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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in corso di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, deducendo che la revoca della misura era stata pronunciata sul presupposto che non vi fossero elementi nuovi sopravvenuti.

Invero, il ricorrente ha evidenziato di essere stato sottoposto a DASPO per la durata di otto anni, con obbligo di firma, sicchè il contemporaneo mantenimento della misura cautelare risulterebbe superfluo.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il motivo di censura si incentra sulla ritenuta idoneità del DASPO, con obbligo di firma, ad assorbire le esigenze cautelari cui, allo stato, assolve l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si tratta di un argomento che è stato esaminato dal Tribunale e ritenuto inidoneo a condurre alla revoca della misura, sulla base di una motivazione logica e non contraddittoria, con la conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

La pericolosità dimostrata dal ricorrente è stata ritenuta, infatti, non adeguatamente controllabile mediante la mera sottoposizione a DASPO, sia pur con obbligo di firma.

Si tratta di una conclusione corretta, dovendosi ritenere che il DASPO, sia pur con obbligo di firma, ha una valenza autonoma e non sovrapponibile rispetto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atteso che mentre quest'ultima misura può essere graduata in relazione ad un'ampia valutazione delle esigenze cautelari, scissa dal mero svolgimento di competizioni sportive, l'obbligo di firma conseguente al DASPO è strettamente collegato e strumentale a garantire che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso di svolgimento le manifestazioni sportive e, proprio per tale ragione, l'estensione temporale dell'obbligo è stabilita in relazione allo svolgimento delle predette.

In buona sostanza, deve affermarsi il principio dell'assoluta autonomia tra la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto ex art. 282 cod.proc.pen. e l'obbligo di firma conseguente all'adozione del DASPO ex art. 6, comma 2-bis,

I. 13 dicembre 1989, n.401, atteso che il primo persegue una finalità preventiva generale e riguardante qualsiasi ipotesi di reiterazione di condotte di reato, mentre il secondo è espressamente finalizzato ad evitare la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui svolgono manifestazioni sportive.Del resto, la peculiarità del DASPO e la sua non sovrapponibilità ad altre forme di prevenzione è stata già affermata con riguardo al rapporto con le misure di prevenzione, avendo la giurisprudenza chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono (Sez.5, n. 1308 del 23/11/2018, dep.2019, Africano, Rv. 275340).

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in corso di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, deducendo che la revoca della misura era stata pronunciata sul presupposto che non vi fossero elementi nuovi sopravvenuti. Invero, il ricorrente ha evidenziato di essere stato sottoposto a DASPO per la durata di otto anni, con obbligo di firma, sicchè il contemporaneo mantenimento della misura cautelare risulterebbe superfluo. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il motivo di censura si incentra sulla ritenuta idoneità del DASPO, con obbligo di firma, ad assorbire le esigenze cautelari cui, allo stato, assolve l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di un argomento che è stato esaminato dal Tribunale e ritenuto inidoneo a condurre alla revoca della misura, sulla base di una motivazione logica e non contraddittoria, con la conseguente insindacabilità in sede di legittimità. La pericolosità dimostrata dal ricorrente è stata ritenuta, infatti, non adeguatamente controllabile mediante la mera sottoposizione a DASPO, sia pur con obbligo di firma. Si tratta di una conclusione corretta, dovendosi ritenere che il DASPO, sia pur con obbligo di firma, ha una valenza autonoma e non sovrapponibile rispetto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atteso che mentre quest'ultima misura può essere graduata in relazione ad un'ampia valutazione delle esigenze cautelari, scissa dal mero svolgimento di competizioni sportive, l'obbligo di firma conseguente al DASPO è strettamente collegato e strumentale a garantire che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso di svolgimento le manifestazioni sportive e, proprio per tale ragione, l'estensione temporale dell'obbligo è stabilita in relazione allo svolgimento delle predette. In buona sostanza, deve affermarsi il principio dell'assoluta autonomia tra la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto ex art. 282 cod.proc.pen. e l'obbligo di firma conseguente all'adozione del DASPO ex art. 6, comma 2-bis, I. 13 dicembre 1989, n.401, atteso che il primo persegue una finalità preventiva generale e riguardante qualsiasi ipotesi di reiterazione di condotte di reato, mentre il secondo è espressamente finalizzato ad evitare la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui svolgono manifestazioni sportive.Del resto, la peculiarità del DASPO e la sua non sovrapponibilità ad altre forme di prevenzione è stata già affermata con riguardo al rapporto con le misure di prevenzione, avendo la giurisprudenza chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono (Sez.5, n. 1308 del 23/11/2018, dep.2019, Africano, Rv. 275340). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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