CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
83. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/02/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;lette le richieste dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eSandro Furfaro, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro haconfermato il decreto del 27 maggio 2024 del Tribunale di Catanzaro che avevaapplicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per anni tre, e diVittorio [OSCURATO:PERSONA], per anni due, disponendo altresì la confisca di numerosi beni ed inparticolare di diversi immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], deceduta, ma riconducibili aLuigi [OSCURATO:PERSONA], della ditta individuale esercente attività di sale da gioco e da biliardoformalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e di tutti irapporti finanziari con saldo superiore ad euro 1000,00 intestati o riconducibili aLuigi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ai familiari conviventi.Il Tribunale ha ritenuto la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] dal 1993 al2008, per essersi reso autore di reati lucrogenetici, nonché la pericolositàqualificata del predetto, perché autore di reati di usura ed estorsione ai danni diDomenico Suppa, aggravati dal metodo mafioso, nonché condannato perpartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, quale referente sulterritorio della cellula criminale di Isola di [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha desunto la sua pericolosità dallecondanne riportate negli anni dal 2015 al 2019 per reati di furto e detenzione ericettazione di armi e munizioni, nonché dai diversi precedenti di polizia perviolenza privata, minaccia, danneggiamento, furto ed associazione di tipomafioso.Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, il Tribunale l’ha fondatasulla accertata pericolosità di entrambi ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto della sua condanna per associazione finalizzata al narcotraffico, e sullasproporzione tra i redditi percepiti ed il patrimonio accumulato e sulla circostanzache gli immobili, sebbene costruiti negli anni ’70, avevano costituito oggetto diimportanti ed onerose opere di ristrutturazione, incompatibili con i redditidichiarati.2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, chiedendone l’annullamento edarticolando due motivi.2.1. Con il primo motivo lamentano la violazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. n.159 del 2011 per insussistenza della fattispecie ex art. 4, comma 1, lett. a) e b),d.lgs. cit. e della attuale pericolosità dei proposti.Affermano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti socialmente pericolosidalla Corte di appello sia in qualità di appartenenti ad associazione di tipomafioso ai sensi dell’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, sia in quanto indiziatidi reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 4, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 e attraverso tale errata e duplice considerazione dellapericolosità sociale la Corte territoriale ha delimitato in modo erroneo il tempo incui essa si sarebbe manifestata, traendo poi conclusioni inconferenti in ordinealla sua attualità in relazione a ciascuno dei proposti, non considerando neppureche essi sono detenuti dal 2019.2.1.1. Sostengono che la Corte di merito, sulla base della valutazioneautonoma dei fatti e delle prove tratti dai processi penali, mai sfociati incontestazioni associative qualificate da mafiosità a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto gli stessi socialmente pericolosi ai sensi dell’art. 4, lett. a), d.lgs. n.159 del 2011, senza indicare le prove dalle quali inferire, con quasi certezza, laloro partecipazione ad associazioni mafiose e senza precisare il lasso temporaledi tale appartenenza; nemmeno la Corte di merito ha spiegato come potesseroessere compatibili tra loro le due forme di pericolosità previste dalle lettere a) eb) del citato art. 4.Per affermare la pericolosità di cui alla lettera a), il decreto qui impugnatoha valorizzato l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. applicata adentrambi i proposti in relazione al delitto di usura continuata ― mentre per ilreato di associazione finalizzata al narcotraffico, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA],l’aggravante è stata esclusa dalla Corte di cassazione ― senza porsi problemi deilimiti in ordine alla possibilità di ritenere la pericolosità sociale di cui alla letteraa) dell’art. 4 citato sulla base della sola applicazione della predetta aggravante,in assenza di altri elementi dai quali desumere l’«appartenenza» allaassociazione mafiosa.Sebbene il concetto di «appartenenza» sia diverso da quello di«partecipazione», essendo sufficiente per la prima la mera contiguitàall’associazione mafiosa, per poter affermare la appartenenza gli indizi devonoessere «certi», cioè costituiti da circostanze oggettive, idonee a fondare ungiudizio di qualificata probabilità di tale appartenenza, non essendo sufficiente lamera contestazione dell’aggravante nella forma del metodo mafioso,prescindendo dagli accertamenti emersi in sede penale.In particolare, occorre che il proposto abbia tenuto una condotta funzionaleagli scopi associativi, mentre, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato diassociazione finalizzata al narcotraffico, l’aggravante è stata esclusa e, quanto aireati di usura ed estorsione, essa è stata ritenuta nella forma del metodomafioso.L’aggravante del metodo mafioso inerisce alle modalità della condotta,minacciosa e violenta, ma di per sé stessa non esprime contiguità ad unaassociazione mafiosa.L’aggravante della agevolazione mafiosa presuppone la sussistenza del dolospecifico di agevolazione.2.1.2. I ricorrenti lamentano anche che la medesima condotta, costituitadall’essere il reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1, è stata ritenutaintegrare entrambe le forme di pericolosità di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4citato, mentre per il principio di specialità avrebbe dovuto essere ritenutasussistente la sola pericolosità di cui alla lettera b), che espressamente prevedela sussistenza di indizi della commissione di un reato aggravato ai sensi dellacitata disposizione.La pericolosità ai sensi della lettera a) dell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011potrebbe essere ritenuta sussistente solo in presenza di altri elementi, diversidalla aggravante, che depongano per la sussistenza di una contiguità conl’associazione mafiosa. Diversamente ragionando, sarebbe sempre possibile,laddove ricorra l’aggravante suddetta, ritenere sussistenti entrambe le forme dipericolosità sociale.2.1.3. Quanto alla delimitazione temporale della pericolosità, i ricorrenti,dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza«Spinelli» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 -01), sostengono che mentre per [OSCURATO:PERSONA] la pericolosità è stata ritenutarisalente al 2015, per [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta erroneamente decorrere dagli anni’90, mentre la condotta di partecipazione all’associazione dedita al narcotrafficorisale al 2017 e le condotte di usura ed estorsione risalgono al 2019; quanto,poi, alle condotte risalenti agli anni ’90 ed al 2004, non si comprenderebbeperché esse siano state ritenute rilevanti e comunque vi è una soluzione dicontinuità, pari a quasi un ventennio, tra le stesse e quelle del 2017 e 2019, cheimpedirebbe il loro recupero ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale.2.1.4. Quanto all’attualità della pericolosità, i ricorrenti affermano chesarebbero stati violati i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite«Gattuso» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 -01), in quanto, ricorrendo un rilevante lasso di tempo tra la condotta accertata insede penale ed il giudizio di pericolosità, la Corte di appello avrebbe dovutoconsiderare tre indicatori fondamentali, ossia il livello del coinvolgimento delproposto nelle pregresse attività del sodalizio criminale, la capacità di questo diconservare la sua capacità operativa, nonostante le attività repressivedell’autorità giudiziaria, e l’avvenuta o meno adozione di comportamenti, adopera del proposto, idonei a manifestare l’abbandono delle logiche criminali.Tale valutazione sarebbe del tutto mancata, sebbene doverosa, in quantol’ultima condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati risale al2019 e gli stessi da allora sono rimasti in stato di detenzione.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 20e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 per mancanza di motivazione, in quanto non sonostati valutati i documenti depositati, e per insussistenza dei presupposti per laconfisca.2.2.1. Essi affermano che la confisca può essere disposta solo qualoraricorrano le condizioni fissate dall’art. 24 d.lgs. cit. e che in ordine alla relazionedi consulenza prodotta dai ricorrenti la Corte di merito si è limitata a motivarenell’ultima pagina e mezza del decreto qui impugnato, in cui si è limitata arichiamare le conclusioni del decreto pronunciato in primo grado e la stimaeffettuata dalla Guardia di finanza, cosicché non risulta data risposta ai rilieviformulati dai ricorrenti in ordine all’epoca di acquisto degli immobili e aisuccessivi interventi di ristrutturazione, al loro impegno economico edall’eventuale impiego di risorse di provenienza illecita.2.2.2. Con una memoria difensiva essi avevano indicato l’epoca dicostruzione degli immobili ed i soggetti che li avevano realizzati, ossia i genitoridi [OSCURATO:PERSONA], ed il loro costo.Non si comprendono le ragioni per le quali l’acquisto degli immobili e la lororistrutturazione sia stata imputata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non agli altri loroparenti che pure erano eredi della defunta titolare [OSCURATO:PERSONA].In relazione all’esercizio commerciale, si era dimostrato che lo stesso erastato acquisito grazie ad un «prestito d’onore» erogato nel 2004 per metà atitolo gratuito e per l’altra metà ad un interesse agevolato con pagamentorateale ritardato.Inoltre, con l’atto di appello si era affermato che per la confisca occorrevadimostrare che i beni fossero nella disponibilità del proposto e che per essi fossemancata la giustificazione della legittima provenienzaCon l’atto di appello si era dedotto, per superare la presunzione delladisponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dal contratto di affitto allaEnerpass s.r.l. risultava che l’immobile era nella disponibilità di tutti gli eredi diMaria [OSCURATO:PERSONA] che come tali avevano agito.I ricorrenti ripercorrono nel loro atto di impugnazione le vicende relative alcomplesso immobiliare ereditato, evidenziando che esso era stato costruito nel1975 e negli anni immediatamente successivi; la regolarizzazione dellacostruzione nel 2003 dimostrava la sua preesistenza.Non era, quindi, corretta l’affermazione, contenuta nel decreto quiimpugnato, secondo la quale l’immobile era stato realizzato nei cinque anniprecedenti al 2003.Il decreto impugnato ha affermato che l’immobile può essere confiscato invirtù delle migliorie ad esso apportate, nonostante nella relazione di consulenzaprodotta dagli odierni ricorrenti fossero state illustrate la loro consistenza e lesomme a tal fine impiegate. Anche nel decreto di primo grado si riconosceva chele migliorie erano consistite solo nell’installazione di condizionatori d’aria e nellasostituzione di taluni infissi al piano superiore ed erano tali da non poterdeterminare l’ablazione del bene.Quanto alla confisca dell’attività commerciale, già si è detto sopra dellagiustificazione dedotta dai ricorrenti in ordine alle risorse impiegate per la suaacquisizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, atteso che egli non èstato attinto dalle misure di prevenzione personali e, quanto a quellepatrimoniali, neppure egli risulta intestatario di alcuna delle porzioni immobiliaridi cui si compone l’immobile già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] o dell’attivitàimprenditoriale che nel decreto qui impugnato si afferma essere intestata aVittorio [OSCURATO:PERSONA], anche se nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].Egli risulta colpito da misura patrimoniale solo eventualmente quale formaleintestatario di rapporti finanziari con saldo positivo superiore ad euro 1000,00.Tuttavia, in relazione a tali rapporti non è stato da lui sollevato alcunospecifico rilievo, né egli, quale terzo formale intestatario di tali rapporti, èlegittimato a sollevare eccezioni in merito alla sussistenza dei presuppostiapplicativi della misura della confisca di prevenzione.Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, in caso di confisca diprevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beniconfiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 - 01).2. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] occorre distinguere tra le misuredi prevenzione personali e quelle patrimoniali.2.1. In relazione alle prime, deve ulteriormente distinguersi la posizione diLuigi [OSCURATO:PERSONA] da quella del figlio [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che nelprovvedimento qui impugnato si pone a fondamento della pericolosità personaledi [OSCURATO:PERSONA] soprattutto la condanna per i reati di usura ed estorsione aggravatidal metodo mafioso commessi dal 2014 al 2019, nonché la condanna per ildelitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Sulla base di tali condanne ed avendo [OSCURATO:PERSONA] ricoperto un ruolo di spiccoin seno a detta organizzazione, è stata ritenuta sussistente la sua pericolositàqualificata ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.Proprio il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione criminale e lacommissione di reati, ad opera dello stesso, sin dal 1993 e sino al 2019 hannoindotto la Corte di appello a ritenere particolarmente spiccata la sua tendenza adelinquere e quindi, in assenza di elementi in grado di manifestare il suoallontanamento da contesti delittuosi, la persistenza della sua pericolosità socialesino all’attualità.La Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale di LuigiRaso ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, manell’affermare la sua «appartenenza» ad associazioni di tipo mafioso non hatenuto conto della aggravante del metodo mafioso applicata ad entrambi iproposti con la sentenza per i reati di usura ed estorsione ― e difatti per VittorioRaso ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale esclusivamente ai sensi dellalettera b) del citato art. 4 ―, ma piuttosto sulla vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla coscaoperante sul territorio che veniva da lui rifornita di sostanze stupefacenti.Passando, quindi, ad esaminare le censure formulate in relazione alricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i reati di estorsione ed usura aggravatidal metodo mafioso, nonché il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990rientrano tra quelli di cui all’art. 4, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990 e tanto èsufficiente per l’applicazione della misura di prevenzione personale, in presenzadegli altri presupposti.Il motivo di ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse laddove ilricorrente si duole che sia stata ritenuta sussistente anche la pericolositàqualificata di cui alla lett. a) della medesima disposizione, atteso che ancheladdove si escludesse tale forma di pericolosità, da tale esclusione nondiscenderebbe di per sé stessa la revoca della misura di prevenzione personale.Quanto agli altri presupposti per l’applicazione della misura di prevenzionepersonale, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, evidenziando chela pericolosità del proposto si desume, oltre che dalla gravità dei reati per i qualiegli è stato condannato, anche dal lungo periodo di tempo in cui egli si èdedicato alla commissione di delitti, ossia dal 1993 al 2008 e poi dal 2015 al2019, anno in cui è stato sottoposto a misura cautelare proprio per la suapericolosità, cosicché i fatti dai quali questa è stata desunta non sono statiritenuti particolarmente risalenti, specie tenuto conto del ruolo da lui assuntonell’associazione dedita al narcotraffico. Solo l’applicazione della misuracoercitiva ha determinato l’interruzione della sua attività criminale.Inoltre la Corte di appello ha correttamente osservato che, ai finidell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale delsottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione diprimo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici orivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento dellacelebrazione dei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019,Mazzagatti, Rv. 276135 – 01; Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv.271380 - 01) cosicché non intercorre un rilevante lasso di tempo rispetto allecondotte sulla base delle quali è stata ritenuta la sua pericolosità.Nemmeno, sulla base della motivazione sopra esposta, risultano violati iprincipi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite invocate dal ricorrente.2.1.2. Relativamente alla misura di prevenzione personale applicata aVittorio [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che dal provvedimento qui impugnato emergeche lo stesso è stato ritenuto socialmente pericoloso solo ai sensi dell’art. 4, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 soprattutto per effetto della sua condanna per i reati diusura ed estorsione aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.Alla pagina 7 del provvedimento qui impugnato la Corte di appello escludeespressamente che egli possa rientrare nella categoria di cui all’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011.Ne consegue che tutte le doglianze relative all’applicazione della pericolositàdi cui alla lettera a) della medesima disposizione e quindi alla appartenenza ovicinanza a consorterie mafiose risultano inammissibili in relazione alla suaposizione.Anche in questo caso la attualità della sua pericolosità sociale risulta benmotivata, poiché la Corte di appello ha evidenziato che le condotte di usura edestorsione si sono protratte per oltre sei anni e sono collocate in epoca recenterispetto al decreto emesso all’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, lapericolosità appare ancora attuale; inoltre, ha segnalato che [OSCURATO:PERSONA] hariportato condanna anche per altri gravi reati nel 2015, nel 2018 e nel 2019,cosicché anche in relazione allo stesso appare spiccata la tendenza a rendersiautore di condotte criminali e risulta stabile il suo inserimento nel tessutocriminale locale.2.2. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, occorre anche inquesto caso distinguere tra la confisca del complesso immobiliare e la confiscadella ditta individuale ed i rapporti finanziari.2.2.1. Relativamente alla confisca della ditta individuale e dei rapportifinanziari, la Corte di appello afferma che nessuna doglianza è stata sollevatadalle difese che neppure hanno formulato alcuna allegazione in ordine alla liceitàdei fondi utilizzati per l’avvio dell’attività.L’affermazione è contraddetta dal tenore dell’atto di appello ove, all’ultimapagina, al punto 3.2., e a pagina 31 i ricorrenti indicano come sia stataconseguita la disponibilità dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa;l’attività commerciale sarebbe stata aperta nel 2004 da [OSCURATO:PERSONA] che sisarebbe procurato la disponibilità del locale mediante un contratto di comodatocon il proprietario delle mura, suo nonno [OSCURATO:PERSONA], e attingendoad un prestito d’onore erogato dallo Stato per la messa in opera delle strutturenecessarie e per l’avvio dell’attività commerciale; nell’appello, a dimostrazione ditale assunto, si richiamano i documenti di cui all’allegato n. 9 alla memoriadifensiva.Il decreto emesso all’esito del giudizio di primo grado afferma che non sonostate effettuate allegazioni sulla liceità dei fondi utilizzati per l’avviamentodell’attività nel 2004, ossia in un anno in cui, secondo lo stesso provvedimento,sussisteva la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] e la sperequazione in ordine airedditi del nucleo familiare.Nel provvedimento impugnato non si risponde in ordine alla censura inordine alla disponibilità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA], formulata alle pagine 31 e32 dell’atto di appello.La giurisprudenza di questa Corte si è reiteratamente espressa nel sensoche, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la «disponibilità» dei beni -che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa diquelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamenteconcretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenutopossa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se nefosse il vero proprietario; e nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventisiffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti.Trattasi, però, di presunzione non assoluta, che ammette la prova contraria.La Corte di appello avrebbe, quindi, dovuto verificare, sulla base delladocumentazione prodotta, se fosse stata dimostrata la legittima provenienzadelle somme impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per avviare l’attività commerciale equindi fosse stata vinta la presunzione di disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], ondedare risposta alle censure predette.Il silenzio della Corte di appello e finanche la negazione che le censurefossero state sollevate valgono ad integrare il vizio di carenza di motivazione.Ne consegue che, in relazione alla confisca della azienda, il provvedimentoimpugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro pernuovo giudizio sul punto.L’affermazione contenuta nel provvedimento qui impugnato è, invece, esattaquanto alla confisca dei rapporti finanziari, in relazione ai quali con l’atto diappello non è stata sollevata alcuna censura.2.2.2. Relativamente alla confisca dei vari beni immobili, deve evidenziarsiche anche essi sono stati ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sebbeneformalmente intestati alla madre ed ora agli eredi della stessa.La Corte di appello, ai fini della confisca, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fossesocialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all’art.1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 dal 1993 e fino al 2008 in quantocondannato per reati lucrogenetici commessi in tale lasso di tempo e ha ritenutoche l’immobile sia confiscabile in quanto, anche laddove già costruito prima del1993, comunque interessato nel 2004, ossia nel periodo caratterizzato dallapericolosità sociale del proposto, da imponenti e costose opere diristrutturazione, non limitate alla installazione di condizionatori o qualche infisso,come sostenuto dai ricorrenti. Poiché le somme impiegate per la ristrutturazionedel complesso erano ben superiori ai redditi del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale e poi la Corte di appello hanno ritenuto che fossero state a tal fineutilizzate risorse economiche provenienti dalle attività delittuose di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, poiché i lavori avevano incrementato in misura notevole epreminente il valore del complesso immobiliare, la Corte di appello ha ritenuto dipoter confiscare l’intero immobile applicando il principio, già affermato da questaCorte di cassazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali, secondo ilquale, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato omigliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, laconfisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cuile trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da nonconsentire una effettiva separazione di distinti valori pro quota (Sez. 2, n. 27933del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211 - 01).A fronte di tale motivazione sono quindi inammissibili le censure volte asostenere che l’immobile già esisteva prima del 1993 poiché relative acircostanza priva di rilievo.L’immobile è stato poi ritenuto nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA] e nonanche di [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto nell’atto di ricorso.La disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] è stata logicamente desunta dallacircostanza che, in assenza, in capo ai vari componenti del nucleo familiare diLuigi [OSCURATO:PERSONA], di redditi idonei a consentire le notevoli e costose opere diristrutturazione, deve ritenersi che le stesse siano state attuate con risorseprovenienti dai delitti lucrogenetici commessi da [OSCURATO:PERSONA].A nulla rileva che il contratto di affitto alla Enerpass sia stato concluso datutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il contratto non poteva che esserestipulato dai formali intestatari dell’immobile.Laddove, poi, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le opere di ristrutturazionesono modeste e che tale circostanza emerge dalla documentazione depositata,egli invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questasede di legittimità.3. Concludendo, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere accoltilimitatamente alla confisca dell’azienda ed il decreto impugnato deve essereannullato sul punto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diCatanzaro. Nel resto i loro ricorsi devono essere rigettati.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.All’inammissibilità del suo ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dell’azienda,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diCatanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]