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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02495/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza Sezione 1, n. 47097 del 4 ottobre 2022, questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, che, concesse ad [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto responsabile del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato, ai sensi dell'art. 7

I. n. 203 del 1991, di [OSCURATO:PERSONA] e di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, parimenti aggravato ai sensi del citato articolo 7, - le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante contestata, aveva rideterminato la pena inflittagli in anni trenta di reclusione.

Rilevato come l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la concessione del beneficio - ossia, <<la non particolare gravità delle precedenti condanne a carico» -, prima che illogica, fosse stata emessa in totale violazione di legge (avuto riguardo alla norma di cui all'art. 62-bis, comma 4, cod. pen., che addirittura vieta di concedere le attenuanti generiche soltanto in ragione dell'incensuratezza dell'imputato), la Corte rescindente ha disposto il rinvio al giudice di merito al fine di ripetere l'esame circa l'esistenza in fatto dei requisiti di meritevolezza per la concessione delle attenuanti innominate.

2. Con la sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza della Corte di assise di Catanzaro del 4 dicembre 2018, che aveva negato ad [OSCURATO:PERSONA] la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; ha giustificato la decisione assunta evidenziando, per un vero, come il fatto commesso fosse connotato da estrema gravità e denotasse, per le modalità di realizzazione, una personalità dell'imputato marcatamente negativa e, per altro verso, come non fosse stato allegato nessun elemento concreto suscettibile di essere positivamente valutato in suo favore.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione.

E' dedotto, a sostegno, che l'argomentazione rassegnata dalla Corte del rinvio a corredo del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel valorizzare tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soltanto quello della gravità del reato sarebbe incorsa in un errore di diritto, dovendosi la stessa valutare <<agli effetti della pena base».

Peraltro, nel qualificare il fatto come estremamente grave, per essere stato realizzato in un contesto di criminalità organizzata, avrebbe valorizzato doppiamente in senso sfavorevole all'imputato lo stesso elemento: ossia, una volta, ai fini della determinazione della pena, in ragione del riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa; un'altra volta, per negargli le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen..

Operazione, questa, non consentita, tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il fatto della dissociazione mafiosa possa essere valorizzato due volte, ossia, una volta ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8

I. n. 203 del 1991, altra volta ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nondimeno, la Corte, nell'escludere l'esistenza di elementi favorevoli valutabili a favore dell'imputato, avrebbe dovuto confrontarsi con il tenore della precedente sentenza cassata, che aveva dato atto del «comportamento processuale e della biografia penale del reo, che giustificava l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen.».

4. Con requisitoria in data 28 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

5. In data 21 novembre 2023, l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in cancelleria conclusioni e nota spese per conto della parte civile Iozzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo cui esso è affidato è generico e manifestamente infondato.

1.1. La Corte di merito del rinvio ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate in favore di [OSCURATO:PERSONA], prendendo in considerazione: la gravità del fatto commesso; la sua negativa personalità; l'assenza di elementi concreti positivamente valutabili.

Quanto alla gravità del fatto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], del quale Gullà era stato l'esecutore materiale, il Collegio di merito ha evidenziato come tale connotazione derivasse dall'essere stato commesso in una cornice associativa di natura mafiosa e con modalità particolarmente cruente, insidiose (essendo stato teso alla vittima un tranello) e plateali (in pieno giorno, in una spiaggia affollata ed alla presenza dei familiari della vittima); quanto alla negativa personalità dell'imputato, ha sottolineato come le modalità dell'agguato attestassero una sua notevole capacità organizzativa, in linea, peraltro, con la sua biografia criminale, contrassegnata da una condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; quanto all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili in favore dell'imputato, ha rilevato come nulla emergesse dagli atti e come nulla fosse stato allegato in tal senso dalla difesa.

Dunque, è aspecifica, perché non caratterizzata da puntuale e critico confronto con le ragioni argomentate a sostegno della statuizione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), la deduzione sviluppata in ricorso secondo cui la Corte censurata avrebbe valorizzato, ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sola gravità del fatto.

1.2. Comunque manifestamente infondate sono le ulteriori deduzioni, secondo cui la gravità del reato potrebbe essere valutata solo ai fini della determinazione della pena-base e secondo cui uno stesso elemento (nel caso di specie, la realizzazione dell'omicidio in una cornice di criminalità organizzata) non potrebbe essere utilizzato due volte nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Questa Corte ha, infatti, pacificamente affermato che: - per la determinazione del "quantum" della pena, il giudice deve attenersi al disposto dell'art. 133 cod. pen. che impone di tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, mentre per il riconoscimento (o per il diniego) delle circostanze attenuanti generiche, egli ha massima discrezionalità e può attingere elementi di valutazione anche da circostanze non indicate nell'art. 133 cod. pen. (Sez.

F. n. 12684 del 28/08/1990, Rv. 185435); - ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378): pertanto, è stato ritenuta immune da vizi la motivazione che abbia fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904).

1.3. Generici e manifestamente infondati sono i rilievi riferiti alla mancata disamina degli elementi concreti valutabili a favore dell'imputato.

Gli stessi, infatti, non contestano specificamente l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nulla era stato allegato al riguardo dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], indicando, con la dovuta precisione, quali fossero, invece, gli elementi positivi offerti alla cognizione del giudice censurato; donde, deve riconoscersi che si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio>> (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460).

Nessun obbligo di considerazione, di quanto argomentato nella sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, annullata dalla Corte di cassazione, per giustificare la concessione al Gullà delle circostanze attenuanti generiche, incombeva sul Collegio della sentenza qui impugnata, in ragione del decisivo rilievo che quella motivazione era stata ritenuta dalla Corte rescindente «prima che illogica, emessa in totale violazione di legge> >.

2. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla è dovuto per le spese di parte civile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina ennergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148; conf.

Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895) e, di conseguenza, non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza Sezione 1, n. 47097 del 4 ottobre 2022, questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, che, concesse ad [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto responsabile del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato, ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, di [OSCURATO:PERSONA] e di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, parimenti aggravato ai sensi del citato articolo 7, - le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante contestata, aveva rideterminato la pena inflittagli in anni trenta di reclusione. Rilevato come l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la concessione del beneficio - ossia, <<la non particolare gravità delle precedenti condanne a carico» -, prima che illogica, fosse stata emessa in totale violazione di legge (avuto riguardo alla norma di cui all'art. 62-bis, comma 4, cod. pen., che addirittura vieta di concedere le attenuanti generiche soltanto in ragione dell'incensuratezza dell'imputato), la Corte rescindente ha disposto il rinvio al giudice di merito al fine di ripetere l'esame circa l'esistenza in fatto dei requisiti di meritevolezza per la concessione delle attenuanti innominate. 2. Con la sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza della Corte di assise di Catanzaro del 4 dicembre 2018, che aveva negato ad [OSCURATO:PERSONA] la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; ha giustificato la decisione assunta evidenziando, per un vero, come il fatto commesso fosse connotato da estrema gravità e denotasse, per le modalità di realizzazione, una personalità dell'imputato marcatamente negativa e, per altro verso, come non fosse stato allegato nessun elemento concreto suscettibile di essere positivamente valutato in suo favore. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto, a sostegno, che l'argomentazione rassegnata dalla Corte del rinvio a corredo del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel valorizzare tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soltanto quello della gravità del reato sarebbe incorsa in un errore di diritto, dovendosi la stessa valutare <<agli effetti della pena base». Peraltro, nel qualificare il fatto come estremamente grave, per essere stato realizzato in un contesto di criminalità organizzata, avrebbe valorizzato doppiamente in senso sfavorevole all'imputato lo stesso elemento: ossia, una volta, ai fini della determinazione della pena, in ragione del riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa; un'altra volta, per negargli le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.. Operazione, questa, non consentita, tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il fatto della dissociazione mafiosa possa essere valorizzato due volte, ossia, una volta ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991, altra volta ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nondimeno, la Corte, nell'escludere l'esistenza di elementi favorevoli valutabili a favore dell'imputato, avrebbe dovuto confrontarsi con il tenore della precedente sentenza cassata, che aveva dato atto del «comportamento processuale e della biografia penale del reo, che giustificava l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen.». 4. Con requisitoria in data 28 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 5. In data 21 novembre 2023, l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in cancelleria conclusioni e nota spese per conto della parte civile Iozzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo cui esso è affidato è generico e manifestamente infondato. 1.1. La Corte di merito del rinvio ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate in favore di [OSCURATO:PERSONA], prendendo in considerazione: la gravità del fatto commesso; la sua negativa personalità; l'assenza di elementi concreti positivamente valutabili. Quanto alla gravità del fatto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], del quale Gullà era stato l'esecutore materiale, il Collegio di merito ha evidenziato come tale connotazione derivasse dall'essere stato commesso in una cornice associativa di natura mafiosa e con modalità particolarmente cruente, insidiose (essendo stato teso alla vittima un tranello) e plateali (in pieno giorno, in una spiaggia affollata ed alla presenza dei familiari della vittima); quanto alla negativa personalità dell'imputato, ha sottolineato come le modalità dell'agguato attestassero una sua notevole capacità organizzativa, in linea, peraltro, con la sua biografia criminale, contrassegnata da una condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; quanto all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili in favore dell'imputato, ha rilevato come nulla emergesse dagli atti e come nulla fosse stato allegato in tal senso dalla difesa. Dunque, è aspecifica, perché non caratterizzata da puntuale e critico confronto con le ragioni argomentate a sostegno della statuizione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), la deduzione sviluppata in ricorso secondo cui la Corte censurata avrebbe valorizzato, ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sola gravità del fatto. 1.2. Comunque manifestamente infondate sono le ulteriori deduzioni, secondo cui la gravità del reato potrebbe essere valutata solo ai fini della determinazione della pena-base e secondo cui uno stesso elemento (nel caso di specie, la realizzazione dell'omicidio in una cornice di criminalità organizzata) non potrebbe essere utilizzato due volte nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Questa Corte ha, infatti, pacificamente affermato che: - per la determinazione del "quantum" della pena, il giudice deve attenersi al disposto dell'art. 133 cod. pen. che impone di tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, mentre per il riconoscimento (o per il diniego) delle circostanze attenuanti generiche, egli ha massima discrezionalità e può attingere elementi di valutazione anche da circostanze non indicate nell'art. 133 cod. pen. (Sez. F. n. 12684 del 28/08/1990, Rv. 185435); - ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378): pertanto, è stato ritenuta immune da vizi la motivazione che abbia fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904). 1.3. Generici e manifestamente infondati sono i rilievi riferiti alla mancata disamina degli elementi concreti valutabili a favore dell'imputato. Gli stessi, infatti, non contestano specificamente l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nulla era stato allegato al riguardo dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], indicando, con la dovuta precisione, quali fossero, invece, gli elementi positivi offerti alla cognizione del giudice censurato; donde, deve riconoscersi che si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio>> (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460). Nessun obbligo di considerazione, di quanto argomentato nella sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, annullata dalla Corte di cassazione, per giustificare la concessione al Gullà delle circostanze attenuanti generiche, incombeva sul Collegio della sentenza qui impugnata, in ragione del decisivo rilievo che quella motivazione era stata ritenuta dalla Corte rescindente «prima che illogica, emessa in totale violazione di legge> >. 2. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina ennergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148; conf. Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895) e, di conseguenza, non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp