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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15188/2026

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ati in Roma, alla via GiovanniPierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandrini e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono giustaprocura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156,in persona della sua procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocatipresso l’indirizzo di posta elettronica certificata della [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente -Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 2495/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi MILANO il giorno 20/09/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto respingersi ilricorso.1.

Con atto ritualmente notificato il 20 maggio 2020, Domenico GennaroCafari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualitàdi soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza delTribunale di Crotone del 19 marzo 2018, n. 16, citarono [OSCURATO:PERSONA].p.a. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, nell’anno 2006,all’epoca come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva concesso allamenzionata società un finanziamento garantito da ipoteca accesa su alcunicespiti di proprietà della medesima mutuataria) innanzi al Tribunale di Milanoonde ottenerne la condanna al risarcimento di danni asseritamente subiti acausa della condotta di quest’ultima, quantificati nel complessivo importo di€ 37.000.000,00.

A fondamento di tale richiesta dedussero che la bancaaveva dapprima sottoposto, illegittimamente, ad esecuzione immobiliare ibeni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituenti un complesso turistico, sebbenenon tutti gli immobili pignorati fossero stati concessi in ipoteca con ilsuindicato contratto di finanziamento sottoscritto nel 2006, e poi avevapervicacemente ed ingiustificatamente respinto tutte le proposte transattiveavanzate dalla medesima società rifiutando, altresì, di rinunciareall’esecuzione sui beni non oggetto di garanzia ipotecaria.

Questacomplessiva condotta aveva configurato, a loro dire, sia inadempimentocontrattuale del mutuo sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia abusodel diritto, ed aveva determinato il fallimento della società, con conseguentidanni per gli attori, quali suoi soci, per l’ammontare precedentementeindicato.Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì, in viapreliminare, l’inammissibilità delle avverse domande per difetto dilegittimazione attiva degli attori, e, nel merito, concluse per il rigetto dellepretese della controparte sostenendo di avere legittimamente aggreditol’intero patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 2740cod. civ., per difficoltà nel frazionamento catastale degli immobili rientrantinei due lotti.Con sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 1051, l’adito tribunale respinse ledomande dei Cafari per difetto di titolarità del diritto al risarcimento azionato.Ritenne, infatti, che: i) i pregiudizi patrimoniali dedotti dagli attori con l’attodi citazione attenevano alla sfera giuridico-patrimoniale della società fallita enon a quella dei soci; ii) la richiesta di risarcimento del danno “per perdita diopportunità economiche e lavorativa riferite esclusivamente alla propriapersona e non alla società fallita” era tardiva, in quanto formulata soltantocon memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.2.

Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA], Adele AntoniettaCafari e [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione fu rigettato dall’adita Cortedi appello di Milano con sentenza del 20 settembre 2024, n. 2495,pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.In particolare, quella corte: i) considerò infondati il primo ed il quartomotivo di quella impugnazione, trattati congiuntamente, perché strettamenteconnessi, in quanto il tribunale aveva applicato correttamente i principienunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché i danni elencatinell’atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano tutti alla sferapatrimoniale della società dichiarata fallita; ii) opinò che anche i minori dannidedotti in appello configuravano pacificamente ipotesi di danni sociali, attesoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era l’unica proprietaria del marchio “CostaTiziana”, nonché degli immobili rientranti nel “Lotto A”, dei beni mobili, delleritenersi evidente che le perdite registrate avevano riguardato la sferapatrimoniale della persona giuridica, mentre il pregiudizio lamentato dagliappellanti, che avevano agito nella dichiarata qualità di soci, rappresentava ilNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026mero riflesso dei danni societari; iii) disattese il secondo motivo di appelloperché gli attori in primo grado, con la memoria ex art. 183, comma 1, n. 1,cod. proc. civ. avevano introdotto una domanda nuova e, in quanto tale,inammissibile.

Comunque, anche a voler accedere alla tesi dell’emendatiolibelli sostenuta dagli appellanti, la richiesta era stata proposta in termini deltutto generici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro che la naturadei danni diretti avrebbe richiesto; iv) ritenne, infine, il terzo ed il quinto digravame assorbiti nel rigetto di quelli già in precedenza esaminati.3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], AdeleAntonietta Cafari e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato adundici motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato conclusioni scritte e, nell’imminenza dellafissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rilevato, pregiudizialmente, che non assume rilievo qualsivogliaasserita violazione, da parte dei ricorrenti, pure lamentata da [OSCURATO:PERSONA].p.a., del “Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione”, siglata trala Corte di cassazione, la Procura Generale presso la medesima Corte,l’Avvocatura Generale dello Stato ed il [OSCURATO:PERSONA] in meritoalle regole redazionali degli atti del giudizio di Cassazione (cfr. pag. 10-11 delcontroricorso).Questa Corte, infatti, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che ilProtocollo d'intesa fra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità oinammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole delcodice di rito (cfr. Cass. n. 21831 del 2021; Cass. nn. 11270, 16118 e 19423del 2024).2.

I primi tre motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo – erronea percezioneed interpretazione della domanda attrice – nullità della sentenza»,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026ascrivendosi alla corte distrettuale di avere male interpretato la domandaformulata in primo grado, come precisata pure con la memoria ex art. 183,comma 6, n. 1, cod. proc. civ., tesa al risarcimento dei danni direttamentesubiti dagli attori, odierni ricorrenti, per effetto della condotta serbata daIntesa [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, quella corte non aveva rispettato, néapplicato, i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia diinterpretazione della domanda giudiziale ed era «incorsa nella inammissibilesovrapposizione fra risultato (eventuale fondatezza della azione proposta) edomanda, finendo con il non decidere sul motivo di appello proposto.

Siassume che, «se i Giudici d’Appello avessero interpretato gli atti facendocorretto uso del potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanzialedella pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, maanche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazionidalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimentoconcreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiestoe pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quellaesercitata, non avrebbero dovuto avere dubbi sulla concretezza e sufficienzadella emendatio libelli proposta» con la suddetta memoria;II) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo – nullità dellasentenza».

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatoanche il secondo motivo di appello ritenendo che, con la memoria ex art. 183,comma 6, n. 1, cod. proc. civ., gli attori avevano introdotto una domandanuova e, perciò, inammissibile e che, anche a voler accedere alla tesidell’emendatio libelli, la loro richiesta era stata proposta in termini del tuttogenerici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura deidanni diretti avrebbe richiesto.

Si richiama il vizio interpretativo denunciatocon il motivo che precede, segnalandosi come la corte territoriale non avevasaputo cogliere, come sarebbe stato suo potere e dovere, il contenutosostanziale della pretesa azionata;III) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella versione antecedenteNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla modifica di cui all'art. 3, comma 13, lett. b), del d.lgs. 10.10.2022, n.149, applicabile alla fattispecie in quanto giudizio pendente alla data del 28febbraio 2023», contestandosi alla corte distrettuale di avere ritenuto che ilmenzionato art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., non consentiva unaemendatio libelli oppure che le deduzioni formulate dagli odierni ricorrenti inquella sede avevano costituito una vera e propria mutatio libelli.2.1.

Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse, si rivelano complessivamente inammissibili.Premesso che l’omesso esame di una domanda è vizio ben diverso dallasua errata interpretazione e che solo nel primo caso si configura la mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato (nella specie, peraltro,insussistente, avendo la corte territoriale espressamente statuito sui motividi appello innanzi ad essa formulati), le doglianze suddette si traducono,sostanzialmente, in un sindacato sull’esito della interpretazione delladomanda degli attori/appellanti compiuta dalla corte distrettuale, nonconsentito, però, a questa Corte perché affare proprio del giudice di merito(e sia il tribunale che la corte di appello hanno motivato le ragioni dellerispettive decisioni).In altri termini, la diversa interpretazione della domanda in esamecoinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte,che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari diogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltantosotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui talesindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. (cfr., tra le tante, Cass. n. 8374 del 2026; Cass. n. 13439 del 2025; Cass.n. 31546 del 2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU,n. 10313 del 2006).

Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamenterapportata al parametro da ultimo indicato, è stata formulata dagli odierniricorrenti, né, del resto, tanto sarebbe potuto avvenire, essendosi al cospetto,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026sul punto, di una fattispecie cd. di doppia conforme, attesa la previsione dicui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149del 2022 e qui applicabile ratione temporis.2.2.

Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al terzo motivo,che, come condivisibilmente rimarcato pure dal sostituto procuratoregenerale nelle sue conclusioni scritte, la corte d’appello ha comunquedisatteso la pretesa degli appellanti, come precisata/modificata nellamemoria 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., «anche a voler accedere allatesi dell’emendatio libelli», ritenendola «proposta in termini del tutto generici,senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura dei dannidiretti richiede».In quest’ottica, dunque (vale a dire considerando quelle domande comeammissibili, ma carenti quanto alla loro concreta allegazione), si è al cospettodi un riconoscimento di fondatezza, da parte di quel giudice, del motivo conil quale i medesimi appellanti avevano lamentato l’erroneità della pronunciadel tribunale che aveva considerato come nuove (e, quindi, inammissibili) ledomande formulate con la memoria predetta.

Da ciò la conseguente carenzadi interesse, a proporre una doglianza come quella concretamenteargomentata con il motivo in questione.3.

Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:IV) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2395 c.c. – errata applicazione dei principi di dirittodesumibili da Cass. 20 giugno 2019, n. 16581, e 11 dicembre 2013, n.27733».

Si imputa alla corte di merito di avere «fatto pessimo governo deiprincipi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di risarcimento dei dannispettanti ai soci di una società danneggiata da fatti altrui», avendo ignoratoche il pignoramento, da parte della banca, dell’intero cespite immobiliareappartenente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le cui quote societarie eranointeramente possedute dagli odierni ricorrenti, e non del solo lotto B, sul qualeera stata iscritta una garanzia ipotecaria, aveva determinato un pregiudiziodiretto ai soci;Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026V) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1221, 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. con riferimentoagli artt. 2043 e 2056 c.c. – errata individuazione del nesso di causalità tra idanni dedotti in giudizio e l’evento che li ha determinati».

Si ascrive alla corteterritoriale di avere ritenuto, erroneamente, che il pregiudizio lamentato dagliistanti era stato determinato, non già dal pignoramento del compendioimmobiliare societario, bensì dall’intervenuta dichiarazione di fallimento dellaNuova [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, invece, essere stato dimostrato ilrapporto di causa ad effetto tra l’illecita iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] disottoporre a pignoramento tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i dannifatti valere nel presente giudizio, «che non scaturiscono dal fallimento dellasocietà ma dalla impossibilità, da parte dei suoi soci, nell’ambito dei normalipoteri di gestione ed amministrazione loro spettanti, di utilizzare il Lotto A edil suo controvalore, sia ai fini del pagamento del debito, sia ad eventuali finiliquidatori dell’intera società, ove avessero deciso di non perseguirne più loscopo sociale»;VI) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza – omessa pronunciasu di un capo di domanda oggetto di discussione fra le parti – violazione efalsa applicazione dell’art. 1226 c.c.», contestandosi al giudice di merito dinon essersi pronunciato sulla domanda tesa alla liquidazione dei danni subitidagli istanti per effetto del pignoramento immobiliare dell’intero compendioimmobiliare societario;VII) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo.

Ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso esame dei dannirichiesti».

Si deduce che «L’errore in cui sono incorsi i Giudici della sentenzagravata è evidente solo a considerare che gli attuali ricorrenti non si sonolimitati a ridurre la misura dei danni richiesti in primo grado, ma hannoproceduto ad una radicale riformulazione delle voci di danno, escludendo ildanno da perdita di valore del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, il danno da perditaNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026dei beni mobili e delle attrezzature del complesso [OSCURATO:PERSONA] in Crotone, il danno da perdita deicorrispettivi derivanti dall’utilizzo delle 112 camere facenti parte dell’albergocostituito dal “Lotto A” per gli anni in cui la società non ne ha avuto ladisponibilità a causa del pignoramento subito, ed insistendo solo sulla perditadi valore del Lotto A per gli effetti negativi derivanti dalla impossibilità direperire risorse e sul danno reputazionale.

Se la Corte di Milano avesse coltoil senso della domanda, non avrebbe potuto concludere, come, invece, hafatto, che i danni richiesti attenevano alla società e non, personalmente, aisoci».3.1.

Queste doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché tuttecaratterizzate da analoghe, plurime ragioni di inammissibilità.In primo luogo, essendosi in presenza di una fattispecie di cd. doppiaconforme, le censure formulate invocandosi l’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si rivelano tutte inammissibili, attesa la previsione di cui all’art.360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022e qui applicabile ratione temporis.

Né i ricorrenti hanno dimostrato, comesarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sonotra loro diverse.3.2.

Quanto, poi, alle prospettate censure ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., giova ricordare, innanzitutto, che costituisce orientamentoampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui alla citata norma puòrivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione oaffermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzionealla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di normedi diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in unadisposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata edinterpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenzegiuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, purcorretta, interpretazione.

Cfr. Cass. nn. 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn.34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/20262024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass.nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questaCorte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appenacitate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408del 2022) ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsaapplicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione dellafattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si collocaal di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) ildiscrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamentedalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, inerisconotipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del2017; Cass. n. 26110 del 2015).

È doveroso sottolineare, altresì, fin da ora,che: i) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/20262026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024;Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn.28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU,n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge dicui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo edi raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa”).

Ragioni di completezza,infine, impongono di rimarcare pure che le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019).3.3.

Fermo quanto precede, gli odierni ricorrenti, con le doglianze inesame, prospettano, formalmente, plurime violazioni di legge e l’omessoesame di fatti storici decisivi, ma, in realtà, mirano ad ottenere una nonconsentita rivisitazione della vicenda decisa in entrambi i gradi di giudizio conl’affermazione che tutte le voci di danno lamentate dai danneggiati –causalmente derivate dal pignoramento dell’intero compendio immobiliareappartenente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società poi fallita –, fosseroriconducibili esclusivamente alla sfera patrimoniale della medesima società enon direttamente ai suoi soci.Tale affermazione della corte di merito, peraltro, costituiscel’applicazione, affatto coerente, dell’orientamento di legittimità,assolutamente pacifico, a tenore del quale, ove una società di capitali subisca,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possaincidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazionesociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento competesolo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpiscedirettamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile alrelativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascentidalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di dettopregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cfr. Cass., SU,n. 27346 del 2009.

Si vedano pure, in senso sostanzialmente conforme, Cass.n. 2087 del 2012 e Cass. n. 6166 del 2025).Del resto, è altrettanto consolidata la giurisprudenza di questa Corte, conriferimento alla diversa – ma certamente analoga – questione dell’azioneindividuale del socio nei confronti degli amministratori, nel sostenere che ladetta azione non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il“riflesso” del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 cod. civ.esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atticolposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione delpatrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezionedegli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione noncostituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte delpatrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione ela quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cuidiminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale dellacondotta dell’amministratore (cfr., ex aliis, Cass. nn. 14265 e 11071 del2025; Cass. n. 11223 del 2021).In definitiva, lungi dal superare gli assunti dei giudici di merito riguardantila carenza di specifica allegazione circa i danni direttamente subiti dairicorrenti o la riferibilità di quelli da loro concretamente allegati direttamentealla società, piuttosto che ai suoi soci, le censure in esame, comecomplessivamente argomentate, si risolvono, sostanzialmente, in unacontrapposizione di una propria valutazione su entrambi quegli aspetti aquella, motivata e coerente, operata dalla corte distrettuale, così mostrandoNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026di non considerare che il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026).

Infatti, come puntualizzato, inmotivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026, «Il compito diquesta Corte, […], non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4.

L’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:VIII) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026- l’inadempimento contrattuale della Banca», contestandosi alla corteterritoriale di non avere valutato il fatto, asseritamente decisivo ed oggettodi discussione tra le parti, concernente l’inadempimento della banca a quantostabilito tra le parti all’art. 4 del contratto di mutuo del 30 giugno 2006(“L’Impresa, a garanzia di ogni credito vantato dalla Banca in relazione alpresente contratto, nei confronti della stessa e/o di suoi successori o aventicausa, concede ipoteca sugli immobili di cui alla seguente descrizione […]” -soltanto i cespiti immobiliari identificati come “Lotto B” – e, “L’impresa siobbliga a prestare nel termine di trenta giorni dall’eventuale richiestagaranzie su altri beni, qualora il valore di quello già costituiti in garanzia,anche da terzi, dovesse subire per qualsiasi motivo diminuzioni tali darisultare insufficiente alla sicurezza della Banca”), per avere proceduto apignorare immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diversi da quellispecificamente oggetto della garanzia ipotecaria concessa alla primacontestualmente al mutuo predetto;IX) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2740 c.c.», assumendosi che il contratto di mutuo del30 giugno 2006 conteneva una specifica clausola con cui la parte creditriceaveva accettato una limitazione alla garanzia patrimoniale della partedebitrice, in termini assolutamente legittimi anche rispetto alla regolagenerale fissata dall’art. 2740 cod. civ. che, nella specie, doveva ritenersiconvenzionalmente derogata per specifico accordo fra le parti;X) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -l’abuso di diritto», ascrivendosi alla corte distrettuale di non avere valutato ilfatto, asseritamente decisivo ed oggetto di discussione tra le parti,concernente il preteso abuso della banca asseritamente consistito nell’averequest’ultima proceduto esecutivamente sull’intero patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]XI) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione del canonedi buona fede e di collaborazione».

Si lamenta che [OSCURATO:PERSONA].p.a., oltre ad avere agito esecutivamente sull’intera proprietà immobiliareNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026(invece che soltanto sui cespiti individuati come il “Lotto B”) di [OSCURATO:SOCIETA]., per un valore sicuramente eccessivo e sproporzionato rispettoal credito vantato, aveva pervicacemente ed ingiustificatamente respintotutte le ragionevoli ed obbiettivamente fondate proposte transattiveformulate dalla menzionata società o da terzi investitori da lei reperiti.4.1.

Queste censure si rivelano tutte inammissibili.In particolare, quelle di cui ai motivi ottavo e decimo, perché, ancora unavolta, essendosi in presenza – come si è già detto in precedenza – di unafattispecie di cd. doppia conforme, le censure formulate invocandosi l’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risultano inammissibili, giusta laprevisione di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificatodal d.lgs. n. 149 del 2022 e qui applicabile ratione temporis.

Né i ricorrentihanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, sono, sui rispettivi temi, tra loro diverse.Quelle, invece, di cui ai motivi nono ed undicesimo, perché, a tacerd’altro, la declaratoria di inammissibilità di tutte le altre doglianzeprecedentemente scrutinate determina una evidente carenza di interesse deiricorrenti a far valere quelle oggetto dei motivi suddetti (cioè, il nono el’undicesimo), rendendo la decisione impugnata immune dagli ulteriori vizicon essi prospettati.5.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questogiudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresìdandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte deimedesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, insolido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi € 50.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati in Roma, alla via GiovanniPierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandrini e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono giustaprocura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156,in persona della sua procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocatipresso l’indirizzo di posta elettronica certificata della [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente -Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 2495/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi MILANO il giorno 20/09/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto respingersi ilricorso.1. Con atto ritualmente notificato il 20 maggio 2020, Domenico GennaroCafari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualitàdi soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza delTribunale di Crotone del 19 marzo 2018, n. 16, citarono [OSCURATO:PERSONA].p.a. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, nell’anno 2006,all’epoca come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva concesso allamenzionata società un finanziamento garantito da ipoteca accesa su alcunicespiti di proprietà della medesima mutuataria) innanzi al Tribunale di Milanoonde ottenerne la condanna al risarcimento di danni asseritamente subiti acausa della condotta di quest’ultima, quantificati nel complessivo importo di€ 37.000.000,00. A fondamento di tale richiesta dedussero che la bancaaveva dapprima sottoposto, illegittimamente, ad esecuzione immobiliare ibeni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituenti un complesso turistico, sebbenenon tutti gli immobili pignorati fossero stati concessi in ipoteca con ilsuindicato contratto di finanziamento sottoscritto nel 2006, e poi avevapervicacemente ed ingiustificatamente respinto tutte le proposte transattiveavanzate dalla medesima società rifiutando, altresì, di rinunciareall’esecuzione sui beni non oggetto di garanzia ipotecaria. Questacomplessiva condotta aveva configurato, a loro dire, sia inadempimentocontrattuale del mutuo sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia abusodel diritto, ed aveva determinato il fallimento della società, con conseguentidanni per gli attori, quali suoi soci, per l’ammontare precedentementeindicato.Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì, in viapreliminare, l’inammissibilità delle avverse domande per difetto dilegittimazione attiva degli attori, e, nel merito, concluse per il rigetto dellepretese della controparte sostenendo di avere legittimamente aggreditol’intero patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 2740cod. civ., per difficoltà nel frazionamento catastale degli immobili rientrantinei due lotti.Con sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 1051, l’adito tribunale respinse ledomande dei Cafari per difetto di titolarità del diritto al risarcimento azionato.Ritenne, infatti, che: i) i pregiudizi patrimoniali dedotti dagli attori con l’attodi citazione attenevano alla sfera giuridico-patrimoniale della società fallita enon a quella dei soci; ii) la richiesta di risarcimento del danno “per perdita diopportunità economiche e lavorativa riferite esclusivamente alla propriapersona e non alla società fallita” era tardiva, in quanto formulata soltantocon memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA], Adele AntoniettaCafari e [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione fu rigettato dall’adita Cortedi appello di Milano con sentenza del 20 settembre 2024, n. 2495,pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.In particolare, quella corte: i) considerò infondati il primo ed il quartomotivo di quella impugnazione, trattati congiuntamente, perché strettamenteconnessi, in quanto il tribunale aveva applicato correttamente i principienunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché i danni elencatinell’atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano tutti alla sferapatrimoniale della società dichiarata fallita; ii) opinò che anche i minori dannidedotti in appello configuravano pacificamente ipotesi di danni sociali, attesoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era l’unica proprietaria del marchio “CostaTiziana”, nonché degli immobili rientranti nel “Lotto A”, dei beni mobili, delleritenersi evidente che le perdite registrate avevano riguardato la sferapatrimoniale della persona giuridica, mentre il pregiudizio lamentato dagliappellanti, che avevano agito nella dichiarata qualità di soci, rappresentava ilNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026mero riflesso dei danni societari; iii) disattese il secondo motivo di appelloperché gli attori in primo grado, con la memoria ex art. 183, comma 1, n. 1,cod. proc. civ. avevano introdotto una domanda nuova e, in quanto tale,inammissibile. Comunque, anche a voler accedere alla tesi dell’emendatiolibelli sostenuta dagli appellanti, la richiesta era stata proposta in termini deltutto generici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro che la naturadei danni diretti avrebbe richiesto; iv) ritenne, infine, il terzo ed il quinto digravame assorbiti nel rigetto di quelli già in precedenza esaminati.3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], AdeleAntonietta Cafari e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato adundici motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato conclusioni scritte e, nell’imminenza dellafissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato, pregiudizialmente, che non assume rilievo qualsivogliaasserita violazione, da parte dei ricorrenti, pure lamentata da [OSCURATO:PERSONA].p.a., del “Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione”, siglata trala Corte di cassazione, la Procura Generale presso la medesima Corte,l’Avvocatura Generale dello Stato ed il [OSCURATO:PERSONA] in meritoalle regole redazionali degli atti del giudizio di Cassazione (cfr. pag. 10-11 delcontroricorso).Questa Corte, infatti, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che ilProtocollo d'intesa fra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità oinammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole delcodice di rito (cfr. Cass. n. 21831 del 2021; Cass. nn. 11270, 16118 e 19423del 2024).2. I primi tre motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo – erronea percezioneed interpretazione della domanda attrice – nullità della sentenza»,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026ascrivendosi alla corte distrettuale di avere male interpretato la domandaformulata in primo grado, come precisata pure con la memoria ex art. 183,comma 6, n. 1, cod. proc. civ., tesa al risarcimento dei danni direttamentesubiti dagli attori, odierni ricorrenti, per effetto della condotta serbata daIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, quella corte non aveva rispettato, néapplicato, i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia diinterpretazione della domanda giudiziale ed era «incorsa nella inammissibilesovrapposizione fra risultato (eventuale fondatezza della azione proposta) edomanda, finendo con il non decidere sul motivo di appello proposto. Siassume che, «se i Giudici d’Appello avessero interpretato gli atti facendocorretto uso del potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanzialedella pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, maanche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazionidalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimentoconcreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiestoe pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quellaesercitata, non avrebbero dovuto avere dubbi sulla concretezza e sufficienzadella emendatio libelli proposta» con la suddetta memoria;II) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo – nullità dellasentenza». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatoanche il secondo motivo di appello ritenendo che, con la memoria ex art. 183,comma 6, n. 1, cod. proc. civ., gli attori avevano introdotto una domandanuova e, perciò, inammissibile e che, anche a voler accedere alla tesidell’emendatio libelli, la loro richiesta era stata proposta in termini del tuttogenerici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura deidanni diretti avrebbe richiesto. Si richiama il vizio interpretativo denunciatocon il motivo che precede, segnalandosi come la corte territoriale non avevasaputo cogliere, come sarebbe stato suo potere e dovere, il contenutosostanziale della pretesa azionata;III) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella versione antecedenteNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla modifica di cui all'art. 3, comma 13, lett. b), del d.lgs. 10.10.2022, n.149, applicabile alla fattispecie in quanto giudizio pendente alla data del 28febbraio 2023», contestandosi alla corte distrettuale di avere ritenuto che ilmenzionato art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., non consentiva unaemendatio libelli oppure che le deduzioni formulate dagli odierni ricorrenti inquella sede avevano costituito una vera e propria mutatio libelli.2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse, si rivelano complessivamente inammissibili.Premesso che l’omesso esame di una domanda è vizio ben diverso dallasua errata interpretazione e che solo nel primo caso si configura la mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato (nella specie, peraltro,insussistente, avendo la corte territoriale espressamente statuito sui motividi appello innanzi ad essa formulati), le doglianze suddette si traducono,sostanzialmente, in un sindacato sull’esito della interpretazione delladomanda degli attori/appellanti compiuta dalla corte distrettuale, nonconsentito, però, a questa Corte perché affare proprio del giudice di merito(e sia il tribunale che la corte di appello hanno motivato le ragioni dellerispettive decisioni).In altri termini, la diversa interpretazione della domanda in esamecoinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte,che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari diogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltantosotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui talesindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. (cfr., tra le tante, Cass. n. 8374 del 2026; Cass. n. 13439 del 2025; Cass.n. 31546 del 2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU,n. 10313 del 2006). Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamenterapportata al parametro da ultimo indicato, è stata formulata dagli odierniricorrenti, né, del resto, tanto sarebbe potuto avvenire, essendosi al cospetto,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026sul punto, di una fattispecie cd. di doppia conforme, attesa la previsione dicui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149del 2022 e qui applicabile ratione temporis.2.2. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al terzo motivo,che, come condivisibilmente rimarcato pure dal sostituto procuratoregenerale nelle sue conclusioni scritte, la corte d’appello ha comunquedisatteso la pretesa degli appellanti, come precisata/modificata nellamemoria 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., «anche a voler accedere allatesi dell’emendatio libelli», ritenendola «proposta in termini del tutto generici,senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura dei dannidiretti richiede».In quest’ottica, dunque (vale a dire considerando quelle domande comeammissibili, ma carenti quanto alla loro concreta allegazione), si è al cospettodi un riconoscimento di fondatezza, da parte di quel giudice, del motivo conil quale i medesimi appellanti avevano lamentato l’erroneità della pronunciadel tribunale che aveva considerato come nuove (e, quindi, inammissibili) ledomande formulate con la memoria predetta. Da ciò la conseguente carenzadi interesse, a proporre una doglianza come quella concretamenteargomentata con il motivo in questione.3. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:IV) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2395 c.c. – errata applicazione dei principi di dirittodesumibili da Cass. 20 giugno 2019, n. 16581, e 11 dicembre 2013, n.27733». Si imputa alla corte di merito di avere «fatto pessimo governo deiprincipi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di risarcimento dei dannispettanti ai soci di una società danneggiata da fatti altrui», avendo ignoratoche il pignoramento, da parte della banca, dell’intero cespite immobiliareappartenente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le cui quote societarie eranointeramente possedute dagli odierni ricorrenti, e non del solo lotto B, sul qualeera stata iscritta una garanzia ipotecaria, aveva determinato un pregiudiziodiretto ai soci;Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026V) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1221, 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. con riferimentoagli artt. 2043 e 2056 c.c. – errata individuazione del nesso di causalità tra idanni dedotti in giudizio e l’evento che li ha determinati». Si ascrive alla corteterritoriale di avere ritenuto, erroneamente, che il pregiudizio lamentato dagliistanti era stato determinato, non già dal pignoramento del compendioimmobiliare societario, bensì dall’intervenuta dichiarazione di fallimento dellaNuova [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, invece, essere stato dimostrato ilrapporto di causa ad effetto tra l’illecita iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] disottoporre a pignoramento tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i dannifatti valere nel presente giudizio, «che non scaturiscono dal fallimento dellasocietà ma dalla impossibilità, da parte dei suoi soci, nell’ambito dei normalipoteri di gestione ed amministrazione loro spettanti, di utilizzare il Lotto A edil suo controvalore, sia ai fini del pagamento del debito, sia ad eventuali finiliquidatori dell’intera società, ove avessero deciso di non perseguirne più loscopo sociale»;VI) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza – omessa pronunciasu di un capo di domanda oggetto di discussione fra le parti – violazione efalsa applicazione dell’art. 1226 c.c.», contestandosi al giudice di merito dinon essersi pronunciato sulla domanda tesa alla liquidazione dei danni subitidagli istanti per effetto del pignoramento immobiliare dell’intero compendioimmobiliare societario;VII) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo. Ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso esame dei dannirichiesti». Si deduce che «L’errore in cui sono incorsi i Giudici della sentenzagravata è evidente solo a considerare che gli attuali ricorrenti non si sonolimitati a ridurre la misura dei danni richiesti in primo grado, ma hannoproceduto ad una radicale riformulazione delle voci di danno, escludendo ildanno da perdita di valore del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, il danno da perditaNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026dei beni mobili e delle attrezzature del complesso [OSCURATO:PERSONA] in Crotone, il danno da perdita deicorrispettivi derivanti dall’utilizzo delle 112 camere facenti parte dell’albergocostituito dal “Lotto A” per gli anni in cui la società non ne ha avuto ladisponibilità a causa del pignoramento subito, ed insistendo solo sulla perditadi valore del Lotto A per gli effetti negativi derivanti dalla impossibilità direperire risorse e sul danno reputazionale. Se la Corte di Milano avesse coltoil senso della domanda, non avrebbe potuto concludere, come, invece, hafatto, che i danni richiesti attenevano alla società e non, personalmente, aisoci».3.1. Queste doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché tuttecaratterizzate da analoghe, plurime ragioni di inammissibilità.In primo luogo, essendosi in presenza di una fattispecie di cd. doppiaconforme, le censure formulate invocandosi l’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si rivelano tutte inammissibili, attesa la previsione di cui all’art.360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022e qui applicabile ratione temporis. Né i ricorrenti hanno dimostrato, comesarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sonotra loro diverse.3.2. Quanto, poi, alle prospettate censure ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., giova ricordare, innanzitutto, che costituisce orientamentoampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui alla citata norma puòrivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione oaffermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzionealla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di normedi diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in unadisposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata edinterpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenzegiuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, purcorretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn.34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/20262024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass.nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questaCorte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appenacitate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408del 2022) ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsaapplicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione dellafattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si collocaal di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) ildiscrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamentedalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, inerisconotipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del2017; Cass. n. 26110 del 2015). È doveroso sottolineare, altresì, fin da ora,che: i) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/20262026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024;Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn.28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU,n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge dicui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo edi raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa”). Ragioni di completezza,infine, impongono di rimarcare pure che le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019).3.3. Fermo quanto precede, gli odierni ricorrenti, con le doglianze inesame, prospettano, formalmente, plurime violazioni di legge e l’omessoesame di fatti storici decisivi, ma, in realtà, mirano ad ottenere una nonconsentita rivisitazione della vicenda decisa in entrambi i gradi di giudizio conl’affermazione che tutte le voci di danno lamentate dai danneggiati –causalmente derivate dal pignoramento dell’intero compendio immobiliareappartenente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società poi fallita –, fosseroriconducibili esclusivamente alla sfera patrimoniale della medesima società enon direttamente ai suoi soci.Tale affermazione della corte di merito, peraltro, costituiscel’applicazione, affatto coerente, dell’orientamento di legittimità,assolutamente pacifico, a tenore del quale, ove una società di capitali subisca,Numero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possaincidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazionesociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento competesolo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpiscedirettamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile alrelativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascentidalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di dettopregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cfr. Cass., SU,n. 27346 del 2009. Si vedano pure, in senso sostanzialmente conforme, Cass.n. 2087 del 2012 e Cass. n. 6166 del 2025).Del resto, è altrettanto consolidata la giurisprudenza di questa Corte, conriferimento alla diversa – ma certamente analoga – questione dell’azioneindividuale del socio nei confronti degli amministratori, nel sostenere che ladetta azione non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il“riflesso” del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 cod. civ.esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atticolposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione delpatrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezionedegli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione noncostituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte delpatrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione ela quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cuidiminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale dellacondotta dell’amministratore (cfr., ex aliis, Cass. nn. 14265 e 11071 del2025; Cass. n. 11223 del 2021).In definitiva, lungi dal superare gli assunti dei giudici di merito riguardantila carenza di specifica allegazione circa i danni direttamente subiti dairicorrenti o la riferibilità di quelli da loro concretamente allegati direttamentealla società, piuttosto che ai suoi soci, le censure in esame, comecomplessivamente argomentate, si risolvono, sostanzialmente, in unacontrapposizione di una propria valutazione su entrambi quegli aspetti aquella, motivata e coerente, operata dalla corte distrettuale, così mostrandoNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026di non considerare che il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026). Infatti, come puntualizzato, inmotivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026, «Il compito diquesta Corte, […], non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. L’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:VIII) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026- l’inadempimento contrattuale della Banca», contestandosi alla corteterritoriale di non avere valutato il fatto, asseritamente decisivo ed oggettodi discussione tra le parti, concernente l’inadempimento della banca a quantostabilito tra le parti all’art. 4 del contratto di mutuo del 30 giugno 2006(“L’Impresa, a garanzia di ogni credito vantato dalla Banca in relazione alpresente contratto, nei confronti della stessa e/o di suoi successori o aventicausa, concede ipoteca sugli immobili di cui alla seguente descrizione […]” -soltanto i cespiti immobiliari identificati come “Lotto B” – e, “L’impresa siobbliga a prestare nel termine di trenta giorni dall’eventuale richiestagaranzie su altri beni, qualora il valore di quello già costituiti in garanzia,anche da terzi, dovesse subire per qualsiasi motivo diminuzioni tali darisultare insufficiente alla sicurezza della Banca”), per avere proceduto apignorare immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diversi da quellispecificamente oggetto della garanzia ipotecaria concessa alla primacontestualmente al mutuo predetto;IX) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2740 c.c.», assumendosi che il contratto di mutuo del30 giugno 2006 conteneva una specifica clausola con cui la parte creditriceaveva accettato una limitazione alla garanzia patrimoniale della partedebitrice, in termini assolutamente legittimi anche rispetto alla regolagenerale fissata dall’art. 2740 cod. civ. che, nella specie, doveva ritenersiconvenzionalmente derogata per specifico accordo fra le parti;X) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -l’abuso di diritto», ascrivendosi alla corte distrettuale di non avere valutato ilfatto, asseritamente decisivo ed oggetto di discussione tra le parti,concernente il preteso abuso della banca asseritamente consistito nell’averequest’ultima proceduto esecutivamente sull’intero patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]XI) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione del canonedi buona fede e di collaborazione». Si lamenta che [OSCURATO:PERSONA].p.a., oltre ad avere agito esecutivamente sull’intera proprietà immobiliareNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026(invece che soltanto sui cespiti individuati come il “Lotto B”) di [OSCURATO:SOCIETA]., per un valore sicuramente eccessivo e sproporzionato rispettoal credito vantato, aveva pervicacemente ed ingiustificatamente respintotutte le ragionevoli ed obbiettivamente fondate proposte transattiveformulate dalla menzionata società o da terzi investitori da lei reperiti.4.1. Queste censure si rivelano tutte inammissibili.In particolare, quelle di cui ai motivi ottavo e decimo, perché, ancora unavolta, essendosi in presenza – come si è già detto in precedenza – di unafattispecie di cd. doppia conforme, le censure formulate invocandosi l’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risultano inammissibili, giusta laprevisione di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificatodal d.lgs. n. 149 del 2022 e qui applicabile ratione temporis. Né i ricorrentihanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, sono, sui rispettivi temi, tra loro diverse.Quelle, invece, di cui ai motivi nono ed undicesimo, perché, a tacerd’altro, la declaratoria di inammissibilità di tutte le altre doglianzeprecedentemente scrutinate determina una evidente carenza di interesse deiricorrenti a far valere quelle oggetto dei motivi suddetti (cioè, il nono el’undicesimo), rendendo la decisione impugnata immune dagli ulteriori vizicon essi prospettati.5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questogiudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresìdandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte deimedesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma delNumero registro generale 25720/2024Numero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 15188/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, insolido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi € 50.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris