CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 29 ottobre 2019, con la quale l'odierno ricorrente era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 4 1.110/75 (con condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda) per la mancanza di alcuna valida giustificazione rispetto alla detenzione, da parte sua, di due coltelli e di un cacciavite, rinvenuti - nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri - all'interno dell'autovettura da lui condotta; Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base del contenuto del verbale di perquisizione e di sequestro dai quali non risultava alcuna giustificazione dell'imputato rispetto al possesso degli strumenti sopra indicati; Ritenuto che l'imputato, rispetto a tale coerente ragionamento, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2