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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 28497/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4674/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

BRESCIA n. 4478/2019depositata il 12/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. titolare di una centrale idroelettrica, insistente in parte sul territorio del Comune di Averara, e corrispondentemente accatastato con attribuzione di rendita nel catasto di detto Comune dal 2014, composta tra l’altro dalla diga di Valmora e dal bacino di Valmora, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto legittimi gli avvisi comunale di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, notificati alla società il 30 dicembre 2014;

2. il Comune resisteva con controricorso;

3. in data 3 ottobre 2023, le parti hanno depositato atto in cui hanno dato conto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia;

4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate;

5. non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale il ricorrente rimasto soccombente è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, posto che tale misura, prevista per i casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, ha carattere lato sensu sanzionatorio e non è pertanto applicabile (mediante interpretazione estensiva o analogica) al di fuori di tali casi; PQM dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4674/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4478/2019depositata il 12/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. titolare di una centrale idroelettrica, insistente in parte sul territorio del Comune di Averara, e corrispondentemente accatastato con attribuzione di rendita nel catasto di detto Comune dal 2014, composta tra l’altro dalla diga di Valmora e dal bacino di Valmora, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto legittimi gli avvisi comunale di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, notificati alla società il 30 dicembre 2014; 2. il Comune resisteva con controricorso; 3. in data 3 ottobre 2023, le parti hanno depositato atto in cui hanno dato conto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia; 4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate; 5. non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale il ricorrente rimasto soccombente è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, posto che tale misura, prevista per i casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, ha carattere lato sensu sanzionatorio e non è pertanto applicabile (mediante interpretazione estensiva o analogica) al di fuori di tali casi; PQM dich
Sentenza Cassazione n. 28497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris