CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Moncalieri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto resa dalla Corte di Appello di Torino in data 21/4/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -letta la memoria di replica a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Torino confermava il provvedimento del locale Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, che„ in data 22/9/2021, aveva disposto ex art. 24 D.Igs n.159/2011 la confisca della quota del SO% di proprietà indivisa dell'immobile sito in Cambiano, [OSCURATO:PERSONA] 15, e dell'autovettura Tiguan intestata alla Trento, beni ritenuti nella disponibilità del compagno proposto, [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della terza interessa [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 La violazione degli artt. 20, comma 1, e 24 D. Igs n.159/2011 in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sull'immobile di Cambiano intestato per intero alla ricorrente, terza interessata. La clifesa lamenta che il giudice della prevenzione, pur avendo dato atto che l'acquisto dell'abitazione di Cambiano era stato finanziato esclusivamente dalla prevenuta e dai genitori con ricorso a lecite provviste economiche ha, nondimeno, ritenuto sussistere i presupposti per l'ablazione di una quota della proprietà sulla base dell'asserita sperequazione tra entrate ed uscite del nucleo familiare costituito dal proposto, dalla ricorrente e dai due figli. Assume la difesa che siffatta conclusione si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 D.Igs n.159 che non consentono l'assoggettamento ad ablazione di beni in relazione ai quali non sia ravvisabile la ragionevole presunzione che gli stessi siano stati acquistati con proventi illeciti e costituiscano frutto di attività criminosa; 2.2 la violazione degli artt. 20, 23, comma 3, e 24 D.Igs n.159/2011 per carenza assoluta di motivazione in merito alle deduzioni difensive relative alla capacità economica della terza interessata e alla sproporzione della confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce che il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione in ordine alle deduzioni difensive circa la capacità reddituale della ricorrente e della sua famiglia di origine nonché in relazione all'impossibilità di ritenere i beni confiscati nella disponibilità del proposto e alla sproporzione con riguardo alla confisca dell'autoveicolo intestato alla Trento. In particolare, il difensore segnala che la Corte territoriale non ha considerato che, in sede di concessione del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione di Cambiano, Unicredit aveva accertato la capacità economica della ricorrente e dei genitori della stessa, i quali si sono fatti carico delle rate del mutuo, dei canoni di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e delle rette scolastiche dei figli della coppia, a dimostrazione del fatto che la Trento attingeva risorse economiche dal nucleo familiare d'origine e non dal proposto. Ugualmente trascurati risultano i rilievi difensivi circa il preteso contributo prestato dal Bresciani alle spese di ristrutturazione dell'immobile e alla possibilità per il medesimo di disporne uti dominus con particolare riguardo al tentativo di vendita del cespite ad un prezzo maggiorato rispetto al valore d'acquisto. Né la Corte di merito ha tenuto conto delle deduzioni difensive secondo cui la quota di riferibilità al proposto del veicolo confiscato risultava pari circa a un terzo del complessivo prezzo di acquisto, evidenza che imponeva la riduzione della misura ablativa.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Questa Corte ha autorevolmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 dei 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894). Infatti il terzo -portatore di interessi meramente civilistici- non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021 Rv. 280403; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505). 2. Nella specie risulta che con atto del 1 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] designava gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "quali propri difensori di fiducia" , precisando di eleggere domicilio presso lo studio dei predetti legali e testualmente aggiungendo" con procura per ogni stato e grado, revocando ogni altra nomina ed elezione di domicilio". Nell'intestazione figura il numero 36/2020 R.G.M.P., la data di udienza e nessun'altra specificazione in ordine alla veste della Trento nella richiamata procedura e al fine della designazione dei legali. Trattasi, quindi, di un atto incompleto e di tenore ambiguo, dal quale non emerge una chiara manifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura di prevenzione di cui si discorre (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 - 01). Le obiezioni difensive svolte nella memoria di replica non possono trovare concordi giacché sovrappongono il riconoscimento in capo al terzo della facoltà d'impugnazione con le modalità d'esercizio del relativo potere. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, atteso il difetto di jus postulandi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma I 13 dicembre