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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08093/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03222/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura a margine delricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già S.G.A. - Società per la [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma , Via XX Settembre n. 3 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale notarile allegata al controricorso; A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 134/2020 della CORTEdi APPELLO di NAPOLI, depositata il 15 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oppose, dinanzi al T ribunale di Avellino, il precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di S.G.A. ( [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , cessionaria dei crediti del Banco di Napoli, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 102.499,57 (di cui Euro 100.096,79 per somme dovute sino al 31 dicembre 2004, Euro 185,82 per interessi legali dal 1° gennaio 2005 e il resto per diritti ed onorari di precetto), oltre ulteriori interessi maturandi, sulla base di un mutuo fondiario ventennale contratto con il Banco di Napoli, stipulato in data 27 dicembre 1979, ed erogato con quietanza del 1° luglio 1980.

Dedusse, tra l’altro, per quanto ancora interessa, il carattere usurario della misura degli interessi pattuiti e la condotta contraria a buona fede della creditrice, per avere atteso oltre dieci anni per minacciare l’azione esecutiva a mezzo del precetto opposto, facendo così lievitare la somma dovuta a titolo di interessi.

Costituitasi la società opposta, il Tribunale di Avellino, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, accolse parzialmente l’opposizione, rideterminando la somma dovuta nell’importo di Euro 77.645,56, sino alla data del 20 settembre 2007.

La Corte territoriale di Napoli – adìta con appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver rinnovato l’indagine peritale, con sentenza 15 gennaio 2020, n. 134, ha accolto la p r ima impugnazione e ha dichiarato inammissibile la seconda, rigettando l’opposizione a precetto e condannando A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’opponente al rimborso, in favore della società opposta, delle spese dei due gradidi giudizio.

LaCorte di merito, per quanto ancora rileva, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: I- l e censure formulate con l’appello incidentale non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis; II-in ogni caso, erano infondate le doglianze dirette a dedurre il carattere usurario del tasso convenzionale degli intessi corrispettivi , pattuiti nella misura del 17 % annuo, nonché ad evidenziare la malafede contrattuale della società creditrice , atteso , in ordine alla prima, che i criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovavano applicazione con riguardo ad una pattuizione anteriore a ll’entrata in vigore della legge stessa; e considerato, quanto alla seconda, che la dedotta circostanza della condotta contraria a buona fede della banca risultava smentita dalla corrispondenza versata in atti sul concreto svolgimentodel rapporto obbligatorio; III- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale (che aveva recepito le risultanze della CTU espletata in primo grado , la quale aveva calcolato gli interessi moratori sulla sola quota capitale delle rate di mutuo scadute e inevase, senza considerare la quota degli interessicorrispettivi), doveva ritenersi inapplicabile alla fattispecie il divieto di anatocismo di cui all’art.1283 cod. civ.; infatti, alla luce del disposto dell’art.161 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ( Test o [OSCURATO:PERSONA]) –che fa salva l’operatività delle norme anteriori per i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla sua entrata in vigore – il predetto divieto non trovava applicazione con riguardo ai mutui fondiari regolati,ratione temporis , da l R.D. 16 luglio 1905, n. 646 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi sul credito fondiario), dal d.P.R.

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 21 gennaio 1976, n.7 e dalla legge 6 giugno 1991, n.175; pertanto, con riguardo ai mutui stipulati, come nella specie, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, era consentita la maturazione di interessi moratori sull’intero ammontare della rata non pagata (comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi) con conseguente possibilità di capitalizzazione degli interessicorrispettivi, produttivi di interessi moratori ; IV-tenuto conto delle risultanze della rinnovata indagine peritale , effettuata dal consulente tecnico nominato in grado di appello – al quale era stato posto il quesito di calcolare, attenendosi ai predetti criteri, e sulla base di quattro modalità alternative di computo della misura degli interessi moratori (fermo il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo), l’esposizione debitoria del Russo alle date del 1° luglio 2000 (scadenza del mutuo), 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto opposto ), 7 marzo 2005 (data del precetto) e 20 settembre 2007 (termine consideratodalla sentenza di primo grado) – la somma dovuta d al debitore doveva ritenersi superiore a quella indicata nel precetto, in applicazione di ognun a delle diverse ipotesi di calcolo; V -in particolare, l’importo dovuto alla data del 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto) era pari ad Euro 120.1 78,54 a fronte dellaminor somma precettata di Euro 102.499,57; VI- in accoglimento dell’appello principale , andava per tanto respinta la proposta opposizione a precetto, con effetti anche sulle spese del primo grado di giudizio (già compensate dal primo gi udice nella misura di un terzo ) , da po r re integralmente , come quelle del grado di appello, in capo all’opponente soccombente.

Avverso la sentenza della C orte partenopea pro pone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi tre motivi.

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Risponde con controricorso AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già S.G.A. - Società per la [OSCURATO:SOCIETA].) .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata « violazione della legge n. 108/96; dell’art. 644 cod.pen. e degli artt. 1815, 1283, 1175, 1375 e 1418 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.».

Il ricorrenteformula due distinte doglianze. 1.a.In primo luogo, censura la sentenz a impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n.108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi , non trovano applicazione alle pa ttuizioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Sostiene che, al contrario, la giurisprudenza di legittimità avrebbe più volte affermato il principio opposto, statuendo che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali volti a determinare la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura(introdotte con l’art.4 della legge n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, allorché, in talemomento, il rapporto giuridico non si sia ancora esaurito , di guisa che il giudice, dichiarata la nullità della clausola per contrasto con il divieto di anatocismo di cui all’art.1283 cod. civ. , deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Ad avviso del ricorrente , il giudice di appello, ove avesse debitamente tenuto conto del possibile carattere usurario sopravvenutodella misura pattuita degli intessi corrispettivi , avrebbe dovuto investire il consulente tecnico del compito di verificare il superamento in concreto del tassosoglia e, in caso di esito positivo di tale verifica, avrebbe dovuto escludere la misura degli interessi dal calcolo della somma dovuta o, al più, avrebbe dovuto sostitu irla , ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., con gli interessi determinati in base altasso legale o in base al tasso soglia. 1.b.

In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la contestata condotta illegittima dell’istituto di credito, che, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, aveva minacciato di agire esecutivamente dopo dieci anni dall’ultima raccomandata del 13 marzo 1995. 1.1.Il motivo di ricorso è infondato. 1.1.a.La prima doglianza è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis n.1 cod. proc. civ., in quanto la statuizione censurata è conforme, in iure, alla giurisprudenza di questa Corte e il suo esame non offre elementi per mutare orientamento.

Invero , il risalente contrasto sulla questione dell ’ applicabilità o meno della legge n. 108del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati –come quello di cui trattasi – antecedentemente alla sua entrata in vigore(c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concor dato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell ’ usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, diriscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fedenell’ esecuzione del contratto ; ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (conv ertito , con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettataillegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002.

Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto ocon patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento d ella maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez.

Un., 19/10/2017, n. 24675).

Parimenti, con specifico riferimento allafattispecie in e same , deve ritenersi che in piena correttezza la Corte di appello , nel porgere i quesiti al consulente contabile, non ha escluso dal computo gli interessicorrispettivi, né ha provveduto alla sostituzione della misura pattuita con quella legale o con il tasso soglia, ma ha debitamente incaricato il CTU di applicare il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo. 1.1.b.La seconda doglianza è infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, pur premettendo che le censure proposte con l’appello incidentale erano inammissibili per difetto di specificità , ha poi A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. affrontato anche il merito di quella basata sulla deduzione della presunta condotta contraria a buona fede della banca creditrice, ritenendo che la sussistenza di tale condotta fosse «smentita dalla corrispondenza versata in atti in ordine allo svolgimento del rapporto oggetto di scrutinio con proposte transattive e rimodulazione dell’esposizione debitoria disattese dal mutuatario» (p.9 della sentenza impugnata).

Per un verso, dunque, non corris ponde al vero che la Corte di appello non abbia tenuto in alcuna considerazione la contestazione compiuta dal debitore in ordine alla scorretta condotta della creditrice; peraltro verso, il motivato accertamento dell’ insussistenza di tale condotta costituisce oggetto di un apprezzamento di merito , non sindacabile in sede di legittimità.

Il primo motivo del ricorso, dunque, deveessere rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi sul credito fondiario) art.38, del d.P.R. 21 gennaio 1976 n.7 (art.14); art.40 del TUB D.lgs. n. 385/1993; artt. 1224 e 1453 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. – vizio di motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e contradditoria (art.360, comma 1, n.5,cod. proc. civ.)».

Anche il secondo motivo si scinde in due distinte doglianze. 2.a.Con la prima, il ricorrente censura l a sentenza impugnata per avere incaricato il CTU di calcolare la sua esposizione debitoria alle date del 1° luglio 2000 (scadenza del mutuo), 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto opposto), 7 marzo 2005 (data del precetto) e 20 settembre 2007 (termine considerato dalla sentenza di primo grado), senza considerare che il credito avrebbe dovuto ritenersi cristallizzato alla precedente data del 3 maggio 1999, momento della risoluzione anticipata del contratto, a partire dal quale A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

«la banca avrebbe potuto legittimamente pretendere in via esclusiva la residua sorta capitale e gli interessi al saggio legale, ovvero , a tutto voler concedere,al tasso convenzionale».

Nel conferimento dell’incarico peritale, oltre a chiedere che si provvedesse al calcolo con riferi m e nto a date diverse da quella dell’estinzioneanticipata del mutuo, la Banca, inoltre, aveva « imposto al suo ausiliare un calcolo che prevedeva … una sorta di anatocismo legale ammesso dalle norme rubricate vigenti all’epoca della stipula del contratto stesso».

In tal modo, tuttavia, era stata provocata una esorbitante lievitazione degli interessi, in spregio al principio, sancito nella giurisprudenza di legittimità (viene citata la pronuncia 3 marzo 2015, n. 4230 di questa C orte) , secondo cui il mutuatario d ovrebbe provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. 2.b.

Con la seconda doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce che la gravata sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo della motivazione, la quale sarebbe affetta da un interno contrasto tra affermazioni reciproca mente inconciliabili che la proietterebbe al disotto del necessariominimo costituzionale.

Infatti, all’esito del computo, effettuato con riferim e nto alle diverse date sopra evidenziate e con l’utilizzazione di quattro diverse modalità di calcolodegli interessi moratori , era stato evidenziato che la somma dovuta alla creditrice procedente risultava superiore a quella precettata in applicazione di ognuna di tali modalità; ciò, tuttavia, si sarebbe postoin insanabile contrasto con le risultanze del calcolo peritale in relazione ad uno dei riferimenti temporali indicati neiquesiti sottoposti al CTU, ovverosia quello della scadenza naturale del mutuo (1° luglio 2000), atteso che l’importo emergente dal A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. conteggio, ancorato a tale scadenza, era risultato pari ad Euro 87.123,46, dunque inferiore all’importo indicato nel precetto. 2.1.Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. 2.1.a.

La prima doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza ex art.360-bisn. 1 cod. proc. civ. , in quanto si infrange sul principio di diritto, affermato da questa Corte con orientamento assolutamente consolidato, secondo cui, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo (allorché si tratti di mutuo fondiario stipulato, come nella specie , anteri ormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993) comporta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, e dell ’ art. 16 della legge 6 giugno 1991, n. 175 – nonché ai sensi dell ’ art. 38 del r.d.l.16 luglio 1905 n. 646 – l ’ obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05 / 2011, n. 9695;Cass. 12/11/2013, n. 25412).

Corretta appare, pertanto, l’affermazione della Corte di merito, la quale, nel citare le surricordate disposizioni, ha osservato che, per effettodi esse, si configura una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 cod. civ., con la conseguenzache gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data delpagamento.

La validità di tale principio trova conferma in quello, speculare ed inverso, enunciato con riguardo alla disciplina successiva al decreto legislativo n. 385 del 1993, la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l’operativitàdelle limitazioni di cui all’art. 1283 cod. civ. , pe r l’innanzi non applicabile(Cas. 22/05/2014, n. 11400).

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Ne consegue che in piena correttezza la Corte di appello, nel porgere i quesiti al consulente contabile, dopo aver premesso che avrebbe dovutoapplicare il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo, lo ha incaricato di operare il calcolo d egli interessi moratori – in base a quattro modalità alternative – sull’intero ammontare delle singole rate scadute ed inevase , inclusive sia della quota capitale che degliinteressi convenzionali corrispettivi.

Assolutamente non pertinente è , poi , la deduzione secondo la quale la somma dovuta avrebbe dovuto cal c o l arsi con riguardo alla data del 3 maggio 1999, momento in cui si sarebbe verificata la risoluzioneanticipata del contratto ad opera della banca creditrice .

Al di là del fatto che tale circostanza è fermamente contestata dalla controricorrente (la quale, invece , ha precisato che non vi era stata alcuna estinzione anticipata del mutuo, in quanto ad un adempimento parziale compiuto dal Russo in data 30 maggio 1988, non era seguito il pagamento del capitale residuo), è del tutto evidente che, in seguito all’inadempimento del debitore, l’entità della sommadovuta, comprensiva di capitale ed interessi , va calcolata con riferimento al momento del pagamento e – nell’ipotesi in cui si inizi l’esecuzioneforzata – con r iferim e nto alla data indicata nel precetto, salvi gli ulteriori interessimaturandi sino al soddisfo.

Nel caso di specie, pur chiedendoal perito di calcolare l’importo in relazione a diverse date (corrispondenti alla scadenza naturale del contratto, alla data del precetto e a quella considerata dal giudice di primecure) la Corte di appello ha correttamente tenuto presente, ai fini della statuizione sul merito dell’ opposizione , l’importo riferito al la data del 31 dicembre 2004 , e cioè quello ancorato al termine temporale in relazione al quale era stata calcolata la somma precettata.

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.1.b.

Ferma l’inammissibilità ex art.360 - bis n.1, cod. proc. civ. della prima doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso, i rilievi che precedono inducono a formulare un giudizio di manifesta infondatezzaanche con riguardo alla seconda doglianza.

Nessuna contraddizione insanabile si rinviene, infatti, nei passaggi dell’articolata motivazione della Corte di merito, la quale appare, al contrario, perfettamente logica e congrua, avendo e videnziato che qualsivoglia si fosse seguito tra i quattro alternativi metodi di calcolo degli interessi moratori – quello basato sull’ applicazione degli interessi moratori nella stessa misura (17% annuo) degli interessi corrispettivi, ai sensi dell’art.1224 cod. civ. ; quello basato sulla maggior misura del 21% annuo; quello già applicato nella relazione della consulenza tecnicaespletata nel precedente grado di giudizio ; o , infine, quello volto a distinguere tra il periodo precedente e quello successivo al 1° gennaio 1991, in applicazione dell’art.14 del d.P.R. n. 7 del 1976, abrogato dall’art.27, comma 8, della legge n. 175del 1991 – il risultato del computo avrebbe portato sempre ad una somma superiore a quella precettata, beninteso con riferim ento al termine indicato nel precetto del 31 dicembre 2004, l’unico rilevante ai fini della fondatezza o meno dell’opposizione, non potendo assumere rilievo termini anteriori, i quali, riducendo la forbice tra il momento della scadenza naturale del contratto e quello del ritardato pagamento avrebbero condotto al risultato scontato di ridurre l’importo rispetto a quello indicato nel precetto senza peraltro tener conto del reale ritardo del debitore e quindi della dimensione temporale del suo inadempimento.

Pertanto, mentre non è dato rinvenire alcun vizio costituzionalmente rilevante nella motivazione della Corte partenopea, appare invece manifestamente infondata la censura del ricorrente, basata sulla scontata minore entità dell’importo ancorato A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. alla data della scadenza naturale del contratto, trattandosi di data precedente a quella indicata nel precetto.

Anche il secondo motivodi ricorso va, dunque , rigettato.

3. Con il terzo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 336 cod. proc. civ.».

Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale lo ha condannato allespese del doppio grad o di giudizio .

Deduce che, avuto riguardo al contenuto e alla portata dell’impugnazione, nonché alla circostanza che l’ appello della società creditrice era stato accolto “per quanto di ragione”, le spese processuali e quelle relative alle consulenze tecnic he avrebbero dovuto essere, almeno«in buona parte», compensate . 3.1.Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato .

Coerentemente con la pronuncia di parziale accoglimento dell’opposizione a precetto , il Tribunale aveva disposto la parziale compensazionedelle spese processuali nella misura di un terzo.

Altrettanto coerentemente, però, la Corte di appello , es se ndo pervenuta alla diversa decisione di merito di rigetto dell’ opposizione medesima, ha rinnovato il regolamento delle spese dei due gradi di giudizio e, avuto riguardo all’esito complessivo della lite , le ha correttamenteposte a carico del debitore opponente , in applicazione del principiodella soccombenza. 4.In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03222/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura a margine delricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già S.G.A. - Società per la [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma , Via XX Settembre n. 3 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale notarile allegata al controricorso; A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 134/2020 della CORTEdi APPELLO di NAPOLI, depositata il 15 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oppose, dinanzi al T ribunale di Avellino, il precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di S.G.A. ( [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , cessionaria dei crediti del Banco di Napoli, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 102.499,57 (di cui Euro 100.096,79 per somme dovute sino al 31 dicembre 2004, Euro 185,82 per interessi legali dal 1° gennaio 2005 e il resto per diritti ed onorari di precetto), oltre ulteriori interessi maturandi, sulla base di un mutuo fondiario ventennale contratto con il Banco di Napoli, stipulato in data 27 dicembre 1979, ed erogato con quietanza del 1° luglio 1980. Dedusse, tra l’altro, per quanto ancora interessa, il carattere usurario della misura degli interessi pattuiti e la condotta contraria a buona fede della creditrice, per avere atteso oltre dieci anni per minacciare l’azione esecutiva a mezzo del precetto opposto, facendo così lievitare la somma dovuta a titolo di interessi. Costituitasi la società opposta, il Tribunale di Avellino, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, accolse parzialmente l’opposizione, rideterminando la somma dovuta nell’importo di Euro 77.645,56, sino alla data del 20 settembre 2007. La Corte territoriale di Napoli – adìta con appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver rinnovato l’indagine peritale, con sentenza 15 gennaio 2020, n. 134, ha accolto la p r ima impugnazione e ha dichiarato inammissibile la seconda, rigettando l’opposizione a precetto e condannando A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’opponente al rimborso, in favore della società opposta, delle spese dei due gradidi giudizio. LaCorte di merito, per quanto ancora rileva, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: I- l e censure formulate con l’appello incidentale non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis; II-in ogni caso, erano infondate le doglianze dirette a dedurre il carattere usurario del tasso convenzionale degli intessi corrispettivi , pattuiti nella misura del 17 % annuo, nonché ad evidenziare la malafede contrattuale della società creditrice , atteso , in ordine alla prima, che i criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovavano applicazione con riguardo ad una pattuizione anteriore a ll’entrata in vigore della legge stessa; e considerato, quanto alla seconda, che la dedotta circostanza della condotta contraria a buona fede della banca risultava smentita dalla corrispondenza versata in atti sul concreto svolgimentodel rapporto obbligatorio; III- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale (che aveva recepito le risultanze della CTU espletata in primo grado , la quale aveva calcolato gli interessi moratori sulla sola quota capitale delle rate di mutuo scadute e inevase, senza considerare la quota degli interessicorrispettivi), doveva ritenersi inapplicabile alla fattispecie il divieto di anatocismo di cui all’art.1283 cod. civ.; infatti, alla luce del disposto dell’art.161 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ( Test o [OSCURATO:PERSONA]) –che fa salva l’operatività delle norme anteriori per i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla sua entrata in vigore – il predetto divieto non trovava applicazione con riguardo ai mutui fondiari regolati,ratione temporis , da l R.D. 16 luglio 1905, n. 646 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi sul credito fondiario), dal d.P.R. A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 21 gennaio 1976, n.7 e dalla legge 6 giugno 1991, n.175; pertanto, con riguardo ai mutui stipulati, come nella specie, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, era consentita la maturazione di interessi moratori sull’intero ammontare della rata non pagata (comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi) con conseguente possibilità di capitalizzazione degli interessicorrispettivi, produttivi di interessi moratori ; IV-tenuto conto delle risultanze della rinnovata indagine peritale , effettuata dal consulente tecnico nominato in grado di appello – al quale era stato posto il quesito di calcolare, attenendosi ai predetti criteri, e sulla base di quattro modalità alternative di computo della misura degli interessi moratori (fermo il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo), l’esposizione debitoria del Russo alle date del 1° luglio 2000 (scadenza del mutuo), 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto opposto ), 7 marzo 2005 (data del precetto) e 20 settembre 2007 (termine consideratodalla sentenza di primo grado) – la somma dovuta d al debitore doveva ritenersi superiore a quella indicata nel precetto, in applicazione di ognun a delle diverse ipotesi di calcolo; V -in particolare, l’importo dovuto alla data del 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto) era pari ad Euro 120.1 78,54 a fronte dellaminor somma precettata di Euro 102.499,57; VI- in accoglimento dell’appello principale , andava per tanto respinta la proposta opposizione a precetto, con effetti anche sulle spese del primo grado di giudizio (già compensate dal primo gi udice nella misura di un terzo ) , da po r re integralmente , come quelle del grado di appello, in capo all’opponente soccombente. Avverso la sentenza della C orte partenopea pro pone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi tre motivi. A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Risponde con controricorso AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già S.G.A. - Società per la [OSCURATO:SOCIETA].) . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata « violazione della legge n. 108/96; dell’art. 644 cod.pen. e degli artt. 1815, 1283, 1175, 1375 e 1418 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.». Il ricorrenteformula due distinte doglianze. 1.a.In primo luogo, censura la sentenz a impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n.108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi , non trovano applicazione alle pa ttuizioni anteriori alla sua entrata in vigore. Sostiene che, al contrario, la giurisprudenza di legittimità avrebbe più volte affermato il principio opposto, statuendo che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali volti a determinare la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura(introdotte con l’art.4 della legge n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, allorché, in talemomento, il rapporto giuridico non si sia ancora esaurito , di guisa che il giudice, dichiarata la nullità della clausola per contrasto con il divieto di anatocismo di cui all’art.1283 cod. civ. , deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ad avviso del ricorrente , il giudice di appello, ove avesse debitamente tenuto conto del possibile carattere usurario sopravvenutodella misura pattuita degli intessi corrispettivi , avrebbe dovuto investire il consulente tecnico del compito di verificare il superamento in concreto del tassosoglia e, in caso di esito positivo di tale verifica, avrebbe dovuto escludere la misura degli interessi dal calcolo della somma dovuta o, al più, avrebbe dovuto sostitu irla , ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., con gli interessi determinati in base altasso legale o in base al tasso soglia. 1.b. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la contestata condotta illegittima dell’istituto di credito, che, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, aveva minacciato di agire esecutivamente dopo dieci anni dall’ultima raccomandata del 13 marzo 1995. 1.1.Il motivo di ricorso è infondato. 1.1.a.La prima doglianza è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis n.1 cod. proc. civ., in quanto la statuizione censurata è conforme, in iure, alla giurisprudenza di questa Corte e il suo esame non offre elementi per mutare orientamento. Invero , il risalente contrasto sulla questione dell ’ applicabilità o meno della legge n. 108del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati –come quello di cui trattasi – antecedentemente alla sua entrata in vigore(c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concor dato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell ’ usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, diriscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fedenell’ esecuzione del contratto ; ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (conv ertito , con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettataillegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002. Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto ocon patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento d ella maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675). Parimenti, con specifico riferimento allafattispecie in e same , deve ritenersi che in piena correttezza la Corte di appello , nel porgere i quesiti al consulente contabile, non ha escluso dal computo gli interessicorrispettivi, né ha provveduto alla sostituzione della misura pattuita con quella legale o con il tasso soglia, ma ha debitamente incaricato il CTU di applicare il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo. 1.1.b.La seconda doglianza è infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, pur premettendo che le censure proposte con l’appello incidentale erano inammissibili per difetto di specificità , ha poi A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. affrontato anche il merito di quella basata sulla deduzione della presunta condotta contraria a buona fede della banca creditrice, ritenendo che la sussistenza di tale condotta fosse «smentita dalla corrispondenza versata in atti in ordine allo svolgimento del rapporto oggetto di scrutinio con proposte transattive e rimodulazione dell’esposizione debitoria disattese dal mutuatario» (p.9 della sentenza impugnata). Per un verso, dunque, non corris ponde al vero che la Corte di appello non abbia tenuto in alcuna considerazione la contestazione compiuta dal debitore in ordine alla scorretta condotta della creditrice; peraltro verso, il motivato accertamento dell’ insussistenza di tale condotta costituisce oggetto di un apprezzamento di merito , non sindacabile in sede di legittimità. Il primo motivo del ricorso, dunque, deveessere rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi sul credito fondiario) art.38, del d.P.R. 21 gennaio 1976 n.7 (art.14); art.40 del TUB D.lgs. n. 385/1993; artt. 1224 e 1453 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. – vizio di motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e contradditoria (art.360, comma 1, n.5,cod. proc. civ.)». Anche il secondo motivo si scinde in due distinte doglianze. 2.a.Con la prima, il ricorrente censura l a sentenza impugnata per avere incaricato il CTU di calcolare la sua esposizione debitoria alle date del 1° luglio 2000 (scadenza del mutuo), 31 dicembre 2004 (termine considerato nel precetto opposto), 7 marzo 2005 (data del precetto) e 20 settembre 2007 (termine considerato dalla sentenza di primo grado), senza considerare che il credito avrebbe dovuto ritenersi cristallizzato alla precedente data del 3 maggio 1999, momento della risoluzione anticipata del contratto, a partire dal quale A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. «la banca avrebbe potuto legittimamente pretendere in via esclusiva la residua sorta capitale e gli interessi al saggio legale, ovvero , a tutto voler concedere,al tasso convenzionale». Nel conferimento dell’incarico peritale, oltre a chiedere che si provvedesse al calcolo con riferi m e nto a date diverse da quella dell’estinzioneanticipata del mutuo, la Banca, inoltre, aveva « imposto al suo ausiliare un calcolo che prevedeva … una sorta di anatocismo legale ammesso dalle norme rubricate vigenti all’epoca della stipula del contratto stesso». In tal modo, tuttavia, era stata provocata una esorbitante lievitazione degli interessi, in spregio al principio, sancito nella giurisprudenza di legittimità (viene citata la pronuncia 3 marzo 2015, n. 4230 di questa C orte) , secondo cui il mutuatario d ovrebbe provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. 2.b. Con la seconda doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce che la gravata sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo della motivazione, la quale sarebbe affetta da un interno contrasto tra affermazioni reciproca mente inconciliabili che la proietterebbe al disotto del necessariominimo costituzionale. Infatti, all’esito del computo, effettuato con riferim e nto alle diverse date sopra evidenziate e con l’utilizzazione di quattro diverse modalità di calcolodegli interessi moratori , era stato evidenziato che la somma dovuta alla creditrice procedente risultava superiore a quella precettata in applicazione di ognuna di tali modalità; ciò, tuttavia, si sarebbe postoin insanabile contrasto con le risultanze del calcolo peritale in relazione ad uno dei riferimenti temporali indicati neiquesiti sottoposti al CTU, ovverosia quello della scadenza naturale del mutuo (1° luglio 2000), atteso che l’importo emergente dal A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. conteggio, ancorato a tale scadenza, era risultato pari ad Euro 87.123,46, dunque inferiore all’importo indicato nel precetto. 2.1.Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. 2.1.a. La prima doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza ex art.360-bisn. 1 cod. proc. civ. , in quanto si infrange sul principio di diritto, affermato da questa Corte con orientamento assolutamente consolidato, secondo cui, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo (allorché si tratti di mutuo fondiario stipulato, come nella specie , anteri ormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993) comporta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, e dell ’ art. 16 della legge 6 giugno 1991, n. 175 – nonché ai sensi dell ’ art. 38 del r.d.l.16 luglio 1905 n. 646 – l ’ obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05 / 2011, n. 9695;Cass. 12/11/2013, n. 25412). Corretta appare, pertanto, l’affermazione della Corte di merito, la quale, nel citare le surricordate disposizioni, ha osservato che, per effettodi esse, si configura una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 cod. civ., con la conseguenzache gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data delpagamento. La validità di tale principio trova conferma in quello, speculare ed inverso, enunciato con riguardo alla disciplina successiva al decreto legislativo n. 385 del 1993, la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l’operativitàdelle limitazioni di cui all’art. 1283 cod. civ. , pe r l’innanzi non applicabile(Cas. 22/05/2014, n. 11400). A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ne consegue che in piena correttezza la Corte di appello, nel porgere i quesiti al consulente contabile, dopo aver premesso che avrebbe dovutoapplicare il tasso convenzionale corrispettivo del 17% annuo, lo ha incaricato di operare il calcolo d egli interessi moratori – in base a quattro modalità alternative – sull’intero ammontare delle singole rate scadute ed inevase , inclusive sia della quota capitale che degliinteressi convenzionali corrispettivi. Assolutamente non pertinente è , poi , la deduzione secondo la quale la somma dovuta avrebbe dovuto cal c o l arsi con riguardo alla data del 3 maggio 1999, momento in cui si sarebbe verificata la risoluzioneanticipata del contratto ad opera della banca creditrice . Al di là del fatto che tale circostanza è fermamente contestata dalla controricorrente (la quale, invece , ha precisato che non vi era stata alcuna estinzione anticipata del mutuo, in quanto ad un adempimento parziale compiuto dal Russo in data 30 maggio 1988, non era seguito il pagamento del capitale residuo), è del tutto evidente che, in seguito all’inadempimento del debitore, l’entità della sommadovuta, comprensiva di capitale ed interessi , va calcolata con riferimento al momento del pagamento e – nell’ipotesi in cui si inizi l’esecuzioneforzata – con r iferim e nto alla data indicata nel precetto, salvi gli ulteriori interessimaturandi sino al soddisfo. Nel caso di specie, pur chiedendoal perito di calcolare l’importo in relazione a diverse date (corrispondenti alla scadenza naturale del contratto, alla data del precetto e a quella considerata dal giudice di primecure) la Corte di appello ha correttamente tenuto presente, ai fini della statuizione sul merito dell’ opposizione , l’importo riferito al la data del 31 dicembre 2004 , e cioè quello ancorato al termine temporale in relazione al quale era stata calcolata la somma precettata. A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.1.b. Ferma l’inammissibilità ex art.360 - bis n.1, cod. proc. civ. della prima doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso, i rilievi che precedono inducono a formulare un giudizio di manifesta infondatezzaanche con riguardo alla seconda doglianza. Nessuna contraddizione insanabile si rinviene, infatti, nei passaggi dell’articolata motivazione della Corte di merito, la quale appare, al contrario, perfettamente logica e congrua, avendo e videnziato che qualsivoglia si fosse seguito tra i quattro alternativi metodi di calcolo degli interessi moratori – quello basato sull’ applicazione degli interessi moratori nella stessa misura (17% annuo) degli interessi corrispettivi, ai sensi dell’art.1224 cod. civ. ; quello basato sulla maggior misura del 21% annuo; quello già applicato nella relazione della consulenza tecnicaespletata nel precedente grado di giudizio ; o , infine, quello volto a distinguere tra il periodo precedente e quello successivo al 1° gennaio 1991, in applicazione dell’art.14 del d.P.R. n. 7 del 1976, abrogato dall’art.27, comma 8, della legge n. 175del 1991 – il risultato del computo avrebbe portato sempre ad una somma superiore a quella precettata, beninteso con riferim ento al termine indicato nel precetto del 31 dicembre 2004, l’unico rilevante ai fini della fondatezza o meno dell’opposizione, non potendo assumere rilievo termini anteriori, i quali, riducendo la forbice tra il momento della scadenza naturale del contratto e quello del ritardato pagamento avrebbero condotto al risultato scontato di ridurre l’importo rispetto a quello indicato nel precetto senza peraltro tener conto del reale ritardo del debitore e quindi della dimensione temporale del suo inadempimento. Pertanto, mentre non è dato rinvenire alcun vizio costituzionalmente rilevante nella motivazione della Corte partenopea, appare invece manifestamente infondata la censura del ricorrente, basata sulla scontata minore entità dell’importo ancorato A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. alla data della scadenza naturale del contratto, trattandosi di data precedente a quella indicata nel precetto. Anche il secondo motivodi ricorso va, dunque , rigettato. 3. Con il terzo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 336 cod. proc. civ.». Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale lo ha condannato allespese del doppio grad o di giudizio . Deduce che, avuto riguardo al contenuto e alla portata dell’impugnazione, nonché alla circostanza che l’ appello della società creditrice era stato accolto “per quanto di ragione”, le spese processuali e quelle relative alle consulenze tecnic he avrebbero dovuto essere, almeno«in buona parte», compensate . 3.1.Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato . Coerentemente con la pronuncia di parziale accoglimento dell’opposizione a precetto , il Tribunale aveva disposto la parziale compensazionedelle spese processuali nella misura di un terzo. Altrettanto coerentemente, però, la Corte di appello , es se ndo pervenuta alla diversa decisione di merito di rigetto dell’ opposizione medesima, ha rinnovato il regolamento delle spese dei due gradi di giudizio e, avuto riguardo all’esito complessivo della lite , le ha correttamenteposte a carico del debitore opponente , in applicazione del principiodella soccombenza. 4.In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. A.C.08.02.2023 N. R.G. 03222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 08093/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris