CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, posto che in data 13 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Taranto revocò la misura dell'affidamento in prova in casi particolari per gravi violazioni. Ha così fatto applicazione della regola di preclusione di cui all'art. 58-quater I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale ha errato nel provvedere in assenza di contraddittorio sul presupposto della manifesta infondatezza della richiesta, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il divieto triennale ex art. 58-quater ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha errato nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento al disposto di cui all'art. 58-quater ord. pen., atteso che la regola della preclusione alla concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni non si applica ove la revoca abbia riguardato la misura dell'affidamento in prova per casi particolari. 3. É stato di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il divieto triennale ex art. 58-quater ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure pregiudicanti di cui al comma 2 dell'art. 58-quater cit., in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune - Sez. 1, n. 17821 del 11/3/2021, Rv. 281359; v., in precedenza, Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 277736; Sez. 1, n. 26010 del 06/07/2020, Rv. 279527; Sez. 1, n. 24099 del 4/3/2021, Rv. 281557. 4. Il provvedimento assunto in assenza di contradditorio va dunque annullato appunto perché, mancando i presupposti della dichiarazione di inammissibilità, ha leso i diritti di intervento delle parti, e va disposto il rinvio perché, come precisato da Sez. 1, n. 6117 del 1/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524, "nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. peri. (Fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità de plano dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen." Il rinvio va disposto, ovviamente, in favore non dello stesso organo che ha emesso il provvedimento cassato, perché privo, per le ragioni dette, di potere decisorio, ma del Tribunale di sorveglianza di Lecce, perché provveda all'esame della richiesta di misure alternative proposta da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Leccè. Così deciso, il 18 febbraio 2022. Il [OSCURATO:PERSONA] lier