CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 00610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.BOUNANI Abdelhak ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ad ipotesi di cui agli art. 73 comma 1 Dpr 309/90, disponendo altresì l'espulsione del ricorrente dal territo- rio nazionale a pena espiata ai sensi dell'art.86 Dpr 309/90. 2. Il BOUNANI deduce violazione di legge in relazione all'art.86 Dpr309/90 in quanto l'espulsione, giusto dettato normativo, non poteva essere disposta essendo lo stesso cittadino italiano, circostanza che risultava in vari atti del procedimento quali "il verbale di identificazione ed accompagnamento", "il verbale di arresto", il "verbale di perquisizione personale e domiciliare", "il casellario centrale di identità" "l'elenco dei precedenti dattiloscopici", il verbale di "consegna degli oggetti in car- cere dell'arrestato" e il "certificato di residenza e di cittadinanza italiana". [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal territorio nazionale in quanto agli atti del procedimento, come evidenziato dal ricorrente mediante allegazione al ricorso della documentazione pertinente, vi era la prova che l'impu- tato fosse cittadino italiano al momento del provvedimento giudiziale, di talchè non poteva essere disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza prevista dall'art.86 TU stupefacenti, per mancanza della condizione di "straniero". 2. In particolare agli atti del procedimento risultano acquisiti "il verbale di identificazione ed accompagnamento", "il verbale di arresto", il "verbale di perqui- sizione personale e domiciliare", "il casellario centrale di identità", "l'elenco dei precedenti dattiloscopici", il verbale di "consegna degli oggetti in carcere dell'ar- restato" e il "certificato di residenza e di cittadinanza italiana" rilasciato dai servizi demografici della città di Torino, certificato n.22129332671 emesso in via telema- tica il 7/03/2022, tutti documenti da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] è cittadino italiano.3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espul- sione, che elimina. Così deciso in Roma il 11 Ottobre 2022 Il Consigliere estensor