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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10187/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 4/3/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione emessa il 15/5/2020 dal Gip del locale Tribunale ed in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, rideterminava in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la sanzione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro mille di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, porto illegale di arma, ricettazione ed altro a ciascuno ascritti in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: L 2.1 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; 2.2 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).

Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che le difese denunziano in maniera del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in ordine alla determinazione della pena concordata ovvero in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 4/3/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione emessa il 15/5/2020 dal Gip del locale Tribunale ed in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, rideterminava in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la sanzione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro mille di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, porto illegale di arma, ricettazione ed altro a ciascuno ascritti in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: L 2.1 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; 2.2 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che le difese denunziano in maniera del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in ordine alla determinazione della pena concordata ovvero in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santi
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