CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 22346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 novembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di. Milano di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Milano il 23 gennaio 2025), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e io ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione e euro 1800 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione fra il reato su indicato e quelli già giudicati con sentenza n. 59/2025 emessa 1'8 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano, irrevocabile il 24 gennaio 2025 (commessi il 3 giugno 2024 e il 17 ottobre 2024), è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliato dalla Corte di appello e disatteso con argomenti coerenti. Dopo che il Tribunale aveva dato atto che non vi erano i presupposti per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso, in quanto i fatti rappresentavano espressione di uno stile di vita, la Corte di appello ha ribadito che non era ravvisabile una deliberazione iniziale unitaria, in quanto per i fatti di cui alla prima sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva sofferto un periodo di detenzione che aveva rappresentato una controspinta. Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Rv. 154732). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.M