CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 18234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 17/02/2921, il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del 17/04/2019 con la quale il Giudice di pace di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il processo veniva rinviato a quella del 17/03/2021, mentre, in realtà, il processo è stato trattato e definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di tutte le parti. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo fu rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove, in realtà, è stato poi trattato e definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'assenza di tutte le parti. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?uto Pezzullo IL ( ( [OSCURATO:PERSONA] IN e CEL