CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede il rinvio del procedimento alla Sezione di competenza. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame risulta l'esclusa prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 della sostanza stupefacente, anche giustificata dal contesto organizzato in cui ha certamente operato il ricorrente, motivo che, tenuto conto della logica motivazione della Corte sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità quanto a complessiva gradazione della pena; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si assumono sussistenti vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca di un telefono cellulare, motivato in maniera giuridicamente corretta allorché la Corte di merito ha fatto riferimento alla natura dedicata dell'apparato di telefonia mobile impiegato esclusivamente per il contatto tra i sodali nel corso del trasferimento della sostanza stupefacente. Rilevato che quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta la dedotta violazione di legge e vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso della donna nell'operazione di prelievo e trasporto dello stupefacente, avendo la decisione logicamente evidenziato (pagg. 13, 14 e 15) gli elementi da cui emergeva la partecipazione ,61~~al delitto, specie in ragione delle specifiche modalità attraverso cui era stato prelevato lo stupefacente e trasportato, assumendo carattere decisivo i necessari continui contatti tra [OSCURATO:PERSONA], che seguiva con altra auto quella su cui viaggiava la donna con il marito, e quest'ultimo; detta motivazione in ordine al contributo fornito (creazione di una apparenza in ordine ad un normale viaggio familiare nel corso di unDviugeitrunicamente deputato al trasporto dello stupefacente), in quanto logica e completa, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende