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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 07163/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6635-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 402/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.6635/2022 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC Rilevato che 1.la Corte di Appello di Ancona ha confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda proposta dalla società Rivacold dideclaratoria della legittimità di sanzione disciplinare conservativa applicata al dipendente [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi; controparte ha resistito con controricorso;

3. successivamente l e parti hanno de positato atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso per cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio; Considerato che 1.la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo exart. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, come nel caso di specie; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, avendo le parti regolate le stesse con compensazione; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma,nell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6635-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 402/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.6635/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC Rilevato che 1.la Corte di Appello di Ancona ha confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda proposta dalla società Rivacold dideclaratoria della legittimità di sanzione disciplinare conservativa applicata al dipendente [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3. successivamente l e parti hanno de positato atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso per cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio; Considerato che 1.la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo exart. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, come nel caso di specie; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, avendo le parti regolate le stesse con compensazione; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma,nell’
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