CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella emessa il 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Brindisi che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da più colpi di fucile (capo C), fatto commesso il 23 settembre 2006, nonché del delitto di tentato omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli attinto da numerosi colpi di arma da fuoco (capo I) e dei reati di detenzione e porto di detta arma (capi G e H), fatti commessi l'll maggio 2011, con la recidiva reiterata, specifica, i nfraqui nquenna le. Esclusa la possibilità di unificare i due tentati omicidi per continuazione, ritenuto detto vincolo invece sussistente tra il tentato omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e i reati di detenzione e porto dell'arma con cui lo stesso fu realizzato, infine riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per il reato sub C) e a quella di undici anni di reclusione per i reati sub G), H) ed I). L'imputato è stato dichiarato delinquente abituale e nei suoi riguardi è stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza personale dell'assegnazione alla colonia agricola o a una casa lavoro per la durata di due anni. 2. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, entrambi i fatti di sangue andavano ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto all'attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA] - raggiunto, mentre si trovava al lavoro in un mercato rionale, da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un soggetto giunto a bordo di un ciclomotore e con il volto coperto da un casco integrale - lo si è ritenuto certamente riconducibile alla condotta del ricorrente e ispirato da motivi passionali, trattandosi di un'azione ritorsiva indotta dalla gelosia che quest'ultimo nutriva nei riguardi della vittima per avere appreso della relazione extraconiugale che, durante la sua detenzione, la moglie [OSCURATO:PERSONA] aveva con questi intrattenuto. Numerosi, precisi, gravi e convergenti gli indizi ritenuti a fondamento della condanna, costituiti in primo luogo dal contenuto d'intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali è emerso che, in epoca coeva al fatto, il ricorrente aveva la disponibilità di una pistola a tamburo calibro 38, compatibile con i proiettili che avevano attinto la vittima.In secondo luogo è stato accertato che, nei giorni immediatamente successivi al fatto, [OSCURATO:PERSONA] utilizzò due rifugi e nel primo, la 'casa-covo', occultò una serie di oggetti, tra i quali il casco indossato al momento dell'agguato e la pistola adoperata per realizzarlo. E' inoltre emerso che, successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], questi e [OSCURATO:PERSONA] - come cristallizzato in una pletora di captazioni, riportate testualmente nelle sentenze di merito - si accordarono affinché la donna provvedesse all'occultamento e alla distruzione degli oggetti impiegati per compiere l'attentato, nonché ipotizzarono una possibile strategia per minare l'attendibilità del Greco nel caso in cui avesse espressamente accusato [OSCURATO:PERSONA] dell'agguato ai suoi danni. Infine, sono stati valorizzati alcuni passaggi delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e i familiari (moglie e fratello Giuseppe) in occasione delle quali il primo aveva ammesso la paternità del gesto, descrivendo i vari momenti di un attentato compiuto, con un'arma da fuoco, all'interno di un mercato in modo del tutto sovrapponibile, per dinamica e luogo, all'agguato al Greco. I giudici di merito hanno ritenuto la condotta sorretta dalla deliberata volontà di attentare alla vita della vittima e aggravata della premeditazione, desunta dalle modalità dell'agguato che - si è specificato - era stato compiuto sfruttando l'occasione propizia (la vittima era impegnata nell'attività lavorativa), attraverso una serie di accorgimenti finalizzati a travisare il volto dell'agente, nonché con l'organizzato impiego di un ciclomotore che gli avrebbe consentito una agevole fuga. 2.2. Quanto al tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], la riconducibilità al ricorrente è stata fondata sulla confessione stragiudiziale costituita dal contenuto di plurimi colloqui da questi intrattenuti, mentre era in carcere, con la moglie e con il fratello Giuseppe. Tali ammissioni hanno trovato ampio riscontro in dati obiettivi cristallizzati nelle investigazioni e, segnatamente, nella coincidenza del mezzo adoperato (arma da fuoco) e nelle parti del corpo della vittima attinte dai colpi esplosi. E' stata inoltre individuata la causale di tale azione aggressiva, costituita da un dichiarato risentimento di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del congiunto, ritenuto autore del furto di un motociclo di proprietà del ricorrente; risentimento espresso in più conversazioni nelle quali egli manifestava l'intento di progettare la sua uccisione, affermando che, questa volta, non avrebbe fallito. Anche tale secondo episodio è stato ritenuto sorretto da dolo diretto e aggravato della premeditazione, quest'ultima inferita dalle modalità dell'agguato, preceduto da un appostamento in prossimità dell'abitazione della vittima.3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova della commissione di tutti i reati e della completezza della motivazione. La difesa stigmatizza la sostanziale assenza dei motivi della decisione che la Corte territoriale - dopo aver fatto largo uso della motivazione per relationem e avere passivamente trascritto il contenuto delle conversazioni poste a fondamento della condanna - ha relegato a poche, ripetitive affermazioni. Sono state, di contro, trascurate o sbrigativamente superate evenienze emergenti dal complesso investigativo, sebbene evidenziate nell'atto di appello. In particolare, la sentenza impugnata risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: 1) al movente del delitto ai danni del Greco. Si ritiene provata una relazione adulterina intrattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la vittima, nonostante tanto il colloquio in carcere del 6 agosto 2011, quanto le missive indirizzate dal ricorrente alla moglie, pur avendo a oggetto il tema dell'infedeltà coniugale, non contengano alcun riferimento alla persona del Greco e nonostante la causale passionale sia stata espressamente esclusa dalla sovrintendente Signorino, che ha ammesso che l'affermata gelosia del [OSCURATO:PERSONA] era frutto di una propria valutazione personale. La Corte territoriale, nel tentativo di corroborare il ragionamento probatorio, ha incongruamente posto in correlazione il fatto per cui è condanna con accadimenti (quali le percosse patite dalla donna per motivi di gelosia che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere nel 2008) distanti nel tempo, ovvero con dati parziali (allorquando ha affermato che la prova dei motivi passionali sarebbe dimostrata dalla zona, inguinale, interessata dal ferimento, trascurando il dato obiettivo che la vittima fu attinta anche al braccio); 2) alle argomentazioni utilizzate per superare le obiezioni difensive connesse al mancato riconoscimento dello sparatore da parte della vittima e alla mancata individuazione di quanto asseritamente utilizzato dal ricorrente per l'agguato. Il giudice di secondo grado ha immotivatamente enfatizzato le affermazioni della vittima sull'indicazione dell'altezza dello sparatore, assolutamente generiche e suscettibili di attagliarsi a una molteplicità di soggetti. Del pari trascurato il dato che il ricorrente, all'atto dell'arresto, fosse stato sorpreso nel possesso di una pistola diversa da quella utilizzata nell'agguato. Infine, travisata nel suo reale significato si reputa la conversazione intercettata tra il ricorrente e sua moglie, avente a oggetto un casco bicolore, laddove quello utilizzato dallo sparatore era invece di un unico colore, nero. 3) alla valenza d'indizio attribuita alla condotta serbata dal ricorrente in 4 f/( epoca immediatamente successiva all'attentato a Greco, poiché l'essersi reso irreperibile era invece da ascriversi all'avvenuta emissione nei suoi riguardi di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Bari, nonché all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per reati in materia di armi, stupefacenti e ricettazione; 4) al giudizio di univocità interpretativa riservato alle conversazioni captate, apoditticamente attribuito in senso sfavorevole al ricorrente; 5) all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati in materia di armi, essendosi sul punto il giudice di secondo grado trincerato dietro un'asserita genericità delle doglianze difensive, trascurando di motivare - come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - in ordine alla sussistenza dell'indefettibile requisito della stabile relazione del soggetto con l'arma, inteso come permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta e apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte di questi; 6) infine, all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio ai danni di Sorada, ritenuto sussistente sulla scorta di affermazioni apoditticamente reputate autoaccusatorie evinte dalle intercettazioni e solo apparentemente confortate dal dato, per nulla l'obiettivo, dell'atteggiamento serbato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei dialoghi. La Corte ha omesso di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive inerenti all'assenza del movente per l'azione criminosa, soprattutto a fronte dell'affermazione della vittima della mancanza di ragioni di astio con il ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, nel confermare la dosimetria della pena irrogata dal giudice di primo grado, con argomentazione telegrafica, ha risolto il problema lamentato dalla difesa in merito al quantum della pena base per il delitto tentato, limitandosi ad argomentare che la riduzione ex art. 56 cod. pen. sarebbe congrua siccome calcolata in misura di poco superiore al massimo consentito, senza indicare alcuna concreta ragione per tale scelta. Del pari manchevole la motivazione in tema di applicazione della recidiva, tema 'liquidato' con l'affermazione che la stessa non ha avuto alcuna incidenza sul piano sanzionatorio, siccome bilanciata, unitamente alle altre aggravanti, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, trascurando di considerare che l'aumento di pena detentiva non è l'unico effetto scaturente dallo stato di recidivo, come del resto dimostrato dalla stessa Corte allorquando ha applicato - per i reati sub G), H) ed I), unificati dalla continuazione - il dettato di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. proprio ha ragione dell'avvenuto riconoscimento dell'operatività della recidiva.Sotto tale ultimo profilo, del tutto carente la motivazione tanto sul diniego della sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso tra le due fattispecie di tentato omicidio, quanto sugli aumenti operati a titolo di continuazione, quanto a quest'ultima, in palese violazione con il dettato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita in Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in punto di abitualità del reato. Rispondendo al pedissequo motivo di appello, la Corte di appello ha fondato la concretezza e l'attualità della pericolosità sociale del reo su una condotta risalente a quattro anni prima del giudizio dell'abitualità, della quale non v'è certezza in punto di responsabilità. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso oralmente - pur avendo depositato in data 7 giugno 2022 requisitoria scritta, tuttavia non notificata alla difesa - e ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso, limitatamente all'applicazione della recidiva. 2. Tutte le doglianze nelle quali si articola il primo motivo non sono consentite perché interamente versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate. Appare opportuno, in via preliminare, rilevare che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nel prevedere il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non abilita il giudice di legittimità a effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per motivare il suo convincimento. La mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono possedere una consistenza tale da risultare pegrepibili ictu ocull, dovendo il sindacato al riguardo essere circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano concettualmente incompatibili con la decisione adottata; sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo razionale ed adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di «un'analisi orientata a esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Cass. Sez. 6, n. 14624 del 20/3/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato analiticamente tutti i temi segnalati da [OSCURATO:PERSONA] con il primo, articolato, motivo d'impugnazione e fornito risposte complete, coerenti con le evidenze istruttorie, prive di tangibili fratture razionali e rispettose dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte delle quali il ricorrente si pone in un'ottica costantemente ispirata alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito e alla formulazione di letture alternative del compendio istruttorio, del tutto inidonee a mettere in luce profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Non coglie nel segno la censura della tecnica redazionale del giudice di appello per l'ampio utilizzo della motivazione per relationem, senz'altro legittima siccome ossequiante dei parametri richiesti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2. n. 55199 del del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248), poiché il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ha avuto ad oggetto la sentenza di primo grado, la cui motivazione è senz'altro congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, essendo inoltre l'atto di riferimento puntualmente trascritto nel provvedimento da motivare e, comunque, conosciuto dall'interessato; il giudice di secondo grado ha, nel proprio argomentare, fornito ampia dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. A tanto si aggiunga che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nel caso che ci occupa, si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem rispetto alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, RV. 277161). 2.1. Le due sentenze di merito hanno, dunque, con motivazione articolata e logicamente coerente, in primo luogo ritenuto [OSCURATO:PERSONA] autore dell'attento alla vita di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta del granitico quadro indiziario sintetizzato in premessa. In tale cornice, resistono alle censure difensive, perché scevre da deficit razionali e coerenti con le acquisizioni istruttorie, le valutazioni che i giudici hanno compiuto sulla chiave di lettura offerta dal movente, individuato nel forte risentimento - indotto nel [OSCURATO:PERSONA] dalla gelosia - per la relazione extraconiugale che la moglie aveva intrattenuto con Greco durante la sua detenzione. La Corte territoriale, a fronte di pedissequo motivo di appello, ha posto in risalto (p.22-25) l'incontrovertibile prova dell'esistenza di detta relazione, sulla scorta delle dichiarazioni dei genitori di Greco i quali, a specifica domanda, pur trincerandosi dietro l'argomento che, alla loro presenza, il figlio e [OSCURATO:PERSONA] non avevano mai tenuto comportamenti unicamente indicativi di un rapporto sentimentale, non hanno potuto non ammettere il fatto oggettivo della coabitazione del figlio e della donna nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuto in carcere. Sono state, poi, valorizzate nello stesso senso, le raccomandazioni del ricorrente al fratello Giuseppe e alla sorella Brigida, in occasione di colloqui in carcere, sul contegno della moglie, unitamente alle minacce di gravi conseguenze per quest'ultima in caso di ulteriori manifestazioni di infedeltà; affermazioni poste, con argomentazione logicamente coerente, in stretta correlazione con il convincimento della relazione sentimentale che la donna aveva intrapreso con Greco. La Corte territoriale non ha, poi, mancato di osservare come, anche ove detta relazione non vi fosse mai stata, comunque era acclarato il convincimento nel [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di tale circostanza, com'è risultato dal tenore delle conversazioni captate alludenti alla infedeltà coniugale nonché dalle affermazioni della vittima che: i) ha ammesso che a [OSCURATO:PERSONA] «avevano detto che io avevo avuto rapporti con la moglie» e che questi « ci ha creduto»; il) una volta uscito dal carcere, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ripetutamente contestato tale condotta, anche alla presenza della fidanzata, [OSCURATO:PERSONA]; iii) quest'ultima ha ricordato come, all'indomani dell'attentato, Greco le avesse manifestato il sospetto che l'autore del gesto fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], «l'unico con cui aveva avuto problemi». Tanto premesso, la tesi difensiva - secondo la quale la tesi del movente sarebbe fondata sulla sola scorta della percezione soggettiva del sovrintendente Signorino, sul contenuto non univoco delle missive che [OSCURATO:PERSONA] inviava dal luogo di detenzione alla moglie (nelle quali pur facendosi chiaro riferimento alla infedeltà di quest'ultima, non si menzionava specificamente Greco), infine, su opinabili considerazioni del giudice di appello in merito alla significatività della parte del corpo (inguinale) rispetto al movente passionale - finisce per dequotare, illogicamente, le univoche risultanze istruttorie sin qui sintetizzate. 2.2. Né valgono a scalfire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, le obiezioni della difesa concernenti il mancato riconoscimento da parte del Greco dell'aggressore e del possesso da parte del ricorrente, al momento dell'arresto, di una pistola e di un casco diversi da quelli utilizzati dallo sparatore. Si tratta di obiezioni cui la sentenza di appello ha fornito articolata risposta (p. 25-26), chiarendo come il riferimento a tali oggetti (il casco di bicolore e la pistola calibro 7,65), pur rinvenuti in occasione della perquisizione al [OSCURATO:PERSONA], risultasse fuorviante, poiché era ad altri oggetti, siccome utilizzati per il ferimento del Greco, che doveva invece farsi riferimento; segnatamente all'ulteriore casco e alla seconda pistola (a tamburo, calibro 38), quest'ultima compatibile con i proiettili che avevano attinto la vittima e della quale, inequivocabilmente come risultato dalle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la disponibilità, non mancandosi di rimarcare come quegli oggetti e - per quanto pure emerge dalle intercettazioni, anche il ciclomotore utilizzato dall'autore dell'azione criminosa («il motorino che portavo») - non furono ritrovati nella disponibilità del ricorrente sol perché nascosti e distrutti dopo il fatto. Così come, alla luce dei dati probatori evincibili dagli atti, unitariamente considerati e apprezzati secondo una visione d'insieme, nessuna particolare enfasi è stata attribuita al dato, tuttavia non irrilevante, della perfetta corrispondenza tra l'altezza dell'aggressore come descritta dalla vittima e quella del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto è appena il caso di rimarcare come il fatto, pure valorizzato dalla difesa, che il Greco abbia affermato di non aver riconosciuto lo sparatore, non può incidere sul complessivo quadro di prova poiché - come detto - la responsabilità dell'imputato è stata fondata sulla scorta di altri elementi. 2.3. Manifestamente infondata la tesi della difesa secondo cui, nel ragionamento probatorio che ha condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, ha inciso, con attribuzione erronea del valore d'indizio, la condotta serbata dal ricorrente in epoca immediatamente successiva all'attentato e, segnatamente, l'essersi reso irreperibile. Si tratta, infatti, di una circostanza utilizzata, nell'economia del percorso motivazionale del giudice di merito, al solo fine di chiarire il significato, altrimenti non comprensibile, delle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei riferimenti ai due diversi rifugi che questi aveva utilizzato.2.4. Del pari manifestamente infondata la censura di carenza di univocità interpretativa delle conversazioni captate, asseritamente travisate in senso sfavorevole al ricorrente. Non è, infatti, prospettabile in questa sede un'interpretazione del significato delle intercettazioni diversa da quella proposta dei giudici di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale. Nel caso di specie, al contrario, non sono controverse le parole pronunciate dagli interlocutori, bensì il significato nel contesto complessivo delle risultanze del procedimento. La censura si pone, pertanto, in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e che, pertanto, «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Maro, Rv. 272558; Sez., 5 n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516). 2.5. Ribadite le osservazioni sopra dedicate all'accertamento della ascrivibilità al ricorrente della condotta di tentato omicidio ai danni di Greco e del preciso movente, il motivo successivo, che si appunta sull'addebito al [OSCURATO:PERSONA] dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte di appello ha correttamente configurato a suo carico tali delitti, in considerazione del ruolo di esecutore materiale, che necessariamente implica quella «relazione stabile del soggetto con la cosa» e quel «minimo di apprezzabile di autonoma disponibilità» della stessa, invocate dalla difesa nel ricorso e al fondamento della cui insussistenza pone, ancora una volta, una diversa e non consentita lettura delle intercettazioni. 2.6. Non meritano miglior sorte le considerazioni critiche che la difesa dedica alla motivazione dei giudici di merito concernente l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio ai danni di Sorada, siccome aspecifiche e riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dai giudici di merito. Nel ribadire - come più diffusamente posto in risalto nella premessa della presente sentenza al paragrafo 2.2. - che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento a tale reato è fondata su un granitico quadro probatorio, la lettura travisante che la difesa ascrive ai giudici di merito delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e la moglie si risolve in una mera rilettura delle stesse con un approccio di mera confutazione delle considerazioni sul punto svolte dalla Corte di appello e, pertanto, non idoneo a sollecitare l'intervento censorio del giudice di legittimità. Inammissibile è altresì la censura in tema mancata individuazione del movente. Ricordato, invero, il principio secondo cui - versandosi in tema di cd. "doppia conforme" - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado , con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (vedi, tra molte, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la doglianza difensiva non si confronta con l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado (tratta dai più volte menzionati colloqui intrattenuti in carcere tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari), della esistenza di profonde ragioni di astio e rancore che il primo provava nei confronti dello zio, [OSCURATO:PERSONA], da ricondursi al fatto che quest'ultimo era stato ritenuto l'autore del furto di un ciclomotore tipo "Quod" di proprietà del ricorrente e che da plurimi passaggi dei dialoghi, puntualmente indicati nelle sentenze di merito, emergeva l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA], più volte manifestata, di attentare all'integrità fisica dello zio («stavolta non se la scappotta», «lo volevo sparare a zio Stefano, mi ero fissato! Pensa che ho detto: stavolta non se la scappotta»); proposito che il ricorrente aveva già provato a concretizzare, senza tuttavia riuscirvi. 3. Come anticipato, è fondato il secondo motivo nella parte inerente all'applicazione della recidiva. 3.1. Sfugge, invero, a censura la doglianza concernente il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati di tentato omicidio. Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Sez. 1, n. 34259 del 18/06/2015) secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee (situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo la violazione della stessa specie o da un programma generico di attività delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità, anche se dovuta a una determinata scelta di vita) e che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, RV. 275222). Alla luce dei principi sopra indicati, la decisione della Corte appare immune dalle critiche avanzate dal ricorrente, per la ragione — evidenziata nella sentenza impugnata — che i reati sono stati commessi a una distanza temporale apprezzabile (di cinque anni) e per ragioni differenti (la gelosia per il tentato omicidio di Greco e l'astio legate al furto di un ciclomotore quello in danno di Sorada), non potendo identificarsi l'originaria unicità del disegno criminoso con la generica tendenza a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali. La critica del ricorrente sull'argomento si rivela, pertanto, priva di fondamento in modo manifesto. 3.2. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla recidiva. Va qui ricordato, in linea con quanto recentemente affermato da Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), che sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tanto premesso, la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, nel correlare il rigetto della richiesta di esclusione della operatività della recidiva all'intervenuto bilanciamento dell'aggravante con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, non si è attenuta ai principi sopra delineati, siccome essa non solo è mancante di qualsivoglia aggancio alla specifica situazione concreta in disamina, ma anche e, soprattutto, non considera che la reclamata esclusione della recidiva avrebbe determinato la diversa efficienza delle riconosciute attenuanti e dimentica - come correttamente osservato dalla difesa - che l'aumento di pena detentiva non è l'unico effetto scaturente dallo status di recidivo, come del resto reso evidente dalla applicazione, per i reati ritenuti unificati dalla continuazione, del dettato di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen. Né - a fronte di siffatta esplicita e, tuttavia, errata motivazione - detta carenza, di natura innanzi tutto logica, può ritenersi colmata, come suggerito dal Procuratore generale, attraverso il richiamo alla pericolosità sottostante alla dichiarazione di abitualità o, comunque, implicitamente, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, emergente dalla gravità dei precedenti penali. 3.3. Pertanto, ferma l'inammissibilità della contestazione inerente al diniego della continuazione fra i due reati di tentato omicidio, deve rilevarsi la fondatezza della censura relativa alla recidiva. 4. Le ulteriori censure introdotte con il secondo motivo, concernenti la congruità della pena base per il delitto tentato e degli aumenti applicati in virtù della riconosciuta continuazione tra il reato di tentato omicidio di Greco e quelli in tema di armi, e il terzo motivo, inerente alla contestazione della declaratoria di abitualità nel reato, restano assorbiti dall'accoglimento della doglianza in punto di applicata recidiva. 5. Per le ragioni sin qui esposte, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e la trasmissione ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per il nuovo giudizi