CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 03084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18605/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via Sicilia, 66, è elettivamente domiciliata, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGN A n. 141/2019 depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] CooperativaEdilizia r.l. , in liquidazione , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cagliari che , invece, aveva rigettato il ricorso avversogli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2005 e 2006 erano state accertate maggiori Ires, Iva, Irap. 2. Con istanza depositata il3 ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Con nota depositata il 30ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha confermato la rituale presentazione della domanda di definizione. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit. 4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M.