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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26540/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, intervenendo per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto alle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, con recidiva reiterata e infraquinquennale, in Gallarate il 4 e il 9 agosto 2017, posto in continuazione con una precedente o omogenea violazione, commessa il 25 settembre 2017, oggetto di altra sentenza di condanna del 29 ottobre 2020, ritenuta reato più grave e già punito con la pena di mesi otto di reclusione.

La Corte di appello ha premesso che l'udienza si è svolta in assenza dell'imputato detenuto, nonostante l'ordine di traduzione per l'udienza.

Ha quindi precisato, prendendo atto della mancata traduzione, di aver interpellato l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale, ricevendo comunicazione di rinuncia dell'imputato alla presenza in udienza.

Per detta ragione ha poi ritenuto irrilevante la richiesta dell'imputato, sopraggiunta successivamente, di rinvio dell'udienza.

Nel merito dell'impugnazione la Corte di appello ha escluso che la sentenza di primo grado, applicando per due episodi di reato, la pena in aumento di continuazione di tre mesi di reclusione, ridotti a due per la scelta del rito, sia incorsa in errore o in contraddizione per il concorrente riconoscimento della recidiva reiterata.

Ha precisato che il giudice di primo grado non ha operato alcun giudizio di comparazione tra circostanze, in particolare con l'aggravante della recidiva reiterata, perché si è limitato ad operare un aumento di continuazione sulla pena del reato più grave oggetto di precedente condanna.

Ha rilevato che l'aumento di continuazione è stato contenuto in limiti assai modesti ed è pienamente congruo rispetto ai fatti e alla personalità dell'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello non conteneva, in favore dell'imputato, l'avviso che, nel termine di quindici giorni antecedenti l'udienza, si sarebbe potuto esercitare il diritto di partecipare personalmente al processo.

Il decreto di citazione, inoltre, è stato notificato tardivamente all'imputato detenuto, lo stesso giorno dell'udienza, a nulla rilevando la rinuncia a comparire, convertita subito dopo in una richiesta di rinvio dell'udienza.2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la contraddittorietà, non censurata dal giudice di appello, delle statuizioni del giudice di primo grado che ha, da un lato, applicato la recidiva reiterata per una precedente condanna per il delitto di truffa, e, dall'altro, ha riconosciuto la continuazione tra l'episodio criminoso per cui è processo e altra violazione degli obblighi della sorveglianza speciale oggetto di precedente condanna alla pena della reclusione di otto mesi, aumentata ex art. 81 cpv cod. pen. di due mesi.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha chiarito che l'imputato detenuto, per il quale era stata disposta la traduzione in udienza, ha fatto pervenire, prima che iniziasse il dibattimento, rinuncia a presenziare.

Per tale ragione, nonostante l'omessa traduzione, la Corte di appello ha disposto che si procedesse al giudizio.

Il difensore, presente all'udienza, nulla ha rilevato a tal proposito, in particolare nulla ha dedotto in ordine alla ora lamentata violazione del termine a comparire per tardività della notifica della citazione a giudizio in favore dell'imputato.

Anche a voler accedere alla interpretazione più rigorosa e attenta ai diritti difensivi, ritenendo che la violazione del termine a comparire costituisca non già una nullità relativa ma d'ordine generale a regime intermedio - "nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado" (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988) -, non può che rilevarsi l'omessa tempestiva deduzione della asserita nullità con in più la rinuncia espressa dell'imputato alla comparizione in udienza.

Resta del tutto irrilevante l'ulteriore rilievo in ordine all'omesso avviso all'imputato detenuto della facoltà di presenziare personalmente all'udienza, atteso che è pacifico che fu disposta la traduzione dell'imputato e che questi poi rinunciò a comparire.

Il fatto poi che l'imputato, che prima aveva espresso formale rinuncia, ebbe un ripensamento e chiese, a giudizio in corso, un rinvio dell'udienza, è privo di effetto alcuno sulla validità del processo, dal momento che una revoca della espressa rinuncia a comparire può essere presa in considerazione soltanto se tempestiva e intervenga quindi in tempo utile per eventualmente disporre il rinvio dell'udienza senza che alle relative attività si sia già dato luogo.

3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente ha asserito, ma non ha in alcun modo argomentato sul punto, la contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva in ragione di una precedente condanna per un reato di truffa e il riconoscimento della continuazione tra il reato per il quale è processo ed altro episodio criminoso omogeneo, oggetto di precedente sentenza di condanna già irrevocabile.

Non si coglie nella prospettazione di ricorso la lamentata contraddizione che dovrebbe invece essere evidente, secondo quanto il ricorso mostra di ritenere.

La Corte di appello ha comunque ben motivato in ordine all'assenza di illogicità o contraddittorietà nell'applicare un aumento per continuazione con un reato più grave oggetto di precedente condanna irrevocabile e il riconoscimento in quella sede, e non già ad opera del giudice che si è limitato all'applicazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., della recidiva.

4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, intervenendo per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto alle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, con recidiva reiterata e infraquinquennale, in Gallarate il 4 e il 9 agosto 2017, posto in continuazione con una precedente o omogenea violazione, commessa il 25 settembre 2017, oggetto di altra sentenza di condanna del 29 ottobre 2020, ritenuta reato più grave e già punito con la pena di mesi otto di reclusione. La Corte di appello ha premesso che l'udienza si è svolta in assenza dell'imputato detenuto, nonostante l'ordine di traduzione per l'udienza. Ha quindi precisato, prendendo atto della mancata traduzione, di aver interpellato l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale, ricevendo comunicazione di rinuncia dell'imputato alla presenza in udienza. Per detta ragione ha poi ritenuto irrilevante la richiesta dell'imputato, sopraggiunta successivamente, di rinvio dell'udienza. Nel merito dell'impugnazione la Corte di appello ha escluso che la sentenza di primo grado, applicando per due episodi di reato, la pena in aumento di continuazione di tre mesi di reclusione, ridotti a due per la scelta del rito, sia incorsa in errore o in contraddizione per il concorrente riconoscimento della recidiva reiterata. Ha precisato che il giudice di primo grado non ha operato alcun giudizio di comparazione tra circostanze, in particolare con l'aggravante della recidiva reiterata, perché si è limitato ad operare un aumento di continuazione sulla pena del reato più grave oggetto di precedente condanna. Ha rilevato che l'aumento di continuazione è stato contenuto in limiti assai modesti ed è pienamente congruo rispetto ai fatti e alla personalità dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il decreto di citazione per il giudizio di appello non conteneva, in favore dell'imputato, l'avviso che, nel termine di quindici giorni antecedenti l'udienza, si sarebbe potuto esercitare il diritto di partecipare personalmente al processo. Il decreto di citazione, inoltre, è stato notificato tardivamente all'imputato detenuto, lo stesso giorno dell'udienza, a nulla rilevando la rinuncia a comparire, convertita subito dopo in una richiesta di rinvio dell'udienza.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la contraddittorietà, non censurata dal giudice di appello, delle statuizioni del giudice di primo grado che ha, da un lato, applicato la recidiva reiterata per una precedente condanna per il delitto di truffa, e, dall'altro, ha riconosciuto la continuazione tra l'episodio criminoso per cui è processo e altra violazione degli obblighi della sorveglianza speciale oggetto di precedente condanna alla pena della reclusione di otto mesi, aumentata ex art. 81 cpv cod. pen. di due mesi. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha chiarito che l'imputato detenuto, per il quale era stata disposta la traduzione in udienza, ha fatto pervenire, prima che iniziasse il dibattimento, rinuncia a presenziare. Per tale ragione, nonostante l'omessa traduzione, la Corte di appello ha disposto che si procedesse al giudizio. Il difensore, presente all'udienza, nulla ha rilevato a tal proposito, in particolare nulla ha dedotto in ordine alla ora lamentata violazione del termine a comparire per tardività della notifica della citazione a giudizio in favore dell'imputato. Anche a voler accedere alla interpretazione più rigorosa e attenta ai diritti difensivi, ritenendo che la violazione del termine a comparire costituisca non già una nullità relativa ma d'ordine generale a regime intermedio - "nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado" (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988) -, non può che rilevarsi l'omessa tempestiva deduzione della asserita nullità con in più la rinuncia espressa dell'imputato alla comparizione in udienza. Resta del tutto irrilevante l'ulteriore rilievo in ordine all'omesso avviso all'imputato detenuto della facoltà di presenziare personalmente all'udienza, atteso che è pacifico che fu disposta la traduzione dell'imputato e che questi poi rinunciò a comparire. Il fatto poi che l'imputato, che prima aveva espresso formale rinuncia, ebbe un ripensamento e chiese, a giudizio in corso, un rinvio dell'udienza, è privo di effetto alcuno sulla validità del processo, dal momento che una revoca della espressa rinuncia a comparire può essere presa in considerazione soltanto se tempestiva e intervenga quindi in tempo utile per eventualmente disporre il rinvio dell'udienza senza che alle relative attività si sia già dato luogo. 3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente ha asserito, ma non ha in alcun modo argomentato sul punto, la contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva in ragione di una precedente condanna per un reato di truffa e il riconoscimento della continuazione tra il reato per il quale è processo ed altro episodio criminoso omogeneo, oggetto di precedente sentenza di condanna già irrevocabile. Non si coglie nella prospettazione di ricorso la lamentata contraddizione che dovrebbe invece essere evidente, secondo quanto il ricorso mostra di ritenere. La Corte di appello ha comunque ben motivato in ordine all'assenza di illogicità o contraddittorietà nell'applicare un aumento per continuazione con un reato più grave oggetto di precedente condanna irrevocabile e il riconoscimento in quella sede, e non già ad opera del giudice che si è limitato all'applicazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., della recidiva. 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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