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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14326/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di entrambi per i reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo A) e furto pluriaggravato (capo C), nonché del primo anche per un ulteriore episodio ricondotto alla previsione dell'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo B); Ritenuto che sono inammissibili, perché inediti, tutti i motivi di ricorso afferenti a profili diversi dal trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi proposti in punto di diniego delle attenuanti generiche e misura della pena sono inammissibili, poiché il giudice di merito ha fornito congrua motivazione su detti punti, dando ragione dell'esercizio del potere discrezionale che gli spetta al riguardo (cfr. pagg. 6 e 7); Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, coltivato da Schettini, in ordine alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., è privo di specificità, poiché è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), onere rimasto inadempiuto nella specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di entrambi per i reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo A) e furto pluriaggravato (capo C), nonché del primo anche per un ulteriore episodio ricondotto alla previsione dell'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo B); Ritenuto che sono inammissibili, perché inediti, tutti i motivi di ricorso afferenti a profili diversi dal trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi proposti in punto di diniego delle attenuanti generiche e misura della pena sono inammissibili, poiché il giudice di merito ha fornito congrua motivazione su detti punti, dando ragione dell'esercizio del potere discrezionale che gli spetta al riguardo (cfr. pagg. 6 e 7); Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, coltivato da Schettini, in ordine alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., è privo di specificità, poiché è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), onere rimasto inadempiuto nella specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 14326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris