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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13047/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARIgato avviso alle partid — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in rEkizione al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'ad. 129 cod.proc.pen.

Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitì:1 della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plino a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen11( .

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARIgato avviso alle partid — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in rEkizione al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'ad. 129 cod.proc.pen. Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitì:1 della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plino a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen11( . Così decis
Sentenza Cassazione n. 13047/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris