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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1967

Cassazione n. 03170/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1966 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia di primo grado con la quale erano stati condannati per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; - che l'unico motivo dei ricorsi proposti - con il quale vengono dedotti i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti - è inammissibile, siccome generico, laddove per costante giurisprudenza (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il giudizio di equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1966 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia di primo grado con la quale erano stati condannati per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; - che l'unico motivo dei ricorsi proposti - con il quale vengono dedotti i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti - è inammissibile, siccome generico, laddove per costante giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il giudizio di equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03170/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris