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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 09203/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13648/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1583/2019 depositata il03/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:PERSONA] snc, concessionaria del servizio di trasporto locale nel comune di Chieti, chiedeva al Tribunale dell’Aquila la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del conguaglio dei contributi regionali spettanti per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Il giudice adito accoglieva la domanda sulla base delle risultanze della disposta c.t.u. che aveva determinato il costo standardizzato ed i costi reali per il personale ed il carburante sostenuti dalla società di autotrasporti, decurtando i contributi versati dalla Regione in acconto dei ricavi presunti, condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di euro 2.360.954,73 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.

La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n.1583, pubblicata il 3.10.2019, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla regione [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza impugnata condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 1.098.821,63, oltre interessi e maggior danno.

Il giudice di appello riteneva l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva conteggiato il contributo dovuto alla società sulla base delle percorrenze chilometriche effettuate dalla società e non sull’importo di percorrenza massima di km 1.633.000 annui risultante dalla delibera n.214 del 1999 del consiglio comunale di Chieti di proroga della concessione.

Riteneva invece infondata la seconda censura del secondo motivo di appello relativa al computo posto a base della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva escluso di detrarre dal contributo le somme corrisposte alla società come provvidenze in occasione di rinnovi contrattuali e ad altro titolo.

Secondo la Corte di appello ciò dipendeva della irretroattività della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.38/2017 che aveva introdotto l’art.56, ultimo comma della l.r.n.62/1983, dopo che era stata esclusa la retroattività della stessa disposizione per effetto dell’abrogazione dell’art.10 della l.n.38/2017 da parte dell’art.1, c.6 l.r.n.64/2017.

Aggiungeva, poi, la Corte di appello che le ulteriori censure esposte dalla regione [OSCURATO:PERSONA] erano state genericamente formulate, risolvendosi in una critica alla metodologia seguita dal c.t.u. nel calcolo dei costi d’impresa, senza indicazione dei diversi risultati cui avrebbe condotto il metodo suggerito dal consulente di parte, tanto determinando il difetto di interesse quanto alla terza ed alla quinta censura espressa nel secondo motivo di appello, concernenti rispettivamente il computo dei contributi versati in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro in abbattimento del costo del personale operato dal c.t.u. e il calcolo dei rimborsi delle accise sul gasolio per autotrasporto e di altri contributi statali e regionali rivolti alla copertura di specifiche componenti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza anzidetta indicata in epigrafe, affidato a due motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] srl, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] snc, si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con l’unico complesso motivo di ricorso principale la regione [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.56 ult.c. l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983, come introdotto dalla l.r. n.38/2017 e dell’art.1, c.6 l.r. n.64/2017 e segnatamente prospetta, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione del principio del raggiungimento dell’equilibrio economico da parte dell’azienda di trasporto, previsto dall’art.49 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983 e del divieto di eccessiva compensazione in favore dell’azienda di trasporto, previsto dal Regolamento CE 1370/2007, art.3, c.2, 4, c.1, lett. b), n.6) ed allegato.

Secondo la ricorrente la Corte di appello, escludendo dai costi del personale computati per determinare il costo standard gli importi nel tempo corrisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo per rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri, nemmeno portando tali contributi in detrazione dalla spettanza del deficit standard sui conguagli da erogare, avrebbe determinato una errata duplicazione delle provvidenze spettanti per la copertura dell’unico costo sofferto dalla società per il personale, ciò in violazione vuoi dell’art.349 della l.r. n.62/1983 cit., vuoi del divieto di eccessiva compensazione desumibile dal Reg.

CE n.1370/2007.

Va anzitutto esclusa l’inammissibilità della censura come prospettata dalla società controricorrente, ove si consideri che risulta palese dal testo della sentenza impugnata che il primo giudice ebbe ad escludere dalla determinazione dei costi sostenuti dall’impresa quelli relativi ai rinnovi contrattuali per il personale, tanto desumendosi dalla stessa c.t.u. allegata al controricorso, ove risulta espressamente che tali contributi non vennero volutamente considerati dal c.t.u. che preferì considerare i costi effettivamente sostenuti dall’impresa (cfr. pag.7 c.t.u.) Quanto al fondo della questione prospettata, la ricorrente deduce nel complesso motivo di ricorso una violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo nazionale, regionale e comunitario nella quale sarebbe incorso il giudice di appello e prima di lui il Tribunale dell’Aquila per non avere considerato, nella determinazione del costo per il personale dell’impresa, necessario ai fini della quantificazione del costo standard da considerare per la determinazione del deficit standard da compensare in favore della società esercente il trasporto urbano locale presso il comune di Chiesi i contributi corrisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per il rinnovo dei contratti previsti da diversa legislazione regionale che, a dire della ricorrente avrebbero dovuto essere computati.

L’omissione operata dalla Corte di appello, sulla scorta delle risultanze espresse dal c.t.u. anche in esito ai rilievi dei consulenti di parte, avrebbe in tal modo contribuito indebitamente a far considerare virtuosa la gestione della società (abbassandone i costi) e poi determinato una duplicazione di contributi nel momento in cui quelli corrisposti nel periodo in contestazione per il rinnovo dei contratti di lavoro non sarebbero stati decurtati dal deficit standard, andando così a determinare in favore dell’impresa di trasporto una compensazione eccessiva rispetto a quella fissata a livello comunitario.

Per l’esame del motivo di ricorso per cassazione appare opportuno premettere l’individuazione del quadro normativo di riferimento al cui interno si colloca il contenzioso in esame, legato alla richiesta della società esercente in regime di concessione il servizio di trasporto locale presso il comune di Chieti, di una contribuzione volta a coprire il divario fra costi e ricavi provocato dalla mancata remunerazione del servizio sulla base delle ordinarie regole di mercato nell’ambito di obblighi di servizio concernenti anche la fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell’ente regionale.

In questa prospettiva, la legislazione nazionale e quella regionale- nel caso di specie quella della Regione [OSCURATO:PERSONA] – prevedono l’erogazione di contributi in favore delle imprese concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico.

In particolare l’art.6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione ‘…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati.

Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti...

Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali; c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.’ L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione. [OSCURATO:PERSONA], in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, ha introdotto l’art.49 della legge regionale n.62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio.

In particolare, il citato art.49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.

Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”.

L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

L’art.50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a) i costi di trazione per tipo di servizio; b) il costo del personale; c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.

Secondo l’art.56 l.r. ult. cit., inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo; b) conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.

L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”.

La legge regionale appena ricordata è stata abrogata dall'art. 27, L.R. 23 dicembre 1998, n. 152, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, della stessa legge, che ha così disposto: "Ultimati gli adempimenti di attuazione del sistema delle deleghe in base alle disposizioni della presente legge, gli enti locali delegati provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997 riguardanti l'affidamento dei servizi e la stipula dei contratti di servizio, compreso l'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 18 dello stesso D.Lgs. n. 422 del 1997 nei casi contemplati dalla legge.

Fino alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 62del 1983 relative alla erogazione dei contributi regionali, ed alle funzioni di vigilanza, al sistema sanzionatorio." In definitiva, l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.

L’oggetto del presente contenzioso ha quindi riguardato la domanda di conguaglio della società [OSCURATO:PERSONA] per i contributi di esercizio dovuti, ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.62 del 1983, in relazione alle annualità 2008, 2009 e 2010, non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativi alle relative annualità.

Ora, la Corte di appello, nel disattendere una delle censure proposte dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che il computo finale del contributo come determinato dal c.t.u. - fatta salva la rimodulazione in relazione ai chilometri di percorrenza (erroneamente indicati, secondo la Corte di appello, sulla base di quelli realmente percorsi dalla società e non sulla base della delibera del consiglio comunale di Chieti che li aveva predeterminati) - andasse ridotto nella misura dei contributi versati a diverso titolo alla società e specificamente di quelli per il rinnovo del contratto dei dipendenti che lo stesso CTU aveva invece espressamente considerato sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall’impresa di trasporto -v. pagg.6 e 16 rel. di c.t.u. allegata al controricorso con ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA]-.

Ciò ha ritenuto escludendo la natura retroattiva della disposizione introdotta nell’art. 56, ultimo comma della stessa legge n.62, a tenore del quale “Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri.” Tale comma aggiunto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2017, n. 38.

Il comma 2 del medesimo art. 10, L.R. 27 luglio 2017, n. 38, è stato infatti abrogato dall'art. 1, comma 6, L.R. 21 dicembre 2017, n. 64, a tenore del quale "2.

Gli articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale." Orbene, la censura esposta dalla Regione tende da un lato ad accreditare l’errore del giudice di appello che avrebbe escluso la natura ricognitiva di tale disposizione, in relazione al pregresso quadro normativo vigente e, per altro verso, a sostenere la contrarietà della soluzione adottata dal giudice di appello con i principi comunitari, essa determinando un doppio indebitamento, violando il principio dell’equilibrio economico posto a base dell’art.49 l.r. ult. cit., laddove avrebbe attribuito all’impresa somme maggiori di quelle necessarie per ripianare il deficit fra costi e ricavi.

La censura è infondata.

La Corte di appello, nel confermare l’impianto motivatorio reso dal Tribunale dell’Aquila, aveva preso in considerazione, sulla scorta delle risultanze peritali, i criteri utilizzati dalla Giunta regionale n.7786/1990 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla stregua di quanto previsto dall’art.50 l.r.n.62/1983, apportando dei correttivi e considerando i costi e le percorrenze fissate per gli anni ai quali si riferivano le richieste della parte attrice - cfr. pag.5 - 6 della rel. di c.t.u ., allegata al controricorso-.

E per la determinazione del costo standard e dei costi di cui agli artt.49 e 50 l.ult. cit. ha parimenti considerato i contributi ricevuti dall’impresa per rinnovo dei contratti collettivi degli autotrasportatori.

Così facendo non vi è stata alcuna violazione della disciplina che regola la concessione dei contributi.

La circostanza che l’impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all’impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere.

Né la corresponsione in favore dell’impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi al quale si ispira la legislazione comunitaria e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire valore ricognitivo alla disposizione regionale introdotta nell’anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all’impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate, per un verso, all’obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese che rinnovavano i contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri.

Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell’un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa.

Per altro verso, non può può ritenersi alcuna violazione dell’art.49 cit. che risulta pienamente rispettato, quanto all’equilibrio fra i costi standard ed i ricavi, avendo in entrambi i casi il c.t.u., come già evidenziato, preso in considerazione i costi effettivi, decurtati dei contributi per rinnovo ricevuti dall’azienda, né del quadro comunitario applicabile alla fattispecie al quale è ispirato il ricordato art. 49.

Ed infatti, il legislatore comunitario, nel fissare il sistema delle compensazioni, individuava il criterio del minimo costo - art.3, par. 1 Reg. 1191/1969: Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività – poi regola mentando il sistema delle compensazioni in modo coerente a tale prospettiva, ancora una volta facendo riferimento, quanto ai costi, ad un sistema efficiente di gestione-artt.10 e 11 reg.CE ult-.cit.-.

Il che mette al riparo la decisione impugnata dalle critiche sul punto esposte dalla ricorrente.Ed è appena il caso di evidenziare che il Reg.CE n.1370/2007, richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura esposta, riguarda per l'un verso le ipotesi di contratti di servizi pubblico che lo stesso Regolamento ha introdotto come modalità di regolazione dei rapporti fra enti concedenti e imprese di trasporto.

Contratto che nel caso di specie non risulta concluso né fra le parti del presente giudizio né fra la società Autoservizi ed il comune di Chieti, a tanto non avendo le parti mai fatto alcun riferimento, nemmeno accennando alla rilevanza nel presente procedimento della c.d.decreto Burlando ( d.lgs.n.422/1997).

Senza dire che detto regolamento comunitario, per espressa previsione normativa, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, ha previsto l’ultrattività dell regolamento (CEE) n. 1191/69 sopra ricordato il quale, benché abrogato è rimasto applicabile ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Ciò che esclude la rilevanza del parametro normativo richiamato dalla ricorrente in relazione alle annualità per le quali si discute nel presente procedimento- anni 2008, 2009 e 2010 - .

Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, tempestivo in relazione alla sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale in tema di pandemia - cfr. art.83 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.157 c.2 c.p.c., 195 e 345 c.p.c. in relazione all’art.360 primo comma, n.3) c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel rigettare la dedotta decadenza della parte appellante dalla facoltà di censurare il contenuto della ctu svolta in primo grado.

La Corte di appello non avrebbe indicato in quali atti erano stati evidenziati i rilievi alla relazione di c.t.u. ai sensi dell’art.195 c.p.c. né avrebbe considerato che nessuna censura era stata proposta dalla regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la mancata contabilizzazione dei contributi per maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL di categoria 2004/2007, non avendo nemmeno considerato il rinvio operato in sede di precisazione delle conclusioni alla comparsa di risposta in primo grado nella quale la stessa Regione avrebbe riconosciuto l’equivalenza dei metodi di contabilizzazione dei detti contributi.

Sicché risultava palese che la censura relativa ai contributi per rinnovi sarebbe stata per la prima volta esposta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.6, c.1 della legge quadro n.151/1981 e degli artt.49,56 e 58 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983.

La Corte di appello avrebbe errato nell’operare il calcolo del contributo chilometrico annuo spettante all’azienda, senza procedere a rideterminare entro il limite del tetto chilometrico assentito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], pari a km 1.633.000, anche i costi effettivi sopportati dall’Autoservizi la [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento del servizio.

Dalla riduzione dei chilometri ammessi a contributo sarebbe dovuta derivare una diversa percentuale dei costi effettivi da portare in detrazione rispetto al costo standardizzato, con conseguente maggiore contributo chilometrico annuo spettante all’azienda, come del resto aveva già evidenziato il c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t. di parte.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale prospetta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c.

La Corte di appello, nel compensare in parte le spese del giudizio, avrebbe errato nel ritenere parzialmente soccombente la società stessa con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, visto che la stessa aveva chiesto la condanna della regione al pagamento di quanto determinato in via istruttoria a titolo di contributi per gli anni considerati, sicché l’accoglimento della domanda sia in primo che in secondo grado avrebbe dovuto escludere la compensazione dei costi economici standardizzati del servizio così da ottenere il deficit chilometrico aziendale inferiore delle somme spettanti ad essa società.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Ed invero, le eccezioni di nullità relative al procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio - cfr. Cass.S.U. n.5624/2022-.

Nelle stessa occasione si è ritenuto che qualora le contestazioni alla c.t.u. siano state proposte oltre i termini concessi alle parti, e quindi per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare alla luce delle specifiche circostanze del caso se tale comportamento sia stato o no contrario al dovere di lealtà e probità, di cui all'articolo 88 del codice di procedura civile, e, in caso positivo di tale valutazione, tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

Ora, la sentenza impugnata è immune da vizi laddove ha esaminato le censure che la regione [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nei confronti della c.t.u. in sede di appello.

Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile ed infondato.

Ed invero, da un lato la censura, nell’ipotizzare un errore nel calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non ha fornito a questa Corte gli elementi dai quali comprendere quale fosse la voce erroneamente considerata dal giudice di appello rispetto al calcolo dallo stesso espresso per determinare il conguaglio finale spettante all’impresa di trasporto, essendosi limitata a riportare la statuizione contenuta nella sentenza per poi dedurre che la Corte di appello avrebbe dovuto “rideterminare - entro il limite del tetto chilometrico assentito dalla regione [OSCURATO:PERSONA], pari a km.1.6633.999 - anche i costi effettivi sopportati dalla Autoservizi la [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento del servizio negli anni 2008/2010”.

Aggiunge poi la ricorrente “se così avesse fatto, l’importo percentuale del 35 % dei costi effettivi, così rideterminati, da portare in detrazione dei costi economici standardizzati del servizio per ottenere il deficit chilometrico aziendale sarebbe risultato sensibilmente inferiore, derivandone un maggior deficit chilometrico aziendale e quindi un maggior contributo chilometrico annuo spettante all’azienda.” Così facendo la ricorrente evoca i parametri normativi che la sentenza impugnata avrebbe violato senza tuttavia spiegare quale delle disposizioni avrebbe disatteso la Corte di appello senza per di più consentire a questa Corte di valutare l’error iuris prospettato, laddove non si forniscono gli elementi sui quali i giudici di merito avevano determinato le voci relative al costo chilometrico standardizzato ed i ricavi ai quali fanno riferimento gli artt.6 l.n.1251 e 49 l.r.n.62.

Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato.

La Corte di appello, nel rideterminare gli oneri processuali connessi all’intero giudizio di merito, una volta accolto parzialmente l’appello e rideterminato l’importo spettante alla società la [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto di compensare le spese dei due gradi di giudizio in relazione alla riduzione degli importi originariamente determinati dal c.t.u. ai quali si era uniformato il giudice di primo grado.

Nel far ciò non ha violato alcun parametro normativo, riducendo l’importo delle spese di primo grado, posto che la società, nel riportarsi alle conclusioni raggiunte nella fase istruttoria aveva evidentemente fatto riferimento ai maggiori importi indicati dal c.t.u. che la Corte provvide successivamente a ridurre in sede di appello.

Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in caso di accoglimento parziale delladomanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole -cfr.

Cass., n.13356/2021; Cass., S.U., n. 32906/2022 -.

A tale criterio risulta essersi uniformato il giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni tanto il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

L’esito del giudizio impone la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

L’esito del giudizio impone la compensa integrale delle spese del giudizio.

Ai sensi dell'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13648/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1583/2019 depositata il03/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:PERSONA] snc, concessionaria del servizio di trasporto locale nel comune di Chieti, chiedeva al Tribunale dell’Aquila la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del conguaglio dei contributi regionali spettanti per gli esercizi 2008, 2009 e 2010. Il giudice adito accoglieva la domanda sulla base delle risultanze della disposta c.t.u. che aveva determinato il costo standardizzato ed i costi reali per il personale ed il carburante sostenuti dalla società di autotrasporti, decurtando i contributi versati dalla Regione in acconto dei ricavi presunti, condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di euro 2.360.954,73 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n.1583, pubblicata il 3.10.2019, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla regione [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza impugnata condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 1.098.821,63, oltre interessi e maggior danno. Il giudice di appello riteneva l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva conteggiato il contributo dovuto alla società sulla base delle percorrenze chilometriche effettuate dalla società e non sull’importo di percorrenza massima di km 1.633.000 annui risultante dalla delibera n.214 del 1999 del consiglio comunale di Chieti di proroga della concessione. Riteneva invece infondata la seconda censura del secondo motivo di appello relativa al computo posto a base della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva escluso di detrarre dal contributo le somme corrisposte alla società come provvidenze in occasione di rinnovi contrattuali e ad altro titolo. Secondo la Corte di appello ciò dipendeva della irretroattività della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.38/2017 che aveva introdotto l’art.56, ultimo comma della l.r.n.62/1983, dopo che era stata esclusa la retroattività della stessa disposizione per effetto dell’abrogazione dell’art.10 della l.n.38/2017 da parte dell’art.1, c.6 l.r.n.64/2017. Aggiungeva, poi, la Corte di appello che le ulteriori censure esposte dalla regione [OSCURATO:PERSONA] erano state genericamente formulate, risolvendosi in una critica alla metodologia seguita dal c.t.u. nel calcolo dei costi d’impresa, senza indicazione dei diversi risultati cui avrebbe condotto il metodo suggerito dal consulente di parte, tanto determinando il difetto di interesse quanto alla terza ed alla quinta censura espressa nel secondo motivo di appello, concernenti rispettivamente il computo dei contributi versati in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro in abbattimento del costo del personale operato dal c.t.u. e il calcolo dei rimborsi delle accise sul gasolio per autotrasporto e di altri contributi statali e regionali rivolti alla copertura di specifiche componenti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza anzidetta indicata in epigrafe, affidato a due motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] srl, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] snc, si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con l’unico complesso motivo di ricorso principale la regione [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.56 ult.c. l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983, come introdotto dalla l.r. n.38/2017 e dell’art.1, c.6 l.r. n.64/2017 e segnatamente prospetta, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione del principio del raggiungimento dell’equilibrio economico da parte dell’azienda di trasporto, previsto dall’art.49 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983 e del divieto di eccessiva compensazione in favore dell’azienda di trasporto, previsto dal Regolamento CE 1370/2007, art.3, c.2, 4, c.1, lett. b), n.6) ed allegato. Secondo la ricorrente la Corte di appello, escludendo dai costi del personale computati per determinare il costo standard gli importi nel tempo corrisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo per rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri, nemmeno portando tali contributi in detrazione dalla spettanza del deficit standard sui conguagli da erogare, avrebbe determinato una errata duplicazione delle provvidenze spettanti per la copertura dell’unico costo sofferto dalla società per il personale, ciò in violazione vuoi dell’art.349 della l.r. n.62/1983 cit., vuoi del divieto di eccessiva compensazione desumibile dal Reg. CE n.1370/2007. Va anzitutto esclusa l’inammissibilità della censura come prospettata dalla società controricorrente, ove si consideri che risulta palese dal testo della sentenza impugnata che il primo giudice ebbe ad escludere dalla determinazione dei costi sostenuti dall’impresa quelli relativi ai rinnovi contrattuali per il personale, tanto desumendosi dalla stessa c.t.u. allegata al controricorso, ove risulta espressamente che tali contributi non vennero volutamente considerati dal c.t.u. che preferì considerare i costi effettivamente sostenuti dall’impresa (cfr. pag.7 c.t.u.) Quanto al fondo della questione prospettata, la ricorrente deduce nel complesso motivo di ricorso una violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo nazionale, regionale e comunitario nella quale sarebbe incorso il giudice di appello e prima di lui il Tribunale dell’Aquila per non avere considerato, nella determinazione del costo per il personale dell’impresa, necessario ai fini della quantificazione del costo standard da considerare per la determinazione del deficit standard da compensare in favore della società esercente il trasporto urbano locale presso il comune di Chiesi i contributi corrisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per il rinnovo dei contratti previsti da diversa legislazione regionale che, a dire della ricorrente avrebbero dovuto essere computati. L’omissione operata dalla Corte di appello, sulla scorta delle risultanze espresse dal c.t.u. anche in esito ai rilievi dei consulenti di parte, avrebbe in tal modo contribuito indebitamente a far considerare virtuosa la gestione della società (abbassandone i costi) e poi determinato una duplicazione di contributi nel momento in cui quelli corrisposti nel periodo in contestazione per il rinnovo dei contratti di lavoro non sarebbero stati decurtati dal deficit standard, andando così a determinare in favore dell’impresa di trasporto una compensazione eccessiva rispetto a quella fissata a livello comunitario. Per l’esame del motivo di ricorso per cassazione appare opportuno premettere l’individuazione del quadro normativo di riferimento al cui interno si colloca il contenzioso in esame, legato alla richiesta della società esercente in regime di concessione il servizio di trasporto locale presso il comune di Chieti, di una contribuzione volta a coprire il divario fra costi e ricavi provocato dalla mancata remunerazione del servizio sulla base delle ordinarie regole di mercato nell’ambito di obblighi di servizio concernenti anche la fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell’ente regionale. In questa prospettiva, la legislazione nazionale e quella regionale- nel caso di specie quella della Regione [OSCURATO:PERSONA] – prevedono l’erogazione di contributi in favore delle imprese concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. In particolare l’art.6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione ‘…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti... Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali; c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.’ L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione. [OSCURATO:PERSONA], in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, ha introdotto l’art.49 della legge regionale n.62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, il citato art.49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”. L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze. L’art.50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a) i costi di trazione per tipo di servizio; b) il costo del personale; c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri. Secondo l’art.56 l.r. ult. cit., inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo; b) conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente. L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”. La legge regionale appena ricordata è stata abrogata dall'art. 27, L.R. 23 dicembre 1998, n. 152, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, della stessa legge, che ha così disposto: "Ultimati gli adempimenti di attuazione del sistema delle deleghe in base alle disposizioni della presente legge, gli enti locali delegati provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997 riguardanti l'affidamento dei servizi e la stipula dei contratti di servizio, compreso l'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 18 dello stesso D.Lgs. n. 422 del 1997 nei casi contemplati dalla legge. Fino alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 62del 1983 relative alla erogazione dei contributi regionali, ed alle funzioni di vigilanza, al sistema sanzionatorio." In definitiva, l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. L’oggetto del presente contenzioso ha quindi riguardato la domanda di conguaglio della società [OSCURATO:PERSONA] per i contributi di esercizio dovuti, ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.62 del 1983, in relazione alle annualità 2008, 2009 e 2010, non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativi alle relative annualità. Ora, la Corte di appello, nel disattendere una delle censure proposte dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che il computo finale del contributo come determinato dal c.t.u. - fatta salva la rimodulazione in relazione ai chilometri di percorrenza (erroneamente indicati, secondo la Corte di appello, sulla base di quelli realmente percorsi dalla società e non sulla base della delibera del consiglio comunale di Chieti che li aveva predeterminati) - andasse ridotto nella misura dei contributi versati a diverso titolo alla società e specificamente di quelli per il rinnovo del contratto dei dipendenti che lo stesso CTU aveva invece espressamente considerato sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall’impresa di trasporto -v. pagg.6 e 16 rel. di c.t.u. allegata al controricorso con ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA]-. Ciò ha ritenuto escludendo la natura retroattiva della disposizione introdotta nell’art. 56, ultimo comma della stessa legge n.62, a tenore del quale “Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri.” Tale comma aggiunto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2017, n. 38. Il comma 2 del medesimo art. 10, L.R. 27 luglio 2017, n. 38, è stato infatti abrogato dall'art. 1, comma 6, L.R. 21 dicembre 2017, n. 64, a tenore del quale "2. Gli articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale." Orbene, la censura esposta dalla Regione tende da un lato ad accreditare l’errore del giudice di appello che avrebbe escluso la natura ricognitiva di tale disposizione, in relazione al pregresso quadro normativo vigente e, per altro verso, a sostenere la contrarietà della soluzione adottata dal giudice di appello con i principi comunitari, essa determinando un doppio indebitamento, violando il principio dell’equilibrio economico posto a base dell’art.49 l.r. ult. cit., laddove avrebbe attribuito all’impresa somme maggiori di quelle necessarie per ripianare il deficit fra costi e ricavi. La censura è infondata. La Corte di appello, nel confermare l’impianto motivatorio reso dal Tribunale dell’Aquila, aveva preso in considerazione, sulla scorta delle risultanze peritali, i criteri utilizzati dalla Giunta regionale n.7786/1990 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla stregua di quanto previsto dall’art.50 l.r.n.62/1983, apportando dei correttivi e considerando i costi e le percorrenze fissate per gli anni ai quali si riferivano le richieste della parte attrice - cfr. pag.5 - 6 della rel. di c.t.u ., allegata al controricorso-. E per la determinazione del costo standard e dei costi di cui agli artt.49 e 50 l.ult. cit. ha parimenti considerato i contributi ricevuti dall’impresa per rinnovo dei contratti collettivi degli autotrasportatori. Così facendo non vi è stata alcuna violazione della disciplina che regola la concessione dei contributi. La circostanza che l’impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all’impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere. Né la corresponsione in favore dell’impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi al quale si ispira la legislazione comunitaria e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire valore ricognitivo alla disposizione regionale introdotta nell’anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all’impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate, per un verso, all’obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese che rinnovavano i contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri. Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell’un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa. Per altro verso, non può può ritenersi alcuna violazione dell’art.49 cit. che risulta pienamente rispettato, quanto all’equilibrio fra i costi standard ed i ricavi, avendo in entrambi i casi il c.t.u., come già evidenziato, preso in considerazione i costi effettivi, decurtati dei contributi per rinnovo ricevuti dall’azienda, né del quadro comunitario applicabile alla fattispecie al quale è ispirato il ricordato art. 49. Ed infatti, il legislatore comunitario, nel fissare il sistema delle compensazioni, individuava il criterio del minimo costo - art.3, par. 1 Reg. 1191/1969: Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività – poi regola mentando il sistema delle compensazioni in modo coerente a tale prospettiva, ancora una volta facendo riferimento, quanto ai costi, ad un sistema efficiente di gestione-artt.10 e 11 reg.CE ult-.cit.-. Il che mette al riparo la decisione impugnata dalle critiche sul punto esposte dalla ricorrente.Ed è appena il caso di evidenziare che il Reg.CE n.1370/2007, richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura esposta, riguarda per l'un verso le ipotesi di contratti di servizi pubblico che lo stesso Regolamento ha introdotto come modalità di regolazione dei rapporti fra enti concedenti e imprese di trasporto. Contratto che nel caso di specie non risulta concluso né fra le parti del presente giudizio né fra la società Autoservizi ed il comune di Chieti, a tanto non avendo le parti mai fatto alcun riferimento, nemmeno accennando alla rilevanza nel presente procedimento della c.d.decreto Burlando ( d.lgs.n.422/1997). Senza dire che detto regolamento comunitario, per espressa previsione normativa, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, ha previsto l’ultrattività dell regolamento (CEE) n. 1191/69 sopra ricordato il quale, benché abrogato è rimasto applicabile ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Ciò che esclude la rilevanza del parametro normativo richiamato dalla ricorrente in relazione alle annualità per le quali si discute nel presente procedimento- anni 2008, 2009 e 2010 - . Ne consegue il rigetto del ricorso principale. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, tempestivo in relazione alla sospensione dei termini disposta dalla disciplina emergenziale in tema di pandemia - cfr. art.83 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.157 c.2 c.p.c., 195 e 345 c.p.c. in relazione all’art.360 primo comma, n.3) c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel rigettare la dedotta decadenza della parte appellante dalla facoltà di censurare il contenuto della ctu svolta in primo grado. La Corte di appello non avrebbe indicato in quali atti erano stati evidenziati i rilievi alla relazione di c.t.u. ai sensi dell’art.195 c.p.c. né avrebbe considerato che nessuna censura era stata proposta dalla regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la mancata contabilizzazione dei contributi per maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL di categoria 2004/2007, non avendo nemmeno considerato il rinvio operato in sede di precisazione delle conclusioni alla comparsa di risposta in primo grado nella quale la stessa Regione avrebbe riconosciuto l’equivalenza dei metodi di contabilizzazione dei detti contributi. Sicché risultava palese che la censura relativa ai contributi per rinnovi sarebbe stata per la prima volta esposta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.6, c.1 della legge quadro n.151/1981 e degli artt.49,56 e 58 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.62/1983. La Corte di appello avrebbe errato nell’operare il calcolo del contributo chilometrico annuo spettante all’azienda, senza procedere a rideterminare entro il limite del tetto chilometrico assentito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], pari a km 1.633.000, anche i costi effettivi sopportati dall’Autoservizi la [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento del servizio. Dalla riduzione dei chilometri ammessi a contributo sarebbe dovuta derivare una diversa percentuale dei costi effettivi da portare in detrazione rispetto al costo standardizzato, con conseguente maggiore contributo chilometrico annuo spettante all’azienda, come del resto aveva già evidenziato il c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t. di parte. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale prospetta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. La Corte di appello, nel compensare in parte le spese del giudizio, avrebbe errato nel ritenere parzialmente soccombente la società stessa con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, visto che la stessa aveva chiesto la condanna della regione al pagamento di quanto determinato in via istruttoria a titolo di contributi per gli anni considerati, sicché l’accoglimento della domanda sia in primo che in secondo grado avrebbe dovuto escludere la compensazione dei costi economici standardizzati del servizio così da ottenere il deficit chilometrico aziendale inferiore delle somme spettanti ad essa società. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Ed invero, le eccezioni di nullità relative al procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio - cfr. Cass.S.U. n.5624/2022-. Nelle stessa occasione si è ritenuto che qualora le contestazioni alla c.t.u. siano state proposte oltre i termini concessi alle parti, e quindi per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare alla luce delle specifiche circostanze del caso se tale comportamento sia stato o no contrario al dovere di lealtà e probità, di cui all'articolo 88 del codice di procedura civile, e, in caso positivo di tale valutazione, tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. Ora, la sentenza impugnata è immune da vizi laddove ha esaminato le censure che la regione [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nei confronti della c.t.u. in sede di appello. Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile ed infondato. Ed invero, da un lato la censura, nell’ipotizzare un errore nel calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non ha fornito a questa Corte gli elementi dai quali comprendere quale fosse la voce erroneamente considerata dal giudice di appello rispetto al calcolo dallo stesso espresso per determinare il conguaglio finale spettante all’impresa di trasporto, essendosi limitata a riportare la statuizione contenuta nella sentenza per poi dedurre che la Corte di appello avrebbe dovuto “rideterminare - entro il limite del tetto chilometrico assentito dalla regione [OSCURATO:PERSONA], pari a km.1.6633.999 - anche i costi effettivi sopportati dalla Autoservizi la [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento del servizio negli anni 2008/2010”. Aggiunge poi la ricorrente “se così avesse fatto, l’importo percentuale del 35 % dei costi effettivi, così rideterminati, da portare in detrazione dei costi economici standardizzati del servizio per ottenere il deficit chilometrico aziendale sarebbe risultato sensibilmente inferiore, derivandone un maggior deficit chilometrico aziendale e quindi un maggior contributo chilometrico annuo spettante all’azienda.” Così facendo la ricorrente evoca i parametri normativi che la sentenza impugnata avrebbe violato senza tuttavia spiegare quale delle disposizioni avrebbe disatteso la Corte di appello senza per di più consentire a questa Corte di valutare l’error iuris prospettato, laddove non si forniscono gli elementi sui quali i giudici di merito avevano determinato le voci relative al costo chilometrico standardizzato ed i ricavi ai quali fanno riferimento gli artt.6 l.n.1251 e 49 l.r.n.62. Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare gli oneri processuali connessi all’intero giudizio di merito, una volta accolto parzialmente l’appello e rideterminato l’importo spettante alla società la [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto di compensare le spese dei due gradi di giudizio in relazione alla riduzione degli importi originariamente determinati dal c.t.u. ai quali si era uniformato il giudice di primo grado. Nel far ciò non ha violato alcun parametro normativo, riducendo l’importo delle spese di primo grado, posto che la società, nel riportarsi alle conclusioni raggiunte nella fase istruttoria aveva evidentemente fatto riferimento ai maggiori importi indicati dal c.t.u. che la Corte provvide successivamente a ridurre in sede di appello. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in caso di accoglimento parziale delladomanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole -cfr. Cass., n.13356/2021; Cass., S.U., n. 32906/2022 -. A tale criterio risulta essersi uniformato il giudice di appello. Sulla base di tali considerazioni tanto il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. L’esito del giudizio impone la compensazione integrale delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. PQM Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese. L’esito del giudizio impone la compensa integrale delle spese del giudizio. Ai sensi dell'ar
Sentenza Cassazione n. 09203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris