CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-septite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e ha, quindi, riconosciuto il vincolo della continuazione tra le fattispecie di cui alle sentenze della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 31/03/2014, e alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 19/03/2013, confermata dalla suddetta Corte con sentenza in data 22/07/2014, irrevocabile il 2/04/2015, determinando la pena complessiva in anni ventitrè e mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 cpv., 133, 416-bis cod. pen. e 12-quinquies d. I. 8 giugno 1992, n.306. La difesa rileva di avere provveduto a depositare altra ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Carmelo, di unificazione in cui l'aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo in ultimo citato (oggi prevista dall'art. 512-bis cod. pen.), era stato determinato in tre mesi di reclusione. Lamenta la disparità di trattamento determinata dall'ordinanza impugnata, che ha, invece, quantificato la pena in aumento per tale fattispecie in anni uno e mesi otto di reclusione (anni uno per la prima fattispecie ex art. 512-bis cod. pen e mesi otto per la seconda). La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel riconoscere la continuazione tra le fattispecie di cui alle sentenze sopra indicate, ha ritenuto più grave il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., cui attiene la prima sentenza; per cui alla pena finale dalla stessa calcolata, pari ad anni ventuno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, ha aggiunto due aumenti per la continuazione in relazione alle due ipotesi di cui all'art. 12-quinquies del suddetto decreto oggetto di condanna della seconda sentenza (il primo di un anno di reclusione per il primo reato, più grave in quanto aggravato ai sensi del 'art. 7 dl. n. 152 del 1991, e l'altro per il secondo di mesi otto di reclusione). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, in cui vengono giustificati, in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., gli aumenti di pena per le fattispecie meno gravi, la difesa invoca una disparità di trattamento con altra ordinanza, che, riguardando diverso condannato, neppure rileva, senza nemmeno dedurre né documentare se trattasi del medesimo fatto in concorso tra i [OSCURATO:PERSONA]. Incorrendo, in tal modo, nella manifesta infondatezza, aspecificità, genericità e non autosufficienza. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de