CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità del fatto e la quantità di cocaina detenuta (per circa 1280 dosi singole medie) risultano incompatibili con il quinto comma. La sostanza stupefacente, ancora da tagliare, era destinata, peraltro, al figlio agli arresti domiciliari; dimostrando in tal modo come l'attività della donna fosse inserito in un contesto più vasto di spaccio. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i