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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 04254/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di durata del colloquio telefonico, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore.

I motivi non sono stati presentati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano in forza dell'art.610, comma 5 bis cod. proc. pen.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di durata del colloquio telefonico, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore. I motivi non sono stati presentati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano in forza dell'art.610, comma 5 bis cod. proc. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris