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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 576/1987

ECLI:IT:COST:1987:576
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Il pretore di Saluzzo, con ordinanza del 13 gennaio 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nell'ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione dell'immobile oggetto del rapporto.

In tal caso, secondo il giudice a quo, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il corrispettivo dell'incremento di valore che essa ha conseguito grazie all'avviamento commerciale.

Il giudice a quo muove dal presupposto che anche nell'ipotesi di completo perimento della cosa locata permanga l'obbligo del locatore di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui detta norma, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell'immobile oggetto della stessa.

Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata questione, non può essere accettata.

Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile, infatti, consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni.

Anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente, per "l'inerenza all'immobile locato" propria del valore d'avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il pretore di Saluzzo, con ordinanza del 13 gennaio 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nell'ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione dell'immobile oggetto del rapporto. In tal caso, secondo il giudice a quo, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il corrispettivo dell'incremento di valore che essa ha conseguito grazie all'avviamento commerciale. Il giudice a quo muove dal presupposto che anche nell'ipotesi di completo perimento della cosa locata permanga l'obbligo del locatore di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui detta norma, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell'immobile oggetto della stessa. Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata questione, non può essere accettata. Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile, infatti, consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni. Anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente, per "l'inerenza all'immobile locato" propria del valore d'avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI