CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 813/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Buozzi, n. 99, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona dei curatori p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Messina n. 7673/18, depositato il 29 no- vembre 2018. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 29 novembre 2018, il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta dalla BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad og- getto l'ammissione al passivo di un importo di Euro 1.384.556,66, a titolo di residuo credito derivante da un contratto di leasing stipulato il 27 giugno 2007 tra l'opponente e la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della società fallita, ed avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto. Richiamata la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, considerata ancora operante, in quanto recepita dall'art. 72-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il Tribunale ha ritenuto che il contratto in questione fosse riconducibile alla seconda fattispecie, dal momento che l'ammontare complessivo dei canoni previsti era pari al prezzo di acquisto maggiorato di un'ulteriore somma che rappresentava il rendimento riconosciuto alla conce- dente, ed il prezzo di opzione risultava di gran lunga inferiore al valore residuo del bene, pari ad Euro 1.200.000,00. Ha affermato pertanto che la risoluzione del contratto era assoggettata in via analogica alla disciplina dettata dall'art.1526 cod. civ., per effetto della quale dovevano considerarsi travolte tutte le prestazioni eseguite in epoca anteriore, salva la possibilità di riconoscere un equo compenso al concedente. Ha tuttavia rilevato che la relativa richiesta era stata avanzata per la prima volta in sede di opposizione, e l'ha dichiarata pertanto inammissibile, evidenziando la natura impugnatoria del giudizio, ri- tenuta idonea ad escludere la proponibilità di domande nuove. 2. Avverso il predetto decreto la BNP Paribas ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione o la falsa applicazione dell'art. 1, commi 136-140, della legge 4 agosto 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 2017, n. 124, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto Data pubblicazione 18/05/2022 che il contratto fosse alternativamente qualificabile come leasing di godi- mento o leasing traslativo, senza tener conto della disciplina introdotta dalla predetta legge, la quale ha comportato il superamento di tale dicotomia, for- nendo una definizione univoca della locazione finanziaria e regolando in modo unitario la risoluzione del contratto, con la conseguente esclusione dell'appli- cabilità in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. 1.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, la questione sollevata dalla ricorrente ha costituito oggetto di orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità, riguardanti princi- palmente la possibilità di estendere la disciplina dello scioglimento del con- tratto di leasing dettata dall'art. 72-quater della legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, alla risoluzione per inadempimento verificatasi anteriormente alla dichiara- zione di fallimento, nonché l'applicabilità della disciplina unitaria introdotta dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 ai contratti di leasing risoltisi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. L'indirizzo maggioritario, al quale si è uniformato il decreto impugnato, limitava infatti l'operatività dell'art. 72-quater cit. alla sola ipotesi in cui il contratto di leasing fosse ancora pendente alla data della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, ritenendo che, ove lo stesso si fosse già risolto in precedenza, conservasse invece validità la distinzione tra leasing di godi- mento (avente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, del quale i canoni rappresentano il corrispettivo, risultando meramente marginale ed accessoria la previsione del trasferimento del bene alla scadenza, dietro pa- gamento del prezzo di opzione) e leasing traslativo (indirizzato anche al tra- sferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo dello stesso alla scadenza del contratto, notevolmente superiore al prezzo di opzione), con la conseguente affermazione secondo cui soltanto per quest'ultimo può trovare applicazione, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la vendita con riserva di proprietà (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/2018, n. 4698; 15/09/2017, n. 21476; 9/02/2016, n. 2538). Alcune pronunce più recenti, facendo leva proprio sull'unitarietà della di- 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 sciplina introdotta dalla legge n. 124 del 2017 e su altri interventi legislativiData pubblicazione 18/05/2022 settoriali, avevano invece ritenuto che la predetta distinzione dovesse consi- derarsi ormai superata, non solo per i contratti assoggettati ratione temporis alla predetta legge, ma anche, in virtù di un'interpretazione storico-evolutiva della disciplina previgente, anche per quelli risoltisi in precedenza, i cui effetti non potessero reputarsi esauriti, per non essere ancora intervenuta una sen- tenza passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 28/10/2019, n. 27545; 20/08/ 2019, n. 18545; 29/03/2019, n. 8980). La questione è stata pertanto rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte, che l'hanno risolta mediante l'enunciazione del principio di di- ritto secondo cui la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, e trova quindi applicazione ai soli contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell'utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimangono valide la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la conseguente as- soggettabilità di quest'ultimo, in via analogica, alla disciplina di cui all'art.1526 cod. civ., restando invece esclusa l'applicabilità dell'art. 72-quater della legge fall., rispetto al quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né può pervenirsi in via interpretativa ad un'applicazione retroattiva della legge n. 124 cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 29/01/2021, nn. 2142 e 2143; 28/01/2021, n. 2061). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l'art. 1, commi 136- 140, della legge n. 124 del 2017 ha fornito una tipizzazione legale del con- tratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria, fa- cendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quello traslativo, b) la disciplina da esso introdotta non ha efficacia retroattiva, non recando un'espressa previsione in tal senso e non configurandosi come interpretazione autentica di un assetto legale preesistente, c) in assenza di una disciplina intertemporale, tale disciplina si applica anche ai contratti di leasing conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore, a condizione che, a quest'ultima 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 data, non si siano ancora verificati i presupposti della risoluzione per inadem- pimento dell'utilizzatore, d) i commi 137 e 138, prevedendo una tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento, costituiscono infatti norme impera- tive che comportano l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa apposta ai contratti di leasing in corso per i quali non si siano ancora verificati i presupposti della risoluzione, e) essi non possono quindi trovare applica- zione ai contratti di leasing in cui si siano già verificati, prima della loro entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, essendo stata già proposta la relativa domanda giudiziale o avendo il conce- dente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva, f) per tali con- tratti, non è prospettabile un'applicazione analogica dell'art. 72-quater della legge fall., trattandosi di una norma eccezionale, avente valenza e portata endoconcorsuale, che presuppone lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel mo- mento, g) per i contratti di leasing sottratti all'applicazione della nuova disci- plina, resta pertanto valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con la connessa limitazione a quest'ultimo dell'applicabilità in via analogica della disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. Alla stregua di tali considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita censura il decreto impugnato, nella parte in cui, ribadita la perdurante validità della distinzione tra leasing di go- dimento e leasing traslativo, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 72- quater della legge fall., ha ricondotto la fattispecie alla seconda figura, affer- mando quindi l'applicabilità in via analogica dell'art. 1526 cod. civ.: è rimasto infatti incontestato l'accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui il con- tratto stipulato tra la ricorrente e la dante causa della società fallita, nel quale quest'ultima era subentrata, presentava una causa prevalentemente trasla- tiva, prevedendo un ammontare complessivo dei canoni pari al prezzo di ac- quisto del bene concesso in godimento, oltre un ulteriore importo riconosciuto al concedente a titolo di rendimento, nonché un prezzo di opzione che, in quanto notevolmente inferiore al valore residuo del bene alla scadenza del contratto, induceva a presumere che l'importo dei canoni inglobasse anche parte del corrispettivo dovuto per l'acquisto. Risulta d'altronde pacifico che il 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 fallimento, dichiarato con sentenza del 1° marzo 2013, è intervenuto succes-Data pubblicazione 18/05/2022 sivamente alla risoluzione del contratto di leasing, verificatasi fin dal 4 marzo 2009, per effetto della lettera inviata alla società utilizzatrice, con cui la con- cedente ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, sicché deve escludersi, nella specie, l'ope- ratività non solo della disciplina dello scioglimento dettata dall'art. 72-quater della legge fall., già vigente alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche di quella introdotta dall'art. 1 della legge n. 124 del 2017, entrato in vigore in epoca ampiamente successiva alla risoluzione del contratto. Vanno conseguentemente condivise anche le conclusioni cui è pervenuto il decreto impugnato, secondo cui la predetta risoluzione aveva comportato il travolgi- mento di tutte le prestazioni eseguite in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto contrattuale, ferma restando la possibilità di riconoscere al conce- dente l'equo compenso di cui all'art. 1526, primo comma, cod. civ., subordi- natamente alla proposizione di un'espressa domanda in sede d'insinuazione al passivo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 56 della legge fall. e dell'art. 1526 cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver qualificato come domanda nuova l'eccezione di compensazione da essa sollevata in via subordinata e per averla conseguen- temente dichiarata inammissibile, senza considerare che la proposizione della stessa era stata preannunciata in sede di verificazione del passivo, a seguito del richiamo del curatore all'art. 1526 cod. civ., e che nel giudizio di opposi- zione allo stato passivo non operano le preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è infondato. La dichiarazione d'inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'e- quo compenso, in quanto proposta per la prima volta con il ricorso in opposi- zione, è stata infatti giustificata correttamente dal Tribunale mediante il ri- chiamo al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, retto dal principio d'immutabilità della domanda, esclude la possibilità d'in- trodurre domande nuove o modificazioni sostanziali della domanda avanzata 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 in sede d'insinuazione al passivo (cfr. Cass., Sez. I, 24/02/2022, n. 6279; Cass., Sez. VI, 3/11/2017, n. 26225; 21/09/2017, n. 22006). Nel contestare l'applicabilità di tale principio, la ricorrente non solo non è in grado di dimostrare di avere avanzato la predetta domanda nella fase svol- tasi dinanzi al Giudice delegato, ma ammette di essersi limitata in quella sede a preannunciare la propria intenzione di eccepire, nel caso in cui il curatore avesse chiesto la restituzione dei canoni versati, la compensazione del rela- tivo credito con quello avente ad oggetto l'equo compenso ed il risarcimento del danno, astenendosi comunque dal precisare se tale controcredito fosse stato specificamente indicato, e lasciando anzi intendere di non aver provve- duto alla relativa quantificazione, asseritamente desumibile dalle condizioni generali di contratto. La genericità di tale richiamo deve ritenersi incompatibile con la portata degli oneri di allegazione posti a carico del concedente che, in caso di falli- mento dell'utilizzatore, intenda insinuare al passivo i crediti per l'equo com- penso ed il risarcimento dei danni vantati, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., a seguito della risoluzione del contratto di leasing traslativo: come già ripetu- tamente affermato da questa Corte, infatti, la domanda di ammissione al pas- sivo dei predetti crediti dev'essere corredata da tutte le indicazioni prescritte dall'art. 93, terzo comma, della legge fall. (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4698), in particolare dalla specificazione dell'importo che s'intende insinuare al passivo, la cui determinazione, per quanto riguarda il risarcimento del danno, postula anche l'indicazione della somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene restituito dall'utilizzatore ovvero l'allegazione alla domanda di una stima attendibile del valore attuale di mercato del bene, in modo tale da porre il Giudice delegato in condizione di valutare il pregiudizio effettivamente subìto dal concedente e di procedere, se necessario, alla ridu- zione ad equità della penale eventualmente pattuita (cfr. Cass., Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 813/2019 Numero sezionale 290/2022 Numero di raccolta generale 15986/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 27/01/2022 Il Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e