CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 10799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale, iscritto al n. 4025/2024 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Nell’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha indicato il difensore degli allora controricorrenti come l’avv. “[OSCURATO:PERSONA]”. Invece, da tutti gli atti del giudizio di legittimità risulta che egli si chiami “[OSCURATO:PERSONA]”. Sussistono quindi gli estremi dell’errore materiale, che va pertanto OGGETTO: ERRORE MATERIALEcorretto. Nessun rilievo ostativo ha la mancata notifica dell’istanza di correzione, posto che essa può avvenire anche d’ufficio (art. 391 bis c.p.c.). P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021 , sia corretta, nel senso che laddove compare come difensore dei controricorrenti l’avv. “[OSCURATO:PERSONA]” si deve intendere “[OSCURATO:PERSONA]”. Si annoti sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione la