CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 04683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2016 del [OSCURATO:PERSONA] di CITTA' [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Città di Castello ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sebbene richiesto, al diniego di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, non essendo inammissibili tutti i motivi di ricorso ad esso correlato, è estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado, anche calcolati 201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigliere nsore Il Presidente