frattempo riguardato, di intestare la quota pari alla metà dei suddetti beni non a lui, ma alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], cui egli stesso avrebbe contestualmente intestato anche la propria quota; -che [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava finalmente disposto a fare quanto richiesto (e da lui dovuto), subordinando peraltro il proprio assenso a che il fratello [OSCURATO:PERSONA] si prestasse a propria volta ad una complessa serie di operazioni finanziarie; -che, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accendere un mutuo ipotecario con una banca indicata da [OSCURATO:PERSONA] sul capannone ortofrutticolo di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma in uso alla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., il cui capitale sociale era all'epoca suddiviso, per il 50% cadauno tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]; -che subito dopo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conferire il capannone gravato dalla passività ipotecaria nella stessa società “[OSCURATO:PERSONA]”, che, accettando il compendio, si sarebbe così accollatail debito verso la banca; -che, quindi, non appena possibile, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito le quote sociali rinvenienti dal suddetto conferimento, per la metà a [OSCURATO:PERSONA] e per l'altra metà al figlio Luca, così uscendo dalla compagine sociale (della società “[OSCURATO:PERSONA]”) non appena entrato a farne parte; -che, sempre secondo l’esposizione degli attori, [OSCURATO:PERSONA] venne convinto dal fratello che fosse suo obbligo trasferire direttamente ai soci della società “[OSCURATO:PERSONA]” anche il netto ricavo del mutuo ipotecario di cui sopra e ciò in quanto con il contestuale conferimento immobiliare il relativo debito sarebbe "passato" in capo alla società “[OSCURATO:PERSONA]”, che lo avrebbe ripagato nel tempo; -che, raggiunto così l'accordo tra i fratelli Lora, con atto di compravendita del 13.03.2008, [OSCURATO:PERSONA] per la quota di ½ finalmente trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] (cui [OSCURATO:PERSONA] trasferiva, come programmato, la residua quota a lui spettante) il terreno ubicato in Comune di Asigliano, procedendo così all'ultimo formale adempimento della volontà delle parti, già manifestatasi e dichiaratasi nel patto divisionale del 1989. -che, solo al fine di assicurare la regolarità e l'efficacia del trasferimento, nell'atto citato, risultava utilizzato quale mezzo di pagamento l'assegno bancario non trasferibile emesso in data 13 marzo 2008, in occasione e contesto del rogito, tratto sulla Banca di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe mai dovuto essere incassato da [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe stato restituito non appena conclusa la sopra descritta operazione societaria; -che [OSCURATO:PERSONA], non appena ottenuto il trasferimento del 50% del netto ricavo della passività ipotecaria accesa sul capannone e non appena formalizzato, con atto del 23.05.2008, il conferimento del capannone (e del mutuo) alla propria società, contravvenendo agli accordi, poneva all'incasso l'assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] per € 220.000, che avrebbe invece dovuto "restituire" al fratello [OSCURATO:PERSONA].

2. Sulla base dei fatti sopra riportati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano, per quanto qui rileva, la condanna del convenuto [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] il prezzo indebitamente incassato di € 220.000, oltre il risarcimento del danno che [OSCURATO:PERSONA] assumeva di avere subito a seguito dell'indebito incasso del prezzo della compravendita. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre la restituzione della somma di € 224.000, che denunciava come indebitamente versata al fratello in relazione all’operazione societaria riguardante la società “[OSCURATO:PERSONA]”.

Costituendosi, il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande degli attori, in particolare ritenendo invalido l’accordo del 1989 in quanto lo stesso avrebbe integrato un "patto successorio"; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi che [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente all'obbligazione assunta di cedere a [OSCURATO:PERSONA] la quota pari al 50% della sua partecipazione nella società “[OSCURATO:PERSONA]” e di condannarlo a corrispondere il doppio della caparra confirmatoria, nonché al risarcimento del danno nella misura di € 50.000.

3. Con sentenza n. 2258 pubblicata il 15.10.2014, il Tribunale di Verona ha accolto la domanda degli attori fondata sull’accordo del 1989, del quale ha riconosciuto la validità in quanto non contrastante con il divieto d e i patti successori ; pertanto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 220.000, mentre ha rigettato l'ulteriore domanda degli attori di restituzione della somma di € 224.000,00; ha rigettato le domande del convenuto e ha compensato le spese di lite fra le parti.

4. Contro la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale gli originari attori, impugnando la sentenza nelle parti di rispettiva soccombenza.

5. Con sentenza n. 759 pubblicata il 6.4.2017, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale, compensando fra le parti le spese di lite del secondo grado.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, e depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] A. Ricorso principale.

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame della questione, inerente alla esistenza di una comunione tacita familiare, espressamente e univocamente dedotta dagliattori e altrettanto univocamente ed espressamente negata da [OSCURATO:PERSONA] , con riguardo ad almeno tre dei soggetti che avevano sottoscritto l’accordo del 28 luglio 1989.

Il ricorrente sottolinea la decisività della circostanza nell’economia della decisione, in quanto essenzialmente fondata sull’accertamento dell’esistenza di tale consesso comune; egli lamenta che, nonostante le parti avessero ampiamente dibattuto su questo aspetto, la Corte lagunare ha omesso l’esame di talecircostanza, non contenendo la decisione il benché minimo cenno in ordine alla diversità di opinione delle parti sul punto, né delle deduzioni che, a supporto dell'una e dell'altra tesi, le parti hanno addotto.

1.1. Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Trattandosi di giudizio d'appello iniziato con citazione notificata dopo l’11 settembre 2012, il motivo incorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, appunto, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/2014).

In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme.

L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", con il conseguente onere del ricorrente, il quale voglia evitare di incorrere nell’inammissibilità del motivo, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022).

A ciò si deve aggiungere che nessun omesso esame risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, avendo piuttosto la Corte d’appello positivamente riscontrato la figura della comunione tacita familiare; nell’ampia motivazione la sentenza richiama, al fine di giustificare la decisione, sia l’accordo del 1989, sia le risultanze istruttorie, intrattenendosi persino sulle caratteristiche dell’istituto.

In verità, prima ancora che dalla sentenza impugnata, l’insussistenza del vizio già risulta dall’esposizione del motivo, giacché il rimprovero che il ricorrente muove al giudice d’appello non è di avere omesso l’esame del fatto costituito dalla comunione tacita familiare, ma di averne accertato l’esistenza senza confrontarsi con le deduzioni e gli argomenti contrari proposti dall’attuale ricorrente, tesi a negare i presupposti della comunione.

In questi termini, però, la censura si condanna da sé, perché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale, rende denunciabile per cassazione solamente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non rientrando, pertanto, in tale paradigma l’omessavalutazione di deduzioni difensive o il mancato esame di questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018; n. 14802/2017).

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., violazione dell'articolo 230 - bis c.c. e degli usi locali in tema di comunione tacita familiare.

Il giudice dell'appello avrebbe male interpretato, e male applicato, le norme inerenti l'istituto della comunione tacita familiare e/o dell'impresa familiare, la cui sussistenza è stata riconosciuta nonostante fosse un fatto certo e indiscusso che tre dei cinque fratelli erano invero fuoriusciti dalla famiglia già in giovane età, andando a costituire proprie distinte famiglie, non essendo dediti, in particolare all'epoca della fantomatica "divisione", ad una comune azienda agricola di pertinenza della famiglia Lora.

La riconosciuta esistenza di fratelli "coltivatori" ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in contrapposizione ai fratelli "non coltivatori" (Pierluigi, Idelma e Cristina), avrebbe dovuto indurre la Corte a negare l’esistenza della comunione tacita familiare e, con essa, la validità dell’accordo del 1989, che configurava non una divisione, ma un patto successorio.

2.1. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha riconosciuto che, con la scrittura privata del 1989, i contraenti «avevano inteso por fine alla comunione tacita familiare esistente pacificamente tra loro, procedendo ad attribuire porzioni di patrimonio comune a ciascun componente, ed assumendo pure obbligazioni verso i non assegnatari».

Rispetto a tale affermazione il ricorrente rimprovera essenzialmente alla corte territoriale di non avere considerato che alcuni dei membri della famiglia si erano già allontanati in precedenza dalla casa comune e svolgevano un'autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza.

Anche a volere riconoscere che la comunione tacita familiare non fosse più attuale al momento della sottoscrizione dell’accordo, ciònon vuol dire che un accordo volto alla divisione del patrimonio comune non fosse giuridicamente configurabile nel momento in cui fu concluso.

È stato chiarito che «la nascita e l'estinzione della comunione tacita familiare, essendo collegate al sorgere e al venir meno del vincolo associativo che ne costituisce l'essenza, non hanno diretta incidenza sulla costituzione e sullo scioglimento dell'eventuale comunione di diritti reali su beni determinati, in quanto, se esistono beni di proprietà comune, la comunione permane fino allo scioglimento mediante divisione pur dopo l'estinzione della comunione tacita familiare, mentre, se esistono beni di proprietà individuale, rispetto ai quali venga accertato un diritto di trasferimento a favore di tutti i membri della comunione tacita familiare, detto trasferimento può avvenire anche dopo l'estinzione della comunione tacita familiare» (Cass. n. 2242/1978).

Letta alla luce di questo principio, la decisione impugnata, nella parte in cui la corte territoriale fa coincidere la fine della comunione tacita familiare con la divisione del patrimonio comune anchecon riguardo ai fratelli che avevano già lasciato il consorzio familiare, non è tecnicamente ineccepibile; tuttavia, l‘imprecisione è priva di incidenza sulla decisione.

Infatti, una volta chiarito che estinzione della comunione tacita familiare e divisione dei beni comuni sono giuridicamente distinte, si deve coerentemente ammettere che sono legittimati a intervenire alla divisione anche coloro i quali, dopo avere fatto parte della comunione, avessero già in precedenza lasciato il consorzio familiare.

Consegue che il riconoscimento, chiaramente emergente dalla decisione, della più ristretta composizione soggettiva della comunione tacita familiare al momento della scrittura, non inficia la qualificazione dell’accordo nei termini proposti dalla corte territoriale.

Certamente, si deve convenire che tale qualificazione abbia quale presupposto essenziale, dato per scontato dalla decisione, che, in passato, tutti i contraenti, compresi i “fratelli non coltivatori” al momento della firma, fossero stati partecipi della comunione tacita familiare.

Sul piano formale, pertanto, la decisione impugnata non evidenzia alcun contrasto con la norma e i principi di cui è denunciata la violazione, mentre l’accertamento di quel presupposto è l’esito di un giudizio di fatto qui non ripetibile.

3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 1419 c.c. (nullità parziale).

In contrasto con il riconoscimento, operato con la sentenza impugnata, secondo cui le singole attribuzioni previste nell’accordo del 1989 erano ognuna nei confronti d'ogni altra tra loro avvinte da un intento finalistico comune, la corte territoriale ha poi concluso che, seppure si ammettesse la nullità dell’accordo concluso nel 1989 per la violazione del divieto di stipulare patti successori, ciò non avrebbe alcuna influenza sulle disposizioni patrimoniali riguardanti i beni intestati esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusi dalla successione del padre.

Così facendo, il giudice d’appello avrebbe «saltato a piè pari» la previsione del già richiamato articolo 1419 c.c., a mente del quale "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".

3.1. Il terzo motivo è inammissibile.

La ratio decid endi della sentenza impugnata deve essere identificata nella riconosciuta validità dell’accordo del 1989 per tutti i partecipanti, avendo la corte territoriale escluso in toto la violazione del divieto dei patti successori.

È quindi inevitabile riconoscere che le considerazioni censurate con il motivo in esame, nella logica della decisione, sono proposte in via di pura ipotesi: in altre parole, la Corte d’appello ha voluto dire che la nullità, in ipotesi derivante dalla violazione dell’art. 458 c.c., comunque disconosciuta dalla corte territoriale, avrebbe colpito l’accordo solo nella parte in cui comprendeva i beni intestati al capo famiglia (futuro ereditando), ferma restando la validità dello stesso nella parte relativa ai beni già formalmente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quindi l’accoglimento della diversa tesi non avrebbe comunque giustificato una decisione diversa nei rapporti fra le parti in causa.

Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).

È stato anche chiarito che non è nemmeno configurabile un contrasto logico ove il giudice, posta una tesi a fondamento della decisione, conceda subordinatamente, solo in via di ipotesi, l'esattezza di altra tesi incompatibile con la prima al fine di dimostrare che, comunque, la decisione non potrebbe essere diversa.

In tal caso, infatti, svolgendosi le argomentazioni su diversi piani logici, non sussiste quell'apprezzamento antitetico della stessa realtà giuridica sotto lo stesso profilo, il quale appunto rende inconciliabile le ragioni adottate e quindi non identificabile la ratiodecidendi (Cass. n. 1705/1968).

4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 458 c.c. (patto successorio).

Sin dalla comparsa di costituzione in primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che alcun valido vincolo era derivato dal patto di famiglia del 28.7.1989, che compendiava in sé una pluralità di patti successori, nulli ai sensi dell'articolo 458 c.c.

La sentenza impugnata ha preso esplicita posizione sul punto, negando che l'accordo del 1989 possa, nella sostanza, essere riportato alla categoria dei patti successori.

Tuttavia, le argomentazioni proposte dalla corte veneziana ad avvis o di parte ricorrente palesano un evidente errore di diritto.

Secondo la corte territoriale, la violazione non sarebbe ravvisabile, qualora, come è avvenuto nel caso in esame in forza della scrittura, l’acquisto sia immediato e inter vivos.

La soluzione pr oposta dalla corte territoriale non avrebbe considerato che la categoria dei patti successori vietati, comprende, oltre al c.d. patto istitutivo, previsto dalla prima parte del medesimo articolo 458 c.c., anche i patti successori dispositivi e rinunciativi, che sono negozi inter vivos e non mortis causa , idonei a produrre effetti attuali e nondimeno parimenti colpiti con la sanzione della nullità, al pari del patto istitutivo.

4.1. Il quarto motivo è infondato.

La Corte d’appello ha riconosciuto la validità dell’accordo, in quanto volto allo scioglimento della comunione di diritti reali su beni di proprietà comune, sul presupposto che questi erano oggetto di comunione tacita familiare, accogliendo un’ipotesi alternativa a quella del patto successorio.

Ciò vuol dire che la violazione della norma è stata esclusa perché la corte veneta ha accolto una configurazione dell’accordo oggettivamente incompatibile con la sussistenza del patto successorio vietato.

Consegue che l’errore denunciato con il motivo, in astratto sussistente, è tuttavia irrilevante, perché esso non è causalmente collegato alla decisione assunta con la sentenza, non avendo portato il giudice di merito a una decisione diversa da quella che avrebbe dovuto adottare e che ha in concreto adottato.

La denuncia di quel medesimo errore è dunque fine a sé stessa e non suscettibile di portare alla cassazione della sentenza, che si giustifica esclusivamente quando l’errore sia stato causa, e causa essenziale, della decisione (Cass. n. 3146/1963).

5. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c. , in combinato disposto con l'art. 230 - bis c.c. e gli usi locali in tema di comunione tacita familiare.

Il ricorrente impugna, in via subordinata, la sentenza nella parte in cui, pronunciandosi nel merito, la Corte d'appello ha assunto la propria competenza a decidere, in violazione delle norme che devolvono al Giudice del Lavoro la cognizione delle cause in materia di comunione tacita familiare.

5.1. Quanto al quinto motivo, esso è inammissibile perché denuncia la violazionedi una norma (quella dell’art. 409 c.p.c. ) che non risulta invocato nel giudizio d’appello e non avendo il ricorrente dedotto il tempo ed il luogo di tale deduzione.

Vale pertanto il principio secondo cui «l’assoggettabilità o meno di una controversia alrito del lavoro - come pure a quello locati zio, stante il richiamo che l'art. 46 della legge n. 392 del 1978 opera al procedimento sulle controversie individuali dilavoro - comportando unaquestione di mero rito, è deducibile soltanto con i normali mezzi d'impugnazione; siffatto vizio resta peraltro sanato qualora il diversorito adottato abbia garantito il pieno svolgimento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

È conseguentemente inammissibile il ricorso percassazione volto a far valere la predetta violazione, avvenuta nel giudizio di primo grado, ove la stessa non sia stata oggetto di censura nel procedimento d'appello; mentre, per altro verso, la doglianza relativa all'indebito scambio dirito è priva d'interesse quando non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che ne sia derivato» (Cass. n. 342/1986; cfr.

S.U., n. 36596/2022).

6. Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , in relazione all'art. 112 c.p.c., per extra petizione.

Il ricorrente sostiene che gli attori - dopo avere inizialmente dedotto a fondamento della domanda un pactum fiduciae o un contratto di mandato - nella memoria ex art. 183, comma 6 , n. 1, c.p.c. gli attori non facevano più menzione di tale titolo della domanda, rinunciando, così, alla relativa azione. [OSCURATO:PERSONA] e il Collegio non avrebbero dovuto, pertanto, esprimersi sulla domanda rinunciata.

6.1. Il sesto motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, perché pone una questione di interpretazione di un atto di parte, di cui il ricorrente non riporta, neanche in sintesi, le espressioni che avrebbero dovuto essere intese quale rinuncia alla specifica giustificazione della pretesa.

In verità, dal momento che il ricorrente neanche sostiene che gli attori avessero rinunziato alla domanda di restituzione della somma portata dall’assegno, la censura sembra alludere al fatto che gli attori avrebbero insistito nello scritto difensivo su una diversa giustificazione giuridica della pretesa, senza menzionare il mandato.

Ora, un simile atteggiamento difensivo, consistente nel non insistere o nel non riproporre nella prima delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. una o l’altra delle configurazioni prospettate con la domanda, non è sufficiente a far presumere alcun abbandono, in quanto larinuncia implicita può discendere solo da fatti logicamente incompatibili con la volontà di mantenerla ferma (Cass. n. 11200/2004).

Si deve aggiungere che il ricorrente muove il rimprovero del vizio di extra petizione sia al “Giudice”, sia al “Collegio”, con ciò lasciando intendere che il supposto vizio inficiava già la sentenza di primo grado.

Non risultaperò che il vizio di extra petizione fu denunciato con i motivi d’appello; anzi la lettura della sentenza impugnata lascia intravedere il contrario, poiché, quando la Corte di merito si occupa del mandato, lo fa a confutazione del motivo con il quale, nella sintesi della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto «di non avere agito, nella vendita, come mandatario/fiduciario del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Pozzan, secondo quanto affermato, a suo dire errando, dal Tribunale, ma di essere stato effettivo proprietario del fondo di Asigliano, a seguito di vendita non simulata, ma effettiva (anzi negando ancora una volta l'efficacia dell'accordo del 28/7/89) e di avere, di conseguenza, incassato l'assegno avanti al notaio consegnatogli quale unico, vero proprietario di quel fondo [...]».

La sentenza impugnata, perciò, non si occupa del vizio di ultra petizione con riguardo alle censure dell’appellante sul mandato, né il ricorrente deduce di aver denunciato in appello un simile vizio, il che rende, appunto, il motivo in esame inammissibile: «in materia di ricorso percassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza diappello sia incorsa nel medesimo vizio diultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza diprimo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame» (Cass. n. 18486/2020; n. 10172/2015).

7. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 1392 e 1351 c.c.

Nell'atto di citazione d'appello [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che non sussisteva alcun documento scritto, dal quale risultasse l'incarico di trasferire o intestare a terzi soggetti (diversi cioè da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il bene oggetto di causa.

Parte ricorrente lamenta che i n contrasto con consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale, pur constatando l'assenza della forma scritta ad substantiam dell'ipotetico mandato o patto fiduciario, ha riconosciu to che tale titolo negoziale potrebbe comunque risultare da affermazioni testimoniali, attribuendo rilevanza ad un ipotetico mandato a vendere beni immobili, privo della forma scritta.

7.1. Il settimo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno abbandonato la tesi che sosteneva la necessità della forma scritta del pactum fiduciae con riguardo a beni immobili, non essendo quindi più attuale, nella giurisprudenza di legittimità, il diverso orientamento, richiamato dal ricorrente, che assimilava il patto al contratto preliminare (Cass., S.U., n. 6459/2020).

Ma a prescindere dal mutamento di giurisprudenza, è decisiva la considerazione che la Corte di merito ha ammesso la prova testimoniale perché ha ravvisato l’ipotesi prevista dall’art. 2724, n. 1 c.c., del principio di prova scritta, individuata nell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], «onde [...] la prova testimoniale proprio in forza di tale operante deroga era senza dubbio ammissibile».

In questo senso il motivo non si confronta con la ratio decidendi.

In altre parole, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte d’appello non ha affermato, nella specie, che il requisito formale fosse irrilevante, ma ha riconosciuto che ciò non rendeva senz’altro inammissibile la prova orale, sussistendo una delle eccezioni legali al divieto della prova testimoniale.

Tale ratio decidendinon è stata censurata.

8. L’ottavo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 112 c.p.c.per omessa pronuncia.

La Corte d'appello, dilungatasi sul tema della simulazione (pagine da 17 a 19 della sentenza gravata), ha riconosciuto la sussistenza del patto simulatorio senza essersi previamente premurata di esaminare le analitiche ed argoment ate considerazionisvolte in proposito dall'appellante. 8.1.L’ottavo motivo è infondato, in quanto nessuna omissione di pronuncia è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia, sia pure con esito diverso da quello dall’appellante auspicato.

Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia.

Tale vizio, per giurisprudenza pacifica, ricorre solo quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n. 5730/2020; n. 3388/2005).

È stato anche precisato che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass. n. 2151/2021; n. 10636/2007).

9. Il nono motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di riguardante l’eccepita prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l’intestazione del bene.

Già in primo grado e, poi, in sede di gravame, l'odierno ricorrente aveva evidenziato che il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a ottenere l'intestazione dei beni oggetto di giudizio – se mai esistito - doveva comunque considerarsi prescritto.

Dal momento che la sentenza di primo grado non prendeva posizione su tale contestazione, [OSCURATO:PERSONA] si vedeva costretto a dedurre, nell'atto d'appello, l'omessa pronuncia e a ribadire, in ogni caso, l'eccepita prescrizione, formulando al riguardo apposito motivo di gravame, sul quale la Corte d'appello ha omesso di prendere posizione, incorrendo, così nel vizio di omissione di pronunzia. 9.1.Il nono motivo è infondato.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata inappello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 24953/2020; n. 14486/2004).

Ma al di là di tale considerazione formale, il ricorrente trascura che i giudici di merito non sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di esecuzione dell’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura, ma su una conseguenza derivante da quel medesimo obbligo, che gli attori davano come spontaneamente adempiuto.

La scrittura del 1989, nella presente vicenda, non costituiva la fonte immediata della pretesa fatta valere con la domanda, che non aveva ad oggetto l’adempimento della scrittura, ma la restituzione del prezzo pagato in concomitanza del trasferimento che gli attori assumevano eseguito in esecuzione della stessa scrittura.

Certamente la scrittura del 1989, costituendo la causa del trasferimento infine operato, continuava a identificare il fatto genetico dell’intera vicenda; tuttavia, resta fermo che l’obbligo di cui si chiedeva l’adempimento non era più quello di ottenere l’intestazione del bene acui è riferita l’eccezione di prescrizione, ma un obbligo diverso, palesandosi pertanto l’eccezione del tutto irrilevante. 10.Il decimo motivo denunzia v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 1988 e 2697 c.c. (riconoscimento di debito e ripartizione onere della prova).

Il ricorrente si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale con la quale egli aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 88.000,00, sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva riportata nella querela proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nella comunicazione del suo legale.

La Corte d’appello, sul punto, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo di non poter ravvisare nel documento la ricognizione del debito, perché [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto l 'impegno al pagamento, avrebbe reso dichiarazioni che ne dimostravano il superamento per effetto di successivi accordi.

Secondo il ricorrente, così esprimendosi, il giudice del gravame sarebbe incorso in errore, perché ha applicato alla ricognizione il c . d. principio di inscindibilità delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.), mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 1988, riconoscendo, in favore del destinatario della dichiarazione, l’esenzione dall’onere di provare l’esistenza del credito. 10.1.Il decimo motivo è infondato.

La promessa di pagamento ex art.1988 c.c. , anche quando sia titolata, perché contiene la indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione, oggetto dellapromessa, essa non può confondersi con laconfessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza (Cass. n. 13689/2012; n. 12285/2004).

L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Cass. n. 2205/2007).

In più occasioni questa Corte ha chiarito che non si ha ricognizione di debito, nemmeno agli effetti interruttivi della prescrizione, in presenza di un’eccezione di compensazione totale, perché questa esclude l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre per l’eccezione di compensazione parziale, questa potrà conseguire effetto interruttivo solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass. n. 23822/2010; n. 4605/2011; cfr. 13395/2011; n. 3303/2020).

In rapporto a questi principi si capisce che il ricorrente, sotto l’egida della violazione di legge, censura in via immediata l’apprezzamento espresso dal giudice di merito sul significato della dichiarazione.

La corte territoriale ha esaminato l’intero contenuto delladichiarazione e all’esito di tale compiuto esame ha riconosciuto che «nonostante l'ammissione, in astratto, del fatto costitutivo del credito azionato con la riconvenzionale», furono opposte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in compensazione integrale, altre ragioni ereditari e , non potendo, di conseguenza, le dichiarazioni invocate da [OSCURATO:PERSONA] essere qualificate "ricognizione di debito", al cospetto del contemporaneo disconoscimento dell'attualità del medesimo e, correlativamente, del proprio obbligo di adempimento.

Tal e accertamento, condotto nel rispetto dei canoni di legge, non può essere riproposto in sede di legittimità.

A ciò si deve aggiungere che non sono ravvisabili, già in linea di principio, i requisiti della ricognizione di debito.

Invero, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti.

Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore. (Cass. n. 1101/2004; n. 2498/1968; n. 6625/1988; n. 4564/1997; n. 14642/2004; n. 15301/2011).

Nel caso in esame, in contrasto con tale principio, il ricorre n te vorrebbe ravvisare la ricognizione nella dichiarazione di denuncia querela rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’autorità giudiziaria.

11. L’undicesimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della caparra.

Nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che [OSCURATO:PERSONA] - a fronte della corresponsione, a titolo di caparra confirmatoria, di € 250,00 - si era impegnato a trasferirgli la quota del 50% della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , salvo poi rendersi inadempiente all'obbligo.

Il deducente chiedeva, quindi, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra, pari a € 500,00, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000,00. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respingeva la domanda e [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, evidenziando la prova dei diritti fatti valere.

Nonostante l'esplicito motivo di gravame, la sentenza d'appello non si sarebbe espressa in ordine alla domanda di pagamento del doppio della caparra. 11.1.L’undicesimo motivo è infondato.

La corte territoriale non ha omesso la pronuncia, ma l'ha ritenuta assorbita nel rigetto della domanda con la quale l’attuale ricorrente aveva censurato «il rigetto dell'ulteriore riconvenzionale, con cui aveva chiesto accertarsi l'inadempimento del fratello rispetto al trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» A tale rilievo la Corte territoriale ha aggiunto che la domanda era già in linea di principio«inammissibile vuoi perché avulsa dal titolo dedotto in lite, a mente dell'art. 36 c.p.c., vuoi perché attinente ad una controversia tra i soci relativa, appunto, al rapporto sociale che risultava compromessa in arbitri, in base allo statuto sociale, essendo sorta, infatti, controversia tra i due fratelli/soci in ordine ad un preliminare tra loro di cessione di quote sociali».

Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l’implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (Cass. n. 24953/2020; n. 14486/2004).

Tale ipotesi ricorre in modo quasi esemplare nel caso in esame, in rapporto alle statuizioni della sentenza impugnata sulla domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente.

In conclusione, il ricorso principale deve essere interamente rigettato.

B. Ricorso incidentale. 1 .

L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727, 2729 e 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di pagamento, rivolta a [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 224.000,00, che lo stesso avrebbe indebitamente incassato.

I ricorrenti incidentali sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto: a) che la somma rappresentava la metà del mutuo ipotecario chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] su un proprio capannone concesso in locazione alla società "[OSCURATO:PERSONA]", di cui [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca socio unitamente al figlio e al fratello [OSCURATO:PERSONA]; b) che il bene ipotecato fu poi conferito nella società, per il valore al netto del debito ipotecario, in quanto oggetto di accollo da parte della società; c) che conseguentemente la partecipazione acquisita da [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza del conferimento, fu commisurata al valore del bene ridotto per effetto del mutuo.

Il senso della censura è, in ultima analisi, il seguente: [OSCURATO:PERSONA], trasferendo ai soci della società il netto ricavo del mutuo, avrebbe pagato (in sostanza) due volte l'accollo, una volta ed indebitamente, direttamente ai soci della società accollante, una seconda volta, debitamente, ricevendo a seguito del conferimento una quota azionaria decurtata in ragione del minor valore attribuito al proprio immobile, a seguito d e ll’accollo della passività ipotecaria da parte della società conferitaria.

1.1. Il ricorso incidentale è infondato.

La corte territoriale ha innanzitutto identificato i termini della domanda e la sintesi operata dalla sentenza rende palese l’esatta comprensione, da parte del giudice d’appello, delle ragioni che, nella prospettiva del richiedente, rendevano indebito il pagamento.

Nondimeno il giudice d’appello ha ritenuto che gli attori non avessero «fornito adeguata prova» dei loro assunti, mentre, «per contro, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato plausibile prova del suo assunto, basato su elementi documentali e testimoniali credibili», che la corte territoriale ha richiamato ed esaminato.

Rispetto a questa ricostruzione i ricorrenti incidentali rimproverano alla corte territoriale di aver valorizzato una sola parte delle dichiarazioni rese dai testi Itri, [OSCURATO:PERSONA] e Bergamasco, i quali, sentiti a prova contraria, avevano reso dichiarazioni coerenti con la tesi della duplicazione del pagamento.

I ricorrenti incidentali propongono poi una serie di riflessioni logiche, che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito, sulla base di elementari regole di comune esperienza, a fare propria la versione dei fatti da essi proposta e quindi accogliere la domanda.

Così identificato il significato del motivo, il raffronto fra le censure con esso formulate e la decisione impugnata rende palese che i ricorrenti incidentali, sotto l’egida della violazione di plurime norme di legge, intendono ripetere il giudizio sul fatto, che non può essere riproposto in sede di legittimità.

Il giudizio di fatto è, invero, riservato al giudice del merito, laddove il motivo mira a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte ricorrente, prospettando una mera migliore valutazione dei dati acquisiti.

Onde tali aspetti del giudizio restano interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, di pertinenza esclusiva del giudice del merito, ma preclusi in sede di legittimità, trattandosi di una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

È stato precisato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa leprove proposte dalle parti (Cass. n. 7919/2020; n. 13395/2018; n. 15107/2013).

A sua volta non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sol perché il giudice del merito abbia compiuto una data valutazione, invece che un'altra, delle risultanze di causa.

Anche in tema di presunzioni il libero convincimento del giudice di meritoè sindacabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè quando il giudice abbia omesso l’esame di un elemento indiziario, il quale veicoli un fatto storico decisivo idoneo ad invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. n. 10253/2021); che non sono affatto le ipotesi prospettate con il motivo o comunque ravvisabilirispetto alla sentenza impugnata.

Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.

C. Spese di questo giudizio interamente compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26455/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - ricorrent i incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 759/2017 depositata il06/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], marito e moglie, hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la famiglia Lora ha sottoscritto un accordo con cui è stato diviso il patrimonio della famiglia (strutturata nella comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura, di cui all'art. 230-bis c.c.), mediante il quale sono stati divisi i beni dell'azienda agricola tra i figli coltivatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero liquidato con denaro gli altri tre figli non coltivatori (Pierluigi, Idelma e Cristina), ed avrebbero inoltre assunto a proprio carico un assegno vitalizio in favore dei genitori. In particolare, nella divisione dell'azienda agricola i beni assegnati a [OSCURATO:PERSONA] contemplavano, fra gli altri, tutto il terreno ubicato in Comune di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi ettari 18.76.26. Secondo gli attori i paciscenti, dunque, intendevano sciogliere la comunione tacita, dividendo l'azienda familiare in due parti pressoché uguali tra i due figli coltivatori, onerandoli della corresponsione di una somma in denaro ai fratelli non coltivatori e di una rendita vitalizia ai genitori. Il medesimo accordo divisionale prevedeva espressamente che "tutti gli atti notarili di stipulazione per arrivare all'intestazione dei terreni e dei fabbricati suddetti saranno sopportati per ½ cadauno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Naturalmente rimane convenuto che gli atti notarili si faranno non prima che sia trascorso il tempo utile per la decadenza dei vincoli imposti negli atti di acquisto". Gli attori esponevano ancora: -che, fin dal momento della divisione, cioè dal 1989, ciascuno dei due fratelli aveva quindi avuto il possesso esclusivo della parte di azienda oggetto delle rispettive assegnazioni; -che la formalizzazione delle varie intestazioni, a mano a mano che venivano meno gli impedimenti correlati alle norme per la formazione delle piccole proprietà coltivatrice, aveva avuto quindi progressivo seguito, per cui i tre fratelli non coltivatori avevano integralmente ricevuto il complessivo assegno di liquidazione; -che nel 2008, dopo 19 anni dall'accordo divisionale, l'unica parte del patto che ancora doveva trovare formale esecuzione era quella che assegnava interamente a [OSCURATO:PERSONA] i terreni di Asigliano, i quali, benché assegnati posseduti e goduti in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA], erano rimasti, come al momento dell'accordo, ancora cointestati formalmente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che su tale fondo, infatti, al momento della divisione del 1989 insisteva un vincolo di inalienabilità/indivisibilità, venuto meno solo dopo molti anni, quando appunto si era formalmente resa possibile l'intera intestazione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA]; -che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decidevano quindi di formalizzare, anche detta ultima intestazione in conformità a quanto avevano già fatto per le altre intestazioni del patrimonio familiare suddiviso tra essi; -che prima del rogito, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva tuttavia al fratello [OSCURATO:PERSONA], per una serie di gravi problemi patrimoniali che lo avevano nel frattempo riguardato, di intestare la quota pari alla metà dei suddetti beni non a lui, ma alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], cui egli stesso avrebbe contestualmente intestato anche la propria quota; -che [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava finalmente disposto a fare quanto richiesto (e da lui dovuto), subordinando peraltro il proprio assenso a che il fratello [OSCURATO:PERSONA] si prestasse a propria volta ad una complessa serie di operazioni finanziarie; -che, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accendere un mutuo ipotecario con una banca indicata da [OSCURATO:PERSONA] sul capannone ortofrutticolo di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma in uso alla società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., il cui capitale sociale era all'epoca suddiviso, per il 50% cadauno tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]; -che subito dopo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conferire il capannone gravato dalla passività ipotecaria nella stessa società “[OSCURATO:PERSONA]”, che, accettando il compendio, si sarebbe così accollatail debito verso la banca; -che, quindi, non appena possibile, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito le quote sociali rinvenienti dal suddetto conferimento, per la metà a [OSCURATO:PERSONA] e per l'altra metà al figlio Luca, così uscendo dalla compagine sociale (della società “[OSCURATO:PERSONA]”) non appena entrato a farne parte; -che, sempre secondo l’esposizione degli attori, [OSCURATO:PERSONA] venne convinto dal fratello che fosse suo obbligo trasferire direttamente ai soci della società “[OSCURATO:PERSONA]” anche il netto ricavo del mutuo ipotecario di cui sopra e ciò in quanto con il contestuale conferimento immobiliare il relativo debito sarebbe "passato" in capo alla società “[OSCURATO:PERSONA]”, che lo avrebbe ripagato nel tempo; -che, raggiunto così l'accordo tra i fratelli Lora, con atto di compravendita del 13.03.2008, [OSCURATO:PERSONA] per la quota di ½ finalmente trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] (cui [OSCURATO:PERSONA] trasferiva, come programmato, la residua quota a lui spettante) il terreno ubicato in Comune di Asigliano, procedendo così all'ultimo formale adempimento della volontà delle parti, già manifestatasi e dichiaratasi nel patto divisionale del 1989. -che, solo al fine di assicurare la regolarità e l'efficacia del trasferimento, nell'atto citato, risultava utilizzato quale mezzo di pagamento l'assegno bancario non trasferibile emesso in data 13 marzo 2008, in occasione e contesto del rogito, tratto sulla Banca di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe mai dovuto essere incassato da [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe stato restituito non appena conclusa la sopra descritta operazione societaria; -che [OSCURATO:PERSONA], non appena ottenuto il trasferimento del 50% del netto ricavo della passività ipotecaria accesa sul capannone e non appena formalizzato, con atto del 23.05.2008, il conferimento del capannone (e del mutuo) alla propria società, contravvenendo agli accordi, poneva all'incasso l'assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] per € 220.000, che avrebbe invece dovuto "restituire" al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sulla base dei fatti sopra riportati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano, per quanto qui rileva, la condanna del convenuto [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] il prezzo indebitamente incassato di € 220.000, oltre il risarcimento del danno che [OSCURATO:PERSONA] assumeva di avere subito a seguito dell'indebito incasso del prezzo della compravendita. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre la restituzione della somma di € 224.000, che denunciava come indebitamente versata al fratello in relazione all’operazione societaria riguardante la società “[OSCURATO:PERSONA]”. Costituendosi, il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande degli attori, in particolare ritenendo invalido l’accordo del 1989 in quanto lo stesso avrebbe integrato un "patto successorio"; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi che [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente all'obbligazione assunta di cedere a [OSCURATO:PERSONA] la quota pari al 50% della sua partecipazione nella società “[OSCURATO:PERSONA]” e di condannarlo a corrispondere il doppio della caparra confirmatoria, nonché al risarcimento del danno nella misura di € 50.000. 3. Con sentenza n. 2258 pubblicata il 15.10.2014, il Tribunale di Verona ha accolto la domanda degli attori fondata sull’accordo del 1989, del quale ha riconosciuto la validità in quanto non contrastante con il divieto d e i patti successori ; pertanto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 220.000, mentre ha rigettato l'ulteriore domanda degli attori di restituzione della somma di € 224.000,00; ha rigettato le domande del convenuto e ha compensato le spese di lite fra le parti. 4. Contro la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale gli originari attori, impugnando la sentenza nelle parti di rispettiva soccombenza. 5. Con sentenza n. 759 pubblicata il 6.4.2017, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale, compensando fra le parti le spese di lite del secondo grado. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, e depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] A. Ricorso principale. 1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame della questione, inerente alla esistenza di una comunione tacita familiare, espressamente e univocamente dedotta dagliattori e altrettanto univocamente ed espressamente negata da [OSCURATO:PERSONA] , con riguardo ad almeno tre dei soggetti che avevano sottoscritto l’accordo del 28 luglio 1989. Il ricorrente sottolinea la decisività della circostanza nell’economia della decisione, in quanto essenzialmente fondata sull’accertamento dell’esistenza di tale consesso comune; egli lamenta che, nonostante le parti avessero ampiamente dibattuto su questo aspetto, la Corte lagunare ha omesso l’esame di talecircostanza, non contenendo la decisione il benché minimo cenno in ordine alla diversità di opinione delle parti sul punto, né delle deduzioni che, a supporto dell'una e dell'altra tesi, le parti hanno addotto. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Trattandosi di giudizio d'appello iniziato con citazione notificata dopo l’11 settembre 2012, il motivo incorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, appunto, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/2014). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", con il conseguente onere del ricorrente, il quale voglia evitare di incorrere nell’inammissibilità del motivo, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). A ciò si deve aggiungere che nessun omesso esame risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, avendo piuttosto la Corte d’appello positivamente riscontrato la figura della comunione tacita familiare; nell’ampia motivazione la sentenza richiama, al fine di giustificare la decisione, sia l’accordo del 1989, sia le risultanze istruttorie, intrattenendosi persino sulle caratteristiche dell’istituto. In verità, prima ancora che dalla sentenza impugnata, l’insussistenza del vizio già risulta dall’esposizione del motivo, giacché il rimprovero che il ricorrente muove al giudice d’appello non è di avere omesso l’esame del fatto costituito dalla comunione tacita familiare, ma di averne accertato l’esistenza senza confrontarsi con le deduzioni e gli argomenti contrari proposti dall’attuale ricorrente, tesi a negare i presupposti della comunione. In questi termini, però, la censura si condanna da sé, perché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale, rende denunciabile per cassazione solamente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non rientrando, pertanto, in tale paradigma l’omessavalutazione di deduzioni difensive o il mancato esame di questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018; n. 14802/2017). 2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., violazione dell'articolo 230 - bis c.c. e degli usi locali in tema di comunione tacita familiare. Il giudice dell'appello avrebbe male interpretato, e male applicato, le norme inerenti l'istituto della comunione tacita familiare e/o dell'impresa familiare, la cui sussistenza è stata riconosciuta nonostante fosse un fatto certo e indiscusso che tre dei cinque fratelli erano invero fuoriusciti dalla famiglia già in giovane età, andando a costituire proprie distinte famiglie, non essendo dediti, in particolare all'epoca della fantomatica "divisione", ad una comune azienda agricola di pertinenza della famiglia Lora. La riconosciuta esistenza di fratelli "coltivatori" ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in contrapposizione ai fratelli "non coltivatori" (Pierluigi, Idelma e Cristina), avrebbe dovuto indurre la Corte a negare l’esistenza della comunione tacita familiare e, con essa, la validità dell’accordo del 1989, che configurava non una divisione, ma un patto successorio. 2.1. Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha riconosciuto che, con la scrittura privata del 1989, i contraenti «avevano inteso por fine alla comunione tacita familiare esistente pacificamente tra loro, procedendo ad attribuire porzioni di patrimonio comune a ciascun componente, ed assumendo pure obbligazioni verso i non assegnatari». Rispetto a tale affermazione il ricorrente rimprovera essenzialmente alla corte territoriale di non avere considerato che alcuni dei membri della famiglia si erano già allontanati in precedenza dalla casa comune e svolgevano un'autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza. Anche a volere riconoscere che la comunione tacita familiare non fosse più attuale al momento della sottoscrizione dell’accordo, ciònon vuol dire che un accordo volto alla divisione del patrimonio comune non fosse giuridicamente configurabile nel momento in cui fu concluso. È stato chiarito che «la nascita e l'estinzione della comunione tacita familiare, essendo collegate al sorgere e al venir meno del vincolo associativo che ne costituisce l'essenza, non hanno diretta incidenza sulla costituzione e sullo scioglimento dell'eventuale comunione di diritti reali su beni determinati, in quanto, se esistono beni di proprietà comune, la comunione permane fino allo scioglimento mediante divisione pur dopo l'estinzione della comunione tacita familiare, mentre, se esistono beni di proprietà individuale, rispetto ai quali venga accertato un diritto di trasferimento a favore di tutti i membri della comunione tacita familiare, detto trasferimento può avvenire anche dopo l'estinzione della comunione tacita familiare» (Cass. n. 2242/1978). Letta alla luce di questo principio, la decisione impugnata, nella parte in cui la corte territoriale fa coincidere la fine della comunione tacita familiare con la divisione del patrimonio comune anchecon riguardo ai fratelli che avevano già lasciato il consorzio familiare, non è tecnicamente ineccepibile; tuttavia, l‘imprecisione è priva di incidenza sulla decisione. Infatti, una volta chiarito che estinzione della comunione tacita familiare e divisione dei beni comuni sono giuridicamente distinte, si deve coerentemente ammettere che sono legittimati a intervenire alla divisione anche coloro i quali, dopo avere fatto parte della comunione, avessero già in precedenza lasciato il consorzio familiare. Consegue che il riconoscimento, chiaramente emergente dalla decisione, della più ristretta composizione soggettiva della comunione tacita familiare al momento della scrittura, non inficia la qualificazione dell’accordo nei termini proposti dalla corte territoriale. Certamente, si deve convenire che tale qualificazione abbia quale presupposto essenziale, dato per scontato dalla decisione, che, in passato, tutti i contraenti, compresi i “fratelli non coltivatori” al momento della firma, fossero stati partecipi della comunione tacita familiare. Sul piano formale, pertanto, la decisione impugnata non evidenzia alcun contrasto con la norma e i principi di cui è denunciata la violazione, mentre l’accertamento di quel presupposto è l’esito di un giudizio di fatto qui non ripetibile. 3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 1419 c.c. (nullità parziale). In contrasto con il riconoscimento, operato con la sentenza impugnata, secondo cui le singole attribuzioni previste nell’accordo del 1989 erano ognuna nei confronti d'ogni altra tra loro avvinte da un intento finalistico comune, la corte territoriale ha poi concluso che, seppure si ammettesse la nullità dell’accordo concluso nel 1989 per la violazione del divieto di stipulare patti successori, ciò non avrebbe alcuna influenza sulle disposizioni patrimoniali riguardanti i beni intestati esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusi dalla successione del padre. Così facendo, il giudice d’appello avrebbe «saltato a piè pari» la previsione del già richiamato articolo 1419 c.c., a mente del quale "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità". 3.1. Il terzo motivo è inammissibile. La ratio decid endi della sentenza impugnata deve essere identificata nella riconosciuta validità dell’accordo del 1989 per tutti i partecipanti, avendo la corte territoriale escluso in toto la violazione del divieto dei patti successori. È quindi inevitabile riconoscere che le considerazioni censurate con il motivo in esame, nella logica della decisione, sono proposte in via di pura ipotesi: in altre parole, la Corte d’appello ha voluto dire che la nullità, in ipotesi derivante dalla violazione dell’art. 458 c.c., comunque disconosciuta dalla corte territoriale, avrebbe colpito l’accordo solo nella parte in cui comprendeva i beni intestati al capo famiglia (futuro ereditando), ferma restando la validità dello stesso nella parte relativa ai beni già formalmente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quindi l’accoglimento della diversa tesi non avrebbe comunque giustificato una decisione diversa nei rapporti fra le parti in causa. Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005). È stato anche chiarito che non è nemmeno configurabile un contrasto logico ove il giudice, posta una tesi a fondamento della decisione, conceda subordinatamente, solo in via di ipotesi, l'esattezza di altra tesi incompatibile con la prima al fine di dimostrare che, comunque, la decisione non potrebbe essere diversa. In tal caso, infatti, svolgendosi le argomentazioni su diversi piani logici, non sussiste quell'apprezzamento antitetico della stessa realtà giuridica sotto lo stesso profilo, il quale appunto rende inconciliabile le ragioni adottate e quindi non identificabile la ratiodecidendi (Cass. n. 1705/1968). 4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 458 c.c. (patto successorio). Sin dalla comparsa di costituzione in primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che alcun valido vincolo era derivato dal patto di famiglia del 28.7.1989, che compendiava in sé una pluralità di patti successori, nulli ai sensi dell'articolo 458 c.c. La sentenza impugnata ha preso esplicita posizione sul punto, negando che l'accordo del 1989 possa, nella sostanza, essere riportato alla categoria dei patti successori. Tuttavia, le argomentazioni proposte dalla corte veneziana ad avvis o di parte ricorrente palesano un evidente errore di diritto. Secondo la corte territoriale, la violazione non sarebbe ravvisabile, qualora, come è avvenuto nel caso in esame in forza della scrittura, l’acquisto sia immediato e inter vivos. La soluzione pr oposta dalla corte territoriale non avrebbe considerato che la categoria dei patti successori vietati, comprende, oltre al c.d. patto istitutivo, previsto dalla prima parte del medesimo articolo 458 c.c., anche i patti successori dispositivi e rinunciativi, che sono negozi inter vivos e non mortis causa , idonei a produrre effetti attuali e nondimeno parimenti colpiti con la sanzione della nullità, al pari del patto istitutivo. 4.1. Il quarto motivo è infondato. La Corte d’appello ha riconosciuto la validità dell’accordo, in quanto volto allo scioglimento della comunione di diritti reali su beni di proprietà comune, sul presupposto che questi erano oggetto di comunione tacita familiare, accogliendo un’ipotesi alternativa a quella del patto successorio. Ciò vuol dire che la violazione della norma è stata esclusa perché la corte veneta ha accolto una configurazione dell’accordo oggettivamente incompatibile con la sussistenza del patto successorio vietato. Consegue che l’errore denunciato con il motivo, in astratto sussistente, è tuttavia irrilevante, perché esso non è causalmente collegato alla decisione assunta con la sentenza, non avendo portato il giudice di merito a una decisione diversa da quella che avrebbe dovuto adottare e che ha in concreto adottato. La denuncia di quel medesimo errore è dunque fine a sé stessa e non suscettibile di portare alla cassazione della sentenza, che si giustifica esclusivamente quando l’errore sia stato causa, e causa essenziale, della decisione (Cass. n. 3146/1963). 5. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c. , in combinato disposto con l'art. 230 - bis c.c. e gli usi locali in tema di comunione tacita familiare. Il ricorrente impugna, in via subordinata, la sentenza nella parte in cui, pronunciandosi nel merito, la Corte d'appello ha assunto la propria competenza a decidere, in violazione delle norme che devolvono al Giudice del Lavoro la cognizione delle cause in materia di comunione tacita familiare. 5.1. Quanto al quinto motivo, esso è inammissibile perché denuncia la violazionedi una norma (quella dell’art. 409 c.p.c. ) che non risulta invocato nel giudizio d’appello e non avendo il ricorrente dedotto il tempo ed il luogo di tale deduzione. Vale pertanto il principio secondo cui «l’assoggettabilità o meno di una controversia alrito del lavoro - come pure a quello locati zio, stante il richiamo che l'art. 46 della legge n. 392 del 1978 opera al procedimento sulle controversie individuali dilavoro - comportando unaquestione di mero rito, è deducibile soltanto con i normali mezzi d'impugnazione; siffatto vizio resta peraltro sanato qualora il diversorito adottato abbia garantito il pieno svolgimento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. È conseguentemente inammissibile il ricorso percassazione volto a far valere la predetta violazione, avvenuta nel giudizio di primo grado, ove la stessa non sia stata oggetto di censura nel procedimento d'appello; mentre, per altro verso, la doglianza relativa all'indebito scambio dirito è priva d'interesse quando non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che ne sia derivato» (Cass. n. 342/1986; cfr. S.U., n. 36596/2022). 6. Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , in relazione all'art. 112 c.p.c., per extra petizione. Il ricorrente sostiene che gli attori - dopo avere inizialmente dedotto a fondamento della domanda un pactum fiduciae o un contratto di mandato - nella memoria ex art. 183, comma 6 , n. 1, c.p.c. gli attori non facevano più menzione di tale titolo della domanda, rinunciando, così, alla relativa azione. [OSCURATO:PERSONA] e il Collegio non avrebbero dovuto, pertanto, esprimersi sulla domanda rinunciata. 6.1. Il sesto motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni. In primo luogo, perché pone una questione di interpretazione di un atto di parte, di cui il ricorrente non riporta, neanche in sintesi, le espressioni che avrebbero dovuto essere intese quale rinuncia alla specifica giustificazione della pretesa. In verità, dal momento che il ricorrente neanche sostiene che gli attori avessero rinunziato alla domanda di restituzione della somma portata dall’assegno, la censura sembra alludere al fatto che gli attori avrebbero insistito nello scritto difensivo su una diversa giustificazione giuridica della pretesa, senza menzionare il mandato. Ora, un simile atteggiamento difensivo, consistente nel non insistere o nel non riproporre nella prima delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. una o l’altra delle configurazioni prospettate con la domanda, non è sufficiente a far presumere alcun abbandono, in quanto larinuncia implicita può discendere solo da fatti logicamente incompatibili con la volontà di mantenerla ferma (Cass. n. 11200/2004). Si deve aggiungere che il ricorrente muove il rimprovero del vizio di extra petizione sia al “Giudice”, sia al “Collegio”, con ciò lasciando intendere che il supposto vizio inficiava già la sentenza di primo grado. Non risultaperò che il vizio di extra petizione fu denunciato con i motivi d’appello; anzi la lettura della sentenza impugnata lascia intravedere il contrario, poiché, quando la Corte di merito si occupa del mandato, lo fa a confutazione del motivo con il quale, nella sintesi della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto «di non avere agito, nella vendita, come mandatario/fiduciario del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Pozzan, secondo quanto affermato, a suo dire errando, dal Tribunale, ma di essere stato effettivo proprietario del fondo di Asigliano, a seguito di vendita non simulata, ma effettiva (anzi negando ancora una volta l'efficacia dell'accordo del 28/7/89) e di avere, di conseguenza, incassato l'assegno avanti al notaio consegnatogli quale unico, vero proprietario di quel fondo [...]». La sentenza impugnata, perciò, non si occupa del vizio di ultra petizione con riguardo alle censure dell’appellante sul mandato, né il ricorrente deduce di aver denunciato in appello un simile vizio, il che rende, appunto, il motivo in esame inammissibile: «in materia di ricorso percassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza diappello sia incorsa nel medesimo vizio diultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza diprimo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame» (Cass. n. 18486/2020; n. 10172/2015). 7. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 1392 e 1351 c.c. Nell'atto di citazione d'appello [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che non sussisteva alcun documento scritto, dal quale risultasse l'incarico di trasferire o intestare a terzi soggetti (diversi cioè da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il bene oggetto di causa. Parte ricorrente lamenta che i n contrasto con consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale, pur constatando l'assenza della forma scritta ad substantiam dell'ipotetico mandato o patto fiduciario, ha riconosciu to che tale titolo negoziale potrebbe comunque risultare da affermazioni testimoniali, attribuendo rilevanza ad un ipotetico mandato a vendere beni immobili, privo della forma scritta. 7.1. Il settimo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Le Sezioni unite di questa Corte hanno abbandonato la tesi che sosteneva la necessità della forma scritta del pactum fiduciae con riguardo a beni immobili, non essendo quindi più attuale, nella giurisprudenza di legittimità, il diverso orientamento, richiamato dal ricorrente, che assimilava il patto al contratto preliminare (Cass., S.U., n. 6459/2020). Ma a prescindere dal mutamento di giurisprudenza, è decisiva la considerazione che la Corte di merito ha ammesso la prova testimoniale perché ha ravvisato l’ipotesi prevista dall’art. 2724, n. 1 c.c., del principio di prova scritta, individuata nell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], «onde [...] la prova testimoniale proprio in forza di tale operante deroga era senza dubbio ammissibile». In questo senso il motivo non si confronta con la ratio decidendi. In altre parole, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte d’appello non ha affermato, nella specie, che il requisito formale fosse irrilevante, ma ha riconosciuto che ciò non rendeva senz’altro inammissibile la prova orale, sussistendo una delle eccezioni legali al divieto della prova testimoniale. Tale ratio decidendinon è stata censurata. 8. L’ottavo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 112 c.p.c.per omessa pronuncia. La Corte d'appello, dilungatasi sul tema della simulazione (pagine da 17 a 19 della sentenza gravata), ha riconosciuto la sussistenza del patto simulatorio senza essersi previamente premurata di esaminare le analitiche ed argoment ate considerazionisvolte in proposito dall'appellante. 8.1.L’ottavo motivo è infondato, in quanto nessuna omissione di pronuncia è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia, sia pure con esito diverso da quello dall’appellante auspicato. Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia. Tale vizio, per giurisprudenza pacifica, ricorre solo quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n. 5730/2020; n. 3388/2005). È stato anche precisato che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass. n. 2151/2021; n. 10636/2007). 9. Il nono motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di riguardante l’eccepita prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l’intestazione del bene. Già in primo grado e, poi, in sede di gravame, l'odierno ricorrente aveva evidenziato che il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a ottenere l'intestazione dei beni oggetto di giudizio – se mai esistito - doveva comunque considerarsi prescritto. Dal momento che la sentenza di primo grado non prendeva posizione su tale contestazione, [OSCURATO:PERSONA] si vedeva costretto a dedurre, nell'atto d'appello, l'omessa pronuncia e a ribadire, in ogni caso, l'eccepita prescrizione, formulando al riguardo apposito motivo di gravame, sul quale la Corte d'appello ha omesso di prendere posizione, incorrendo, così nel vizio di omissione di pronunzia. 9.1.Il nono motivo è infondato. Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata inappello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 24953/2020; n. 14486/2004). Ma al di là di tale considerazione formale, il ricorrente trascura che i giudici di merito non sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di esecuzione dell’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura, ma su una conseguenza derivante da quel medesimo obbligo, che gli attori davano come spontaneamente adempiuto. La scrittura del 1989, nella presente vicenda, non costituiva la fonte immediata della pretesa fatta valere con la domanda, che non aveva ad oggetto l’adempimento della scrittura, ma la restituzione del prezzo pagato in concomitanza del trasferimento che gli attori assumevano eseguito in esecuzione della stessa scrittura. Certamente la scrittura del 1989, costituendo la causa del trasferimento infine operato, continuava a identificare il fatto genetico dell’intera vicenda; tuttavia, resta fermo che l’obbligo di cui si chiedeva l’adempimento non era più quello di ottenere l’intestazione del bene acui è riferita l’eccezione di prescrizione, ma un obbligo diverso, palesandosi pertanto l’eccezione del tutto irrilevante. 10.Il decimo motivo denunzia v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 1988 e 2697 c.c. (riconoscimento di debito e ripartizione onere della prova). Il ricorrente si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale con la quale egli aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 88.000,00, sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva riportata nella querela proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nella comunicazione del suo legale. La Corte d’appello, sul punto, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo di non poter ravvisare nel documento la ricognizione del debito, perché [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto l 'impegno al pagamento, avrebbe reso dichiarazioni che ne dimostravano il superamento per effetto di successivi accordi. Secondo il ricorrente, così esprimendosi, il giudice del gravame sarebbe incorso in errore, perché ha applicato alla ricognizione il c . d. principio di inscindibilità delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.), mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 1988, riconoscendo, in favore del destinatario della dichiarazione, l’esenzione dall’onere di provare l’esistenza del credito. 10.1.Il decimo motivo è infondato. La promessa di pagamento ex art.1988 c.c. , anche quando sia titolata, perché contiene la indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione, oggetto dellapromessa, essa non può confondersi con laconfessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza (Cass. n. 13689/2012; n. 12285/2004). L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Cass. n. 2205/2007). In più occasioni questa Corte ha chiarito che non si ha ricognizione di debito, nemmeno agli effetti interruttivi della prescrizione, in presenza di un’eccezione di compensazione totale, perché questa esclude l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre per l’eccezione di compensazione parziale, questa potrà conseguire effetto interruttivo solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass. n. 23822/2010; n. 4605/2011; cfr. 13395/2011; n. 3303/2020). In rapporto a questi principi si capisce che il ricorrente, sotto l’egida della violazione di legge, censura in via immediata l’apprezzamento espresso dal giudice di merito sul significato della dichiarazione. La corte territoriale ha esaminato l’intero contenuto delladichiarazione e all’esito di tale compiuto esame ha riconosciuto che «nonostante l'ammissione, in astratto, del fatto costitutivo del credito azionato con la riconvenzionale», furono opposte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in compensazione integrale, altre ragioni ereditari e , non potendo, di conseguenza, le dichiarazioni invocate da [OSCURATO:PERSONA] essere qualificate "ricognizione di debito", al cospetto del contemporaneo disconoscimento dell'attualità del medesimo e, correlativamente, del proprio obbligo di adempimento. Tal e accertamento, condotto nel rispetto dei canoni di legge, non può essere riproposto in sede di legittimità. A ciò si deve aggiungere che non sono ravvisabili, già in linea di principio, i requisiti della ricognizione di debito. Invero, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore. (Cass. n. 1101/2004; n. 2498/1968; n. 6625/1988; n. 4564/1997; n. 14642/2004; n. 15301/2011). Nel caso in esame, in contrasto con tale principio, il ricorre n te vorrebbe ravvisare la ricognizione nella dichiarazione di denuncia querela rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’autorità giudiziaria. 11. L’undicesimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della caparra. Nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che [OSCURATO:PERSONA] - a fronte della corresponsione, a titolo di caparra confirmatoria, di € 250,00 - si era impegnato a trasferirgli la quota del 50% della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , salvo poi rendersi inadempiente all'obbligo. Il deducente chiedeva, quindi, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra, pari a € 500,00, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000,00. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respingeva la domanda e [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, evidenziando la prova dei diritti fatti valere. Nonostante l'esplicito motivo di gravame, la sentenza d'appello non si sarebbe espressa in ordine alla domanda di pagamento del doppio della caparra. 11.1.L’undicesimo motivo è infondato. La corte territoriale non ha omesso la pronuncia, ma l'ha ritenuta assorbita nel rigetto della domanda con la quale l’attuale ricorrente aveva censurato «il rigetto dell'ulteriore riconvenzionale, con cui aveva chiesto accertarsi l'inadempimento del fratello rispetto al trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» A tale rilievo la Corte territoriale ha aggiunto che la domanda era già in linea di principio«inammissibile vuoi perché avulsa dal titolo dedotto in lite, a mente dell'art. 36 c.p.c., vuoi perché attinente ad una controversia tra i soci relativa, appunto, al rapporto sociale che risultava compromessa in arbitri, in base allo statuto sociale, essendo sorta, infatti, controversia tra i due fratelli/soci in ordine ad un preliminare tra loro di cessione di quote sociali». Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l’implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (Cass. n. 24953/2020; n. 14486/2004). Tale ipotesi ricorre in modo quasi esemplare nel caso in esame, in rapporto alle statuizioni della sentenza impugnata sulla domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente. In conclusione, il ricorso principale deve essere interamente rigettato. B. Ricorso incidentale. 1 . L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727, 2729 e 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di pagamento, rivolta a [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 224.000,00, che lo stesso avrebbe indebitamente incassato. I ricorrenti incidentali sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto: a) che la somma rappresentava la metà del mutuo ipotecario chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] su un proprio capannone concesso in locazione alla società "[OSCURATO:PERSONA]", di cui [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca socio unitamente al figlio e al fratello [OSCURATO:PERSONA]; b) che il bene ipotecato fu poi conferito nella società, per il valore al netto del debito ipotecario, in quanto oggetto di accollo da parte della società; c) che conseguentemente la partecipazione acquisita da [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza del conferimento, fu commisurata al valore del bene ridotto per effetto del mutuo. Il senso della censura è, in ultima analisi, il seguente: [OSCURATO:PERSONA], trasferendo ai soci della società il netto ricavo del mutuo, avrebbe pagato (in sostanza) due volte l'accollo, una volta ed indebitamente, direttamente ai soci della società accollante, una seconda volta, debitamente, ricevendo a seguito del conferimento una quota azionaria decurtata in ragione del minor valore attribuito al proprio immobile, a seguito d e ll’accollo della passività ipotecaria da parte della società conferitaria. 1.1. Il ricorso incidentale è infondato. La corte territoriale ha innanzitutto identificato i termini della domanda e la sintesi operata dalla sentenza rende palese l’esatta comprensione, da parte del giudice d’appello, delle ragioni che, nella prospettiva del richiedente, rendevano indebito il pagamento. Nondimeno il giudice d’appello ha ritenuto che gli attori non avessero «fornito adeguata prova» dei loro assunti, mentre, «per contro, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato plausibile prova del suo assunto, basato su elementi documentali e testimoniali credibili», che la corte territoriale ha richiamato ed esaminato. Rispetto a questa ricostruzione i ricorrenti incidentali rimproverano alla corte territoriale di aver valorizzato una sola parte delle dichiarazioni rese dai testi Itri, [OSCURATO:PERSONA] e Bergamasco, i quali, sentiti a prova contraria, avevano reso dichiarazioni coerenti con la tesi della duplicazione del pagamento. I ricorrenti incidentali propongono poi una serie di riflessioni logiche, che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito, sulla base di elementari regole di comune esperienza, a fare propria la versione dei fatti da essi proposta e quindi accogliere la domanda. Così identificato il significato del motivo, il raffronto fra le censure con esso formulate e la decisione impugnata rende palese che i ricorrenti incidentali, sotto l’egida della violazione di plurime norme di legge, intendono ripetere il giudizio sul fatto, che non può essere riproposto in sede di legittimità. Il giudizio di fatto è, invero, riservato al giudice del merito, laddove il motivo mira a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte ricorrente, prospettando una mera migliore valutazione dei dati acquisiti. Onde tali aspetti del giudizio restano interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, di pertinenza esclusiva del giudice del merito, ma preclusi in sede di legittimità, trattandosi di una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. È stato precisato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa leprove proposte dalle parti (Cass. n. 7919/2020; n. 13395/2018; n. 15107/2013). A sua volta non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sol perché il giudice del merito abbia compiuto una data valutazione, invece che un'altra, delle risultanze di causa. Anche in tema di presunzioni il libero convincimento del giudice di meritoè sindacabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè quando il giudice abbia omesso l’esame di un elemento indiziario, il quale veicoli un fatto storico decisivo idoneo ad invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. n. 10253/2021); che non sono affatto le ipotesi prospettate con il motivo o comunque ravvisabilirispetto alla sentenza impugnata. Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato. C. Spese di questo giudizio interamente compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 17857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris