CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/11/2021 della Corte d'appello di Caltanisetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato, senza rinvio, con i provvedimenti consequenziali, ovvero con rinvio, al giudice che dovrà procedere, disponendo ogni altro adempimento di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di Caltanisetta ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso Fazzi era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, a fine di evasione, omesso di presentare sia la dichiarazione di imposta relativa all'anno 2011, così omettendo di dichiarare operazioni imponibili attive paro a euro 269.000,00 e un'imposta sui redditi di euro 108.840,00, sia quella relativa all'anno 2012, in tal modo omettendo di dichiarare ulteriori operazioni imponibili pari a euro 172.500,00 e una conseguente imposta sui redditi pari a euro 67.345,00; in [OSCURATO:PERSONA], il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013). Nel disattendere l'impugnazione dell'imputato la Corte d'appello ha richiamato il consolidato principio interpretativo secondo cui la provenienza illecita delle somme pervenute nel patrimonio dell'imputato non lo esime dagli obblighi dichiarativi previsti dalle leggi tributarie, e ha sottolineato la partecipazione del ricorrente alle condotte truffaldine generatrici dei profitti non dichiarati e l'assenza di prove circa le modalità e i criteri della loro ripartizione tra i correi, con la conseguente imputabilità di tutto il profitto al patrimonio dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/20000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa all'accertamento della effettiva percezione da parte del ricorrente di proventi derivanti da condotte illecite e alla conseguente configurabilità della violazione del corrispondente obbligo dichiarativo. Ha esposto che le truffe contestategli in altro procedimento penale riguardavano mutui bancari conseguiti illecitamente con il concorso di un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che consentiva l'erogazione di finanziamenti a favore di diversi soggetti concorrenti nelle truffe, da cui derivavano i proventi illeciti oggetto della contestazione del reato tributario, in relazione al quale però non era stato dimostrato che il ricorrente fosse stato l'unico ed esclusivo beneficiario delle somme erogate dalla banca, che, invece, era logico presumere fossero state suddivise tra i partecipi di ogni truffa, con la conseguenza che in tal caso non sarebbe stata superata la soglia di punibilità stabilita per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestatogli. Inoltre, tali truffe non erano state accertate, in quanto nei confronti di tutti gli altri imputati era stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sentenza di non doversi procedere per prescrizione e nei confronti del ricorrente analoga pronuncia era stata adottata dalla Corte d'appello di Caltanisetta, con la conseguenza che difettava anche la prova dei reati presupposto, da cui sarebbero derivati i ricavi non dichiarati. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, con riferimento alla prova dell'effettiva percezione di redditi illeciti da parte del ricorrente e alla successiva loro omessa dichiarazione, non essendo stato accertato che il ricorrente si fosse appropriato di tutte le somme erogate dalla banca, in quanto nel corso dell'accertamento fiscale svolto a carico del ricorrente gli operanti della Guardia di Finanza si erano limitati a recepire quanto emerso nel procedimento penale per le truffe realizzate nei confronti della banca, senza accertare se e in quale misura il ricorrente si fosse effettivamente appropriato delle somme erogate dalla banca, benché le operazioni di mutuo fossero state seguite dal funzionario di banca [OSCURATO:PERSONA] e i beneficiari delle erogazioni da parte della banca mutuante fossero dei terzi, coimputati, nei confronti di alcuni dei quali (Perticaro e Comito) la banca aveva agito civilmente per la restituzione di tali somme, a dimostrazione del fatto che le stesse non erano state percepite dal ricorrente. Ha lamentato anche l'omessa considerazione delle prove a discarico, dalle quali era emerso che il ricorrente, proprio negli anni 2011 e 2012, si era trovato in difficoltà finanziarie, e anche il mancato accertamento del dolo specifico di evasione, necessario per la configurabilità del reato ascrittogli. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sottolineando il mancato accertamento della quota di profitto illecito effettivamente percepita dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I rilievi formulati con entrambi i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in considerazione della loro sovrapponibilità, essendo entrambi volti a contestare l'accertamento dell'esatto ammontare dei redditi di provenienza illecita effettivamente percepiti dal ricorrente, sulla base del rilievo che tale accertamento sarebbe stato fondato su una insufficiente considerazione delle modalità di realizzazione delle truffe e della partecipazione alle stesse anche di altri soggetti, sono riproduttivi dei motivi di appello, con i quali erano state sollevate identiche censure, sostanzialmente replicate con il ricorso per cassazione, e sono privi di reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale tali censure sono state disattese e respinte, e risultano, dunque inammissibili. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Dette censure, inoltre, oltre che volte a sindacare un accertamento di fatto, e cioè quello relativo ai redditi effettivamente conseguiti dal ricorrente negli anni d'imposta oggetto delle contestazioni, accertamento che, nel disattendere gli identici rilievi sollevati con l'impugnazione di merito, è stato adeguatamente giustificato dalla Corte d'appello e non è, dunque, rivisitabile in sede di legittimità, tantomeno sul piano della lettura delle risultanze istruttorie (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716), sono, comunque, manifestamente infondate. Nel disattendere gli identici rilievi sollevati con l'atto d'appello la Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente era stato il principale beneficiario delle operazioni illecite, ossia dei finanziamenti ottenuti indebitamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa con la collaborazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che presso tale banca lavorava, essendo ciò stato accertato dalla sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta che le operazioni creditizie fraudolente, formalmente a favore di terzi, erano, in realtà, a beneficio del Fazzi, che essendo stato dichiarato fallito non avrebbe potuto stipulare contratti di mutuo con la banca, ai quali quindi faceva intervenire, con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], dei terzi quali prestanome, rimanendo però l'effettivo beneficiario di dette operazioni. La Corte territoriale ha anche sottolineato l'irrilevanza delle azioni civili intraprese dalla banca nei confronti dei formali beneficiari di tali finanziamenti, il cui rilievo è stato ribadito anche con il ricorso per cassazione, evidenziando che le operazioni illecite erano state realizzate nell'interesse del Fazzi, che ne era stato il principale beneficiario, e anche di quanto dichiarato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Sperlinga, a proposito delle difficoltà finanziarie del ricorrente negli anni d'imposta in contestazione, trattandosi di circostanza inidonea a escludere il conseguimento da parte del ricorrente dei profitti illeciti oggetto della contestazione tributaria. Si tratta di considerazioni logiche e idonee a giustificare l'affermazione della percezione dei profitti illeciti da parte del ricorrente, che questi ha censurato, oltre che ribadendo i motivi di gravame, sul piano delle valutazioni di merito, ossia della sufficienza degli elementi a disposizione per poter ritenere provata detta percezione e della logicità della loro considerazione da parte dei giudici di merito, dunque, come ricordato, in modo non consentito nel giudizio di legittimità. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa