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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:T:1990:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989A0049 - IT Avis juridique important | 61989A0049 [OSCURATO:PERSONA] (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - [OSCURATO:PERSONA] A FIGLI A CARICO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-49/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00509 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 .

Dipendenti - [OSCURATO:PERSONA] - Applicazione - Conclusione del collegio dei capi delle amministrazioni - Carattere non vincolante nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina ( [OSCURATO:PERSONA] del personale, art . 110, terzo comma ) 2 .

Dipendenti - [OSCURATO:PERSONA] spese - [OSCURATO:PERSONA] di viaggio dalla sede di servizio al luogo d' origine - [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico - Presupposto - Residenza nella sede di servizio del dipendente ( [OSCURATO:PERSONA] del personale, art . 71; allegato VII, art . 8 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

Una conclusione adottata dal collegio dei capi delle amministrazioni nell' ambito delle "consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni" previste dall' art . 110, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di definire una prassi amministrativa uniforme quanto all' interpretazione di una delle sue disposizioni, non vincola l' autorità che ha il potere di nomina quando essa emana atti individuali in attuazione di quest' ultima disposizione . 2 .

Il dipendente cui spetta l' assegno di famiglia fruisce del rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine per le persone equiparate ad un figlio a carico, purché queste risiedano per la maggior parte dell' anno nella sede di servizio del dipendente o in un perimetro definito, a seconda dei casi, in base alla situazione urbana e dei mezzi di trasporto .

Questa interpretazione, conforme alla lettera dell' art . 8, n . 1, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], viene suffragata dalla finalità di detta disposizione che mira a consentire al dipendente e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all' anno, nel luogo di origine del dipendente, al fine di mantenervi legami familiari, sociali e culturali .

La possibilità per il dipendente di conservare rapporti personali con il luogo dei suoi principali interessi è infatti un principio generale del diritto del pubblico impiego europeo . [OSCURATO:PERSONA] intende così facilitare il viaggio di tutti i membri della famiglia, intesa in senso ampio, che sono stati obbligati ad abbandonare il loro luogo di origine a causa dell' entrata in servizio del dipendente .

In questa ottica, il rimborso delle spese di viaggio costituisce non già un assegno familiare, il cui scopo sarebbe quello di sgravare l' interessato dalle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico, bensì un pagamento destinato a compensare le spese che egli ha sostenuto nell' esercizio delle sue funzioni, come viene confermato dalla collocazione del succitato art . 8 nella sezione 3 dell' allegato VII, relativo alle condizioni d' applicazione del principio di base del rimborso di tali spese enunciato all' art . 71 dello [OSCURATO:PERSONA] . ( La motivazione di questa sentenza è identica in tutti i punti a quella della sentenza dello stesso giorno : 26 settembre 1990, Beltrante e a . / Consiglio, causa T-48/89, Racc . pag . 0000 ). [OSCURATO:PERSONA] causa T-49/89, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrente, sostenuto da Federazione del pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, interveniente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento di una decisione del Consiglio, notificata con nota 6 maggio 1988, con cui si rifiuta al ricorrente il pagamento forfettario delle spese di viaggio per una persona equiparata a un figlio a carico che non risiede nella sede di servizio del dipendente, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A .

Saggio, presidente, C .

Yeraris e B .

Vesterdorf, giudici,

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989A0049 - IT Avis juridique important | 61989A0049 [OSCURATO:PERSONA] (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - [OSCURATO:PERSONA] A FIGLI A CARICO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-49/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00509 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . Dipendenti - [OSCURATO:PERSONA] - Applicazione - Conclusione del collegio dei capi delle amministrazioni - Carattere non vincolante nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina ( [OSCURATO:PERSONA] del personale, art . 110, terzo comma ) 2 . Dipendenti - [OSCURATO:PERSONA] spese - [OSCURATO:PERSONA] di viaggio dalla sede di servizio al luogo d' origine - [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico - Presupposto - Residenza nella sede di servizio del dipendente ( [OSCURATO:PERSONA] del personale, art . 71; allegato VII, art . 8 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . Una conclusione adottata dal collegio dei capi delle amministrazioni nell' ambito delle "consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni" previste dall' art . 110, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di definire una prassi amministrativa uniforme quanto all' interpretazione di una delle sue disposizioni, non vincola l' autorità che ha il potere di nomina quando essa emana atti individuali in attuazione di quest' ultima disposizione . 2 . Il dipendente cui spetta l' assegno di famiglia fruisce del rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine per le persone equiparate ad un figlio a carico, purché queste risiedano per la maggior parte dell' anno nella sede di servizio del dipendente o in un perimetro definito, a seconda dei casi, in base alla situazione urbana e dei mezzi di trasporto . Questa interpretazione, conforme alla lettera dell' art . 8, n . 1, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], viene suffragata dalla finalità di detta disposizione che mira a consentire al dipendente e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all' anno, nel luogo di origine del dipendente, al fine di mantenervi legami familiari, sociali e culturali . La possibilità per il dipendente di conservare rapporti personali con il luogo dei suoi principali interessi è infatti un principio generale del diritto del pubblico impiego europeo . [OSCURATO:PERSONA] intende così facilitare il viaggio di tutti i membri della famiglia, intesa in senso ampio, che sono stati obbligati ad abbandonare il loro luogo di origine a causa dell' entrata in servizio del dipendente . In questa ottica, il rimborso delle spese di viaggio costituisce non già un assegno familiare, il cui scopo sarebbe quello di sgravare l' interessato dalle spese sostenute per persone equiparate ad un figlio a carico, bensì un pagamento destinato a compensare le spese che egli ha sostenuto nell' esercizio delle sue funzioni, come viene confermato dalla collocazione del succitato art . 8 nella sezione 3 dell' allegato VII, relativo alle condizioni d' applicazione del principio di base del rimborso di tali spese enunciato all' art . 71 dello [OSCURATO:PERSONA] . ( La motivazione di questa sentenza è identica in tutti i punti a quella della sentenza dello stesso giorno : 26 settembre 1990, Beltrante e a . / Consiglio, causa T-48/89, Racc . pag . 0000 ). [OSCURATO:PERSONA] causa T-49/89, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrente, sostenuto da Federazione del pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, interveniente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento di una decisione del Consiglio, notificata con nota 6 maggio 1988, con cui si rifiuta al ricorrente il pagamento forfettario delle spese di viaggio per una persona equiparata a un figlio a carico che non risiede nella sede di servizio del dipendente, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A . Saggio, presidente, C . Yeraris e B . Vesterdorf, giudici, [OSCURATO:PERSONA] dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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