CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 27200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 23939/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappres. e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -intimati- avverso l’ordinanza di c onvalida del trattenimento, n.279/2024, emessain data 10.10.2024, dal g iudice di Pace di Caltanissetta ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta emetteva , in data 7.10.2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un decreto di espulsione nel quale si dava espressamente atto che il ricorrente: “in data 07/10/2024, ha manifestato la volontà di reiterare la richiesta di protezione internazionale; che tale istanza va qualificata come seconda reiterata, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett.e) del D.Lgs 25/2008, in quanto in data odierna è emerso che in data 05/09/2018 la [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno ha rigettato una precedente istanza di protezione internazionale avanzata dal predetto, con decisione notificata in data 11.10.2018 e che in data 24/09/2019 la sopracitata [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal medesimo in data 19/02/2019, per mancanza di nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese d’origine”. La Questura di Caltanissetta con richiesta del 09.10.2024 chiedevaal giudice di Pace di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 14 del D.lsg. n. 286/1998, così come modificato dall’art.20 comma 1 del D.L. 124/2023, la convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta del 07.10.2024. Con provvedimento del 10.10.2024, il giudice di Pace, rilevato che con ordinanza del 06.03.24 la Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale nella convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale; vista la dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale dello straniero del 09.10.2024 convalidavail provvediment o di trattenimento . Avverso tale provvedimento lo straniero ricorrein cassazione con due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato un atto di costituzione, oltre i termini di legge, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 3 d.l. 13/2017 convertito in legge 46/2017 e 6, comma 5 D.l gs 142/2015 , adducendo che il ricorrente era illegittimamente trattenuto presso il CPR di Caltanissetta,dal momento che il trattenimento era stato convalidato da un giudice non competente. Al riguardo, il ricorrente lamenta che: la Q uestura, trattandosi di richiedente asilo, come dichiarato espressamente nel decreto di espulsione, avrebbe dovuto richiedere la convalida al Tribunale ordinario e non al giudice di Pace, quale ufficioincompetente; il giudice di pace, nel provvedimento di convalida, ha affermato di avere “visto” la dichiarazione d’inammissibilità, basandosi solo sull’affermazione della Questura, dal momento che quest’atto non è stato prodotto al momento della richiesta e non è mai stato depositato nel fascicolo telematico; non essendovi stata la convalida del trattenimento da parte del giudice competente, così come previsto dall’articolo 6,comma 5, d.lgs. n. 142/2015,il trattenimento del richiedente è divenuto del tutto illegittimo, perché in violazione dell’art. 13 della Costituzione, Il ricorrente lamenta dunque che il giudice di pace, con una motivazione inesistente, erroneamente ha basato la sua decisione di rigetto dell’eccezione di incompetenza sulla mancanza di un provvedimento positivo in relazione alla protezione internazionale, senza prendere in considerazione che l’avvenuta presentazione della domanda è sufficiente a mutare il titolo del trattenimento e, dunque, la competenza. La censura è inammissibile dal momento che il ricorrente non si misura sulla ratio espressa dal giudice di pace ovvero sulla natura reiterata (seconda reiterata) della domanda di protezione internazionale, peraltro dichiarata inammissibile prima della emissione del provvedimento di convalida e non sull’esito della stessa. Il secondo motivo deduce nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Cost.in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., perché il giudice di Paceha utilizzato un prestampato, completando gli spazi a mano, con una grafia quasi illeggibile, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte, trattandosi di un’ordinanza nulla, non solo per carenza di motivazione, ma per la poca chiarezza dello scritto, che ha determinato anche una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il provvedimento impugnato contiene una motivazione sintetica, ma chiara e leggibile, sebbene in un contesto grafico non lineare, illustrata nell’esame del primo motivo. Nulla per le spese, considerando la mancata costituzionedella parte intimata.La causa risulta esente dal contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso