Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0021
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 9 DICEMBRE 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La società [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Lubecca ed è specializzata nella scorticatura dei cereali, il 29 giugno 1967 esportava in Danimarca 270 tonnellate di orzo.
Al momento di stabilire la restituzione spettante all'esportatore, sorgeva una controversia con l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, cioè con l'organo tedesco competente in materia.
[OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver diritto alla restituzione prevista per l'orzo perlato, mentre l'amministrazione tedesca lo negava: in un primo tempo l'amministrazione sosteneva che all'esportatore non spettavano restituzioni, mentre in un secondo tempo concedeva la restituzione prevista per l'orzo mondato, che è inferiore a quella stabilita per l'orzo periato. L'orzo periato si distingue dall'orzo mondato in base a tre criteri:
1.
Un criterio detto «ottico o granulometrico», che tiene conto della forma del chicco, del grado di mondatura e di decorticazione, delle dimensioni, ecc.
2.
Un criterio tratto dalla percentuale di ceneri del prodotto.
3.
Un criterio tratto dalla percentuale di amido del prodotto.
I tre criteri né si sovrappongono, né si escludono, anzi possono integrarsi reciprocamente: è quindi logico che la disciplina tedesca sulle restituzioni allora in vigore stabilisse che si seguissero criteri fondati sia sulla percentuale di ceneri, che sull'esame ottico.
Il prodotto esportato dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava la percentuale di ceneri prescritta, però l'amministrazione tedesca non aveva giudicato positivo il risultato dell'esame ottico.
[OSCURATO:PERSONA] dell'Assia, che doveva pronunciarsi sulla controversia, si è logicamente posto l'interrogativo della compatibilità della disciplina interna che si sarebbe dovuta applicare con una certa nozione comunitaria in base alla quale si distinguono l'orzo mondato e l'orzo perlato.
I
Tenendo presente il metodo interpretativo seguito nella vostra sentenza Siemers, del 24 novembre 1971, vi proporrò di fornire un'unica risposta alle due questioni, il che vi risparmierà un complesso studio di questioni tecniche e scientifiche difficili da risolvere e da comprendere. La risposta comunque specificherà i principi di diritto comunitario sui quali il giudice nazionale dovrà orientarsi nel pronunciare la sua sentenza e nel contempo preciserà la portata di detti principi in funzione degli elementi della fattispecie.
Detti principi sono già stati elalorati nella vostra sentenza Rheinmiihlen del 27 ottobre 1971.
L'esportazione litigiosa è del 29 giugno 1967, cioè anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 120/67, che ha avuto effetto solo dal 1
o
luglio 1967.
L'esportazione era quindi ancora disciplinata dagli artt. 19 e 20 del regolamento del Consiglio n. 19, in virtù dei quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano istituire e concedere restituzioni entro certi limiti massimi determinati dalle autorità comunitarie.
Nella vostra sentenza Rheinmiihlen avete stabilito che:
1.
Nel fissare le condizioni per concedere le restituzioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano osservare alcune norme o principi indispensabili per l'applicazione del sistema generale istituito dal regolamento n. 19.
2.
[OSCURATO:PERSONA] membri potevano limitare le condizioni generali di concessione delle restituzioni con clausole più restrittive.
Per commisurare la fattispecie con questi principi, nel periodo in cui è avvenuta l'esportazione era indispensabile ricorrere alla nozione comunitaria di distinzione tra orzo mondato e orzo perlato. In applicazione del regolamento n. 19 erano stati adottati altri regolamenti che determinavano massimi diversi a seconda che le restituzioni riguardassero l'orzo mondato o l'orzo perlato; la restituzione per l'orzo perlato era più vantaggiosa per l'esportatore.
[OSCURATO:PERSONA] membri quindi dovevano vegliare a che i prodotti definiti «orzo perlato» corrispondessero ad una certa nozione comunitaria, poiché in caso contrario non avrebbe avuto senso stabilire un corrispondente limite massimo per le restituzioni e ne sarebbe scaturito un inutile onere suppletivo per le finanze comunitarie, cui già si attingeva copiosamente per coprire l'onere di tali pagamenti.
II
Resta dunque da determinare quale fosse il limite minimo comunitario valido in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri per la distinzione tra orzo perlato e orzo mondato. Mi pare che questo minimo, nel periodo considerato, potesse venir determinato soltanto in base ai criteri cui s'ispiravano le definizioni delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles. Questa conclusione mi pare la risultante del combinato disposto delle varie norme applicabili.
1.
In questo periodo il massimo della restituzione era determinato in funzione dell'elemento mobile del prelievo ed è questo il sistema instaurato dall'art. 1 del regolamento n. 60/66 della Commis sione, unica norma disciplinante il settore al momento dell'operazione litigiosa. L'elemento mobile, per i cereali in questione, si colcolava secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964 n. 141/64 ed in particolare dall'art. 5 che si richiamava tra l'altro ai prodotti della voce 11.02 della tariffa doganale comune.
Al momento dell'esportazione non vi erano note esplicative su questa voce, che però ricalcava fedelmente una voce della nomenclatura di Bruxelles e l'indirizzo giurisprudenziale costante è che, in assenza di note esplicative specifiche della tariffa doganale comune, si deve far ricorso alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.
[OSCURATO:PERSONA] membri dovevano quindi attenersi per lo meno al criterio essenzialmente ottico stabilito dalla nota alla voce 11.02 della nomenclatura di Bruxelles nei paragrafi 3 e 4.
2.
Mi sono pure chiesto se il «minimo comunitario» non implicasse inoltre l'applicazione di un criterio basato sulla percentuale di ceneri, come stabilito dal regolamento della Commissione 29 ottobre 1964 n. 164/64, cui si richiamava pure il regolamento della Commissione n. 11/66.
Studiando più a fondo le norme mi sono però convinto che il criterio era inapplicabile, giacché il regolamento n. 164/64 è stato espressamente abrogato dal regolamento n. 60/66, unica norma vigente alla data dell'esportazione.
Il regolamento n. 11/66 modificava soltanto le percentuali determinate dal regolamento n. 164/64. Poiché sia il regolamento che il sistema da esso instaurato sono stati espressamente abrogati dal regolamento n. 60/66, ne deriva che il regolamento n. 11/66 è stato implicitamente, ma inevitabilmente abrogato.
Tra l'entrata in vigore del regolamento n. 60/66 e l'entrata in vigore del regolamento n. 120/67, l'unico criterio comu nitario cui dovevano attenersi gli [OSCURATO:PERSONA] membri era quello derivante dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.
Propongo quindi che rispondiate come segue:
Fino all'entrata in vigore del regolamento n. 120/67, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano liberamente determinare le condizioni per la concessione delle restituzioni che essi avevano facoltà di istituire, purché beninteso tali condizioni fossero compatibili con le norme stabilite dalle autorità comunitarie.
Per quanto riguarda le restituzioni che si potevano concedere all'esportazione di orzo mondato o di orzo perlato verso i paesi terzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel periodo in cui era in vigore il regolamento n. 60/66, dovevano rispettare i limiti massimi stabiliti per le restituzioni dalle autorità comunitarie classificando come orzo perlato solo i prodotti che presentavano per lo meno i requisiti descritti dalle note esplicative della voce 11.02 nel documento cosiddetto «nomenclatura di Bruxelles».
Nello stesso periodo le autorità nazionali potevano integrare questi presupposti con ulteriori condizioni più restrittive.
(
1
) Traduzione dal francese.