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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38165/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in oridne al trattamento sanzionatorio, risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con P procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in oridne al trattamento sanzionatorio, risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con P procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris