CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 20135/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al 26556-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 3024/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 3021/2021 del 18 maggio 2021 pronunciato dal Tribunale di Milano nel giudizio tra la predetta parte e [OSCURATO:PERSONA] avente RG n. 32752/2020; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cui ha rappresentato che «il ricorso de quo - notificato il 17.10.2021, ma datato 14.6.2021 - è il medesimo ricorso ex art. 42 c.p.c. datato 14.6.2021 che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... poi iscritto a ruolo con il n. 22914/2021»; risulta, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo per l'eventuale riunione o trattazione congiunta dei ricorsi, ove ne risultino sussistenti i presupposti, P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione il