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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07012/2025

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re rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 8666/2021 promosso da Edilscavi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, piazza San Giovanni47, in virtù di procura speciali in atti; ricorrente in via principale contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Milizie 38, in virtùdi procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intimato e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]- randa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cervaro, via Airella n. 12, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 90, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e ricorrenti in via incidentale condizionata nonché contro Comune di Cervaro, in persona del Sindaco pro tempore (E nnio Marrocco), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliato presso il suo studio sito in Cervaro, via Colle- cedro 13, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4424 /20 20 , pubblicata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Edilscavi di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, EDILSCAVI) conve- niva in giudizio davanti al Tribunale di Cassino alcuni amministratori e funzionari del Comune di Cervaro, unitamente al Comune stesso, deducendo di avere eseguito, negli anni 2004 e 2005 , lavori in fa- vore del Comune, senza che i relativi incarichi fossero mai forma- lizzaticon la stipula di contratti di appalto aventi la forma scritta.

In particolare, l'impresa agiva ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989, nei confronti degli amministratori e dei funzionari che volta per volta avevano confe- rito i diversi incarichi e, per il caso in cui non fossero ritenuti re- sponsabili, formulava azione ex art. 2041 c.c.nei confronti del C o- mune.

Con sentenza n. 46/2014, il Tribunale respingeva ogni domanda della EDILSCAVInei confronti degli amministratori e funzionari, ri- levando che i testi escussi avevano confermato l'esecuzione dei la- vori, ma non vi era prova del titolo in virtù del quale ricondurre ai convenuti l'incarico.

Lo stesso Tribunale riteneva inammissibile l'a- zione nei confronti del Comune per difetto di sussidiarietà.

La EDILSCAVI proponeva appellocontro tale statuizione.

Davanti alla Corte territoriale si costituivano soltantoil Comune di Cervaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- sco.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in questa sede im- pugnata, accoglievasolo in parte il gravame, statuendo come se- gue: «dichiara la inammissibilità della domanda di condanna del Comune al pagamento della ulteriore somma di € 5.650.00 di cui all'ordine di servizio Prot. 5565 del15.3.2006; in parziale accogli- mento dell'appello, accerta e dichiara che i lavori di cui alle Lett.

B1, B2, B3, B5 dell'atto di citazione sono stati commissionati da [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui alla Lett.

G1 daMarrocco Ennio; per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Mas- saro Michele, in solido tra loro, al pagamento in favore della appel- lante, della complessiva somma di € 3.379,00 oltre IVA su quanto non fatturato in relazione ai lavori di cui alla Lett.

B1 ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al paga- mento in favore della appellante della somma di € 1.546,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta per il resto l ' ap- pello.» In particolare, la menzionata Corte riteneva inammissibile per novità la domanda di condanna del Comune al pagamento della ul- teriore somma di € 5.650.00 di cui all'ordine di servizio Prot. 5565 del15/03/2006 in quanto del tutto nuova e mai formulata nel giu- dizio di primo grado.

La stessa Corte, sulla domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti del Comune,affermava che , a fronte dell ' esperibilità dell a azione diretta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144del 1989, difettava l a sussidiarietà prevista da ll o art. 2042c.c. e pertanto non poteva essere esperita l'azione di in- giustificato arricchimento nei confronti del Comune.

La Corte riteneva, quindi, che dall'ampia istruttoria fosseeffet- tivamente emersa la prova dei ripetuti incarichiche i vari convenuti avevano conferito alla EDILSCAVI in ordine alla esecuzione dei la- vori, ma non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipologia e quantità delle lavorazioni svolte, non essendo a tal fine sufficienti le bolle di consegna del materiale né il computo metrico prodotto, in quanto atti di formazione unilaterale e, per ciò solo, non costi- tuenti fonte di prova certa, aggiungendo che lo stesso CTU aveva potuto riscontraresolo i lavori per i quali vi era stato , poi, accogli- mento della domanda, senza che le prove orali, sul punto fossero di aiuto, perché troppo generiche.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la EDILSCAVI, affidandosi a tre motivi di censura.

Si sono difesi con controricorso il Comune di Cervaro e tutti gli altri intimati, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], con il controricorso hanno formulato anche ricorso incidentale condizio- natoall'accoglimento del ricorso principale, affidato a un solo mo- tivo.

La parte ricorrente in via principale e il Comune di Cervaro hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedott o quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 329 E 346 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], FOR- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “L'[OSCURATO:PERSONA]- VORI” [OSCURATO:PERSONA]» Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]'ART. 345 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] € 5.650,00 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA].N. 5565 DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] » Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]'ART. 2041 C.C. [OSCURATO:PERSONA] INAM- [OSCURATO:PERSONA] ARRICCHI- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].» 2.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno formu- lato il seguente motivo di ricorso incidentale condizionato all'acco- glimento del ricorso principale: « VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 331 CPC, 3 E 24 COST., 163, 137 E 330 [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 CO. 1 N. 3 CPC. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].

AC- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].»

3. Occorre prima di tutto precisare che il primo motivo di ricorso per cassazione attiene alla statuizione della Corte d'appello sulla domanda formulata in via principale dalla EDILSCAVI nei confronti degli amministratori e dei funzionari comunali o dei loro eredi ( e cioè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre il se- condo e il terzo motivo di ricorso principale attengono alla statui- zione della Corte d'appello sulla domanda formulata in via subordi- nata, sempre dalla EDILSCAVI, nei confronti del Comune di Cer- varo. 4.Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 4.1.La EDILSCAVI ha dedotto di avere appellato la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che i testi escussi avevano confermato l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile, aveva ritenuto che non fosse provato il conferi- mento degli incarichi.

Ha, quindi, ritenuto che la Corte d'appello, nel ritenere che non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipo- logia e quantità delle lavorazioni svolte,avesse operato una palese violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c.,non avendo tenuto conto del giudicato interno, formatosi in conseguenza della intervenuta ac- quiescenza, da parte degli appellati, dell'autonoma ratiodella deci- sione di primo grado,che aveva accertato l'effettiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. 4.2.Dallo svolgimento del processo si evince con chiarezza che il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda formulata da EDIL- SCAVI nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Co- mune, ritenendo che, sebbene fosse provata l'esecuzione dei lavori, non vi era però prova di chi li avesse commissionati.

Tale statuizione è stata impugnata dalla EDILSCAVIche, come sopra evidenziato, ha chiesto che gli amministratori fossero con- dannati al pagamento degli importi dovutiper i singoli incarichi con- feriti da ciascuno di essi come specificamente indicati nelle conclu- sioni riportate nella sentenza d'appello (p. 3-4 della sentenza im- pugnata).

4.3. Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere, in tema di appello, che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudi- cato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi com- pletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomen- tazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione ( Cass., S ez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022).

In effetti, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di ri- considerarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coin- volti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019). 4.4.Nel caso di specie, la statuizione del Tribunale che ha re- spinto la richiesta di condanna degli amministratori e dei funzionari è stata appellata dalla EDILSCAVI, sicché gli accertamenti effettuati e gli argomenti spesi dal primo giudice per statuire sul punto non possono ritenersi passati in giudicato. 5.Passando ad esaminare le censure riferite al rapporto pro- cessuale con il Comune, per ragioni di ordine logico-giuridico, oc- corre prima di tutto esaminare il terzo motivo del ricorsoprincipale, riferito alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ingiu- stificato arricchimento nei confronti del Comune.

6. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile , non avendo la parte ricorrente censurato la ratio decidendiposta a fon- damento della pronuncia impugnata(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

6.1. L a Corte d ' appello ha affermato, in via generale, che , quando colui che agisce ex art. 2041 c.c. ha a disposizione anche l'azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori dell'ente locale, in applicazione dell'art. 23 d.l. n. 66 de 1989, conv. con modif. dalla l. n. 144 del 1989 (poi confluito nell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), non è consentita l'azione di ingiustificato arricchi- mento, tenuto conto della sussidiarietà di quest'ultima azione, san- cita dall'art. 2042 c.c.

Esaminando, poi, la fattispecie, la stessa Corte ha ritenuto non accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata nei confronti del Comune, rilevando quanto segue : « Ebbene, non può di certo affermarsi che nel caso di specie non vi stata una iniziativa addirittura determinante dei funzionari ed amministratori del Co- mune di Cervaro a detta della stessa societàEdilscavi.

Dunque, la domanda proposta dall'appellante nei confronti del Comune di Cer- varo andava respinta.» 6.2.A fronte di tale statuizione, la parte ricorrente ha dedotto che la domanda di indebito arricchimento nei confronti del Comune erastata formulata in via gradata rispetto alla domanda principale, rivolta ai funzionari e al sindacodell'epoca, ed ha richiamato la giu- risprudenza che ammette il simultaneus processus.

È, però , evidente che la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi, riferiti alla sussidiarietà dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento, nella specie ritenuta insussistente dalla Corte di me- rito, per avere la EDILSCAVI a disposizione l ' azione nei confronti dei funzionari e degli amministratori(in concreto esperita, anche se respinta,per difetto di prova delle prestazioni eseguite). 7.L'inammissibilità del terzo motivo di ricorso principale rende superfluo l'esame del secondo, da ritenersi pertanto assorbito.

La EDILSCAVI ha, infatti,dedotto che la Corte d' appello ha er- roneamente dichiarato inammissibile per novità la richiesta di con- danna del Comune al pagamento della somma di € 5.650,00 di cui all'ordine di servizio prot. 5565 del 15/03/2006, perché detta somma era compresanell'importo di € 221.463,14, richiesto al Co- mune di Cervaro con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,sempre a titolo di indebito arricchimento.

Per stessa allegazione della parte, dunque, si trattavadella me- desima domanda exart. 2041 c.c. in origine formulata, ridotta solo nel quantum, che però è stata rigettata dalla Corte d'appello, con una statuizione non validamente censurata in questa sede, come appena illustrato.

8. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l'as- sorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato for- mulato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

9. In conclusione , deve essere respinto il ricorso principale e deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale formulato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

10. In ragione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di lite. 11.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principalee dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite; dà atto, in appli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 8666/2021 promosso da Edilscavi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, piazza San Giovanni47, in virtù di procura speciali in atti; ricorrente in via principale contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Milizie 38, in virtùdi procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intimato e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]- randa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cervaro, via Airella n. 12, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 90, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e ricorrenti in via incidentale condizionata nonché contro Comune di Cervaro, in persona del Sindaco pro tempore (E nnio Marrocco), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliato presso il suo studio sito in Cervaro, via Colle- cedro 13, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4424 /20 20 , pubblicata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Edilscavi di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, EDILSCAVI) conve- niva in giudizio davanti al Tribunale di Cassino alcuni amministratori e funzionari del Comune di Cervaro, unitamente al Comune stesso, deducendo di avere eseguito, negli anni 2004 e 2005 , lavori in fa- vore del Comune, senza che i relativi incarichi fossero mai forma- lizzaticon la stipula di contratti di appalto aventi la forma scritta. In particolare, l'impresa agiva ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989, nei confronti degli amministratori e dei funzionari che volta per volta avevano confe- rito i diversi incarichi e, per il caso in cui non fossero ritenuti re- sponsabili, formulava azione ex art. 2041 c.c.nei confronti del C o- mune. Con sentenza n. 46/2014, il Tribunale respingeva ogni domanda della EDILSCAVInei confronti degli amministratori e funzionari, ri- levando che i testi escussi avevano confermato l'esecuzione dei la- vori, ma non vi era prova del titolo in virtù del quale ricondurre ai convenuti l'incarico. Lo stesso Tribunale riteneva inammissibile l'a- zione nei confronti del Comune per difetto di sussidiarietà. La EDILSCAVI proponeva appellocontro tale statuizione. Davanti alla Corte territoriale si costituivano soltantoil Comune di Cervaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- sco. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in questa sede im- pugnata, accoglievasolo in parte il gravame, statuendo come se- gue: «dichiara la inammissibilità della domanda di condanna del Comune al pagamento della ulteriore somma di € 5.650.00 di cui all'ordine di servizio Prot. 5565 del15.3.2006; in parziale accogli- mento dell'appello, accerta e dichiara che i lavori di cui alle Lett. B1, B2, B3, B5 dell'atto di citazione sono stati commissionati da [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui alla Lett. G1 daMarrocco Ennio; per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Mas- saro Michele, in solido tra loro, al pagamento in favore della appel- lante, della complessiva somma di € 3.379,00 oltre IVA su quanto non fatturato in relazione ai lavori di cui alla Lett. B1 ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al paga- mento in favore della appellante della somma di € 1.546,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta per il resto l ' ap- pello.» In particolare, la menzionata Corte riteneva inammissibile per novità la domanda di condanna del Comune al pagamento della ul- teriore somma di € 5.650.00 di cui all'ordine di servizio Prot. 5565 del15/03/2006 in quanto del tutto nuova e mai formulata nel giu- dizio di primo grado. La stessa Corte, sulla domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti del Comune,affermava che , a fronte dell ' esperibilità dell a azione diretta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144del 1989, difettava l a sussidiarietà prevista da ll o art. 2042c.c. e pertanto non poteva essere esperita l'azione di in- giustificato arricchimento nei confronti del Comune. La Corte riteneva, quindi, che dall'ampia istruttoria fosseeffet- tivamente emersa la prova dei ripetuti incarichiche i vari convenuti avevano conferito alla EDILSCAVI in ordine alla esecuzione dei la- vori, ma non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipologia e quantità delle lavorazioni svolte, non essendo a tal fine sufficienti le bolle di consegna del materiale né il computo metrico prodotto, in quanto atti di formazione unilaterale e, per ciò solo, non costi- tuenti fonte di prova certa, aggiungendo che lo stesso CTU aveva potuto riscontraresolo i lavori per i quali vi era stato , poi, accogli- mento della domanda, senza che le prove orali, sul punto fossero di aiuto, perché troppo generiche. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la EDILSCAVI, affidandosi a tre motivi di censura. Si sono difesi con controricorso il Comune di Cervaro e tutti gli altri intimati, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], con il controricorso hanno formulato anche ricorso incidentale condizio- natoall'accoglimento del ricorso principale, affidato a un solo mo- tivo. La parte ricorrente in via principale e il Comune di Cervaro hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedott o quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 329 E 346 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], FOR- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “L'[OSCURATO:PERSONA]- VORI” [OSCURATO:PERSONA]» Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]'ART. 345 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] € 5.650,00 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA].N. 5565 DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] » Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA].360 COMMA 1 [OSCURATO:PERSONA]'ART. 2041 C.C. [OSCURATO:PERSONA] INAM- [OSCURATO:PERSONA] ARRICCHI- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].» 2.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno formu- lato il seguente motivo di ricorso incidentale condizionato all'acco- glimento del ricorso principale: « VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 331 CPC, 3 E 24 COST., 163, 137 E 330 [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 CO. 1 N. 3 CPC. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. AC- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].» 3. Occorre prima di tutto precisare che il primo motivo di ricorso per cassazione attiene alla statuizione della Corte d'appello sulla domanda formulata in via principale dalla EDILSCAVI nei confronti degli amministratori e dei funzionari comunali o dei loro eredi ( e cioè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre il se- condo e il terzo motivo di ricorso principale attengono alla statui- zione della Corte d'appello sulla domanda formulata in via subordi- nata, sempre dalla EDILSCAVI, nei confronti del Comune di Cer- varo. 4.Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 4.1.La EDILSCAVI ha dedotto di avere appellato la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che i testi escussi avevano confermato l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile, aveva ritenuto che non fosse provato il conferi- mento degli incarichi. Ha, quindi, ritenuto che la Corte d'appello, nel ritenere che non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipo- logia e quantità delle lavorazioni svolte,avesse operato una palese violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c.,non avendo tenuto conto del giudicato interno, formatosi in conseguenza della intervenuta ac- quiescenza, da parte degli appellati, dell'autonoma ratiodella deci- sione di primo grado,che aveva accertato l'effettiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. 4.2.Dallo svolgimento del processo si evince con chiarezza che il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda formulata da EDIL- SCAVI nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Co- mune, ritenendo che, sebbene fosse provata l'esecuzione dei lavori, non vi era però prova di chi li avesse commissionati. Tale statuizione è stata impugnata dalla EDILSCAVIche, come sopra evidenziato, ha chiesto che gli amministratori fossero con- dannati al pagamento degli importi dovutiper i singoli incarichi con- feriti da ciascuno di essi come specificamente indicati nelle conclu- sioni riportate nella sentenza d'appello (p. 3-4 della sentenza im- pugnata). 4.3. Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere, in tema di appello, che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudi- cato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi com- pletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomen- tazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione ( Cass., S ez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022). In effetti, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di ri- considerarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coin- volti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019). 4.4.Nel caso di specie, la statuizione del Tribunale che ha re- spinto la richiesta di condanna degli amministratori e dei funzionari è stata appellata dalla EDILSCAVI, sicché gli accertamenti effettuati e gli argomenti spesi dal primo giudice per statuire sul punto non possono ritenersi passati in giudicato. 5.Passando ad esaminare le censure riferite al rapporto pro- cessuale con il Comune, per ragioni di ordine logico-giuridico, oc- corre prima di tutto esaminare il terzo motivo del ricorsoprincipale, riferito alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ingiu- stificato arricchimento nei confronti del Comune. 6. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile , non avendo la parte ricorrente censurato la ratio decidendiposta a fon- damento della pronuncia impugnata(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). 6.1. L a Corte d ' appello ha affermato, in via generale, che , quando colui che agisce ex art. 2041 c.c. ha a disposizione anche l'azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori dell'ente locale, in applicazione dell'art. 23 d.l. n. 66 de 1989, conv. con modif. dalla l. n. 144 del 1989 (poi confluito nell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), non è consentita l'azione di ingiustificato arricchi- mento, tenuto conto della sussidiarietà di quest'ultima azione, san- cita dall'art. 2042 c.c. Esaminando, poi, la fattispecie, la stessa Corte ha ritenuto non accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata nei confronti del Comune, rilevando quanto segue : « Ebbene, non può di certo affermarsi che nel caso di specie non vi stata una iniziativa addirittura determinante dei funzionari ed amministratori del Co- mune di Cervaro a detta della stessa societàEdilscavi. Dunque, la domanda proposta dall'appellante nei confronti del Comune di Cer- varo andava respinta.» 6.2.A fronte di tale statuizione, la parte ricorrente ha dedotto che la domanda di indebito arricchimento nei confronti del Comune erastata formulata in via gradata rispetto alla domanda principale, rivolta ai funzionari e al sindacodell'epoca, ed ha richiamato la giu- risprudenza che ammette il simultaneus processus. È, però , evidente che la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi, riferiti alla sussidiarietà dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento, nella specie ritenuta insussistente dalla Corte di me- rito, per avere la EDILSCAVI a disposizione l ' azione nei confronti dei funzionari e degli amministratori(in concreto esperita, anche se respinta,per difetto di prova delle prestazioni eseguite). 7.L'inammissibilità del terzo motivo di ricorso principale rende superfluo l'esame del secondo, da ritenersi pertanto assorbito. La EDILSCAVI ha, infatti,dedotto che la Corte d' appello ha er- roneamente dichiarato inammissibile per novità la richiesta di con- danna del Comune al pagamento della somma di € 5.650,00 di cui all'ordine di servizio prot. 5565 del 15/03/2006, perché detta somma era compresanell'importo di € 221.463,14, richiesto al Co- mune di Cervaro con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,sempre a titolo di indebito arricchimento. Per stessa allegazione della parte, dunque, si trattavadella me- desima domanda exart. 2041 c.c. in origine formulata, ridotta solo nel quantum, che però è stata rigettata dalla Corte d'appello, con una statuizione non validamente censurata in questa sede, come appena illustrato. 8. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l'as- sorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato for- mulato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9. In conclusione , deve essere respinto il ricorso principale e deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale formulato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 10. In ragione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di lite. 11.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principalee dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite; dà atto, in appli
Sentenza Cassazione n. 07012/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris