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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1988

Cassazione n. 20807/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenul:o [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Tricorni, lamentando che in relazione al motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello aveva fornito una motivazione illogica, visto che nell'atto di appello si era evidenziato che la sentenza di primo grado non aveva concesso il beneficio senza fornire alcuna argomentazione e nessuna risposta era stata fornita nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigaziòne del trattamento sanzionatorio; (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); poiché nessuna argomentazione è stata portata in base alla quale la ricorrente sarebbe stata meritevole del beneficio, si deve ritenere corretta la decisione della Corte di appello.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Y 2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenul:o [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Tricorni, lamentando che in relazione al motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello aveva fornito una motivazione illogica, visto che nell'atto di appello si era evidenziato che la sentenza di primo grado non aveva concesso il beneficio senza fornire alcuna argomentazione e nessuna risposta era stata fornita nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigaziòne del trattamento sanzionatorio; (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); poiché nessuna argomentazione è stata portata in base alla quale la ricorrente sarebbe stata meritevole del beneficio, si deve ritenere corretta la decisione della Corte di appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Y 2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Gi
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