CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.4745/2019 depositata il 26/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CRT) della Lombardiarigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo FONDO) avverso la sentenza di primo grado che, asua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente dell’atto dicontestazione per l’asserito parziale omesso versamento della sanzioneNumero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/2026amministrativa (differenza per Euro 12.752,75) di cui all’art.69 d.P.R.131/86 dovuta dalla contribuente nell’ambito della procedura diravvedimento operoso di cui all’art.13 del DLGS 472/97, che secondol’ADE era da calcolarsi sull’intero canone pattuito, anziché sul tributodovuto per la prima annualità.2. Il FONDO ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a due motivi.3. Resiste l’ADE con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'articolo360 primo comma n.3 c.p.c., la manifesta erroneità dell'iterargomentativo formalizzato nella sentenza di secondo grado, conparticolare riferimento al reiterato decettivo riferimento all'articolo 43comma 1 lettera h del DPR 131 1986 e l'omesso apprezzamento delladinamica applicativa del tributo di registro relativamente ai contratti dilocazione immobiliari di natura pluriennale.2. Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo dell’art.360 primocomma n.3) c.p.c., sostiene l’erroneità dell’impugnata sentenza inconsiderazione della non sanzionabilità del Fondo in ragione dellasussistenza di obiettive condizioni di incertezza previste dall'articolo 8 deldecreto legislativo 546/92 nonché dall'articolo 6i comma 2 del decretolegislativo 472 del 1997 sull'ambito applicativo delle modalità diravvedimento operoso in tema di imposta di registro aventi ad oggetticontratti di locazione immobiliare pluriennale.2.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.2.2. La questione posta dal motivo in esame ha già trovato soluzionenella giurisprudenza di questa Come ( vedi Cass.n.17657/2024,Cass.n.1981/2024, Cass. 2606/2024, Cass.n.717/2022, Cass. n.28403/2021) cui il Collegio ritiene di dare continuità.Numero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/20262.3. In particolare, si è osservato che la cornice normativa dellacontroversia sottoposta allo scrutinio di questa Corte è la seguente: a)d.P.R. n. 131 del 1986, art. 69 nella versione applicabile ratione temporis,"chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai finidell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denuncepreviste dall'art. 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centovential duecento quaranta per cento dell' imposta dovuta"; b) d.P.R. n. 131 del1986, art. 43 "la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoliseguenti e costituita.... per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettereprecedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale,dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l' intera durata delcontratto c) d.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, commi 1 e 3 "L' impostadovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beniimmobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle particontraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativoimporto presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi deld.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4. Entro il termine di trenta giorni deveessere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto dilocazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alleproroghe anche tacite dello stesso Per i contratti di locazione esublocazione di immobili urbani di durata pluriennale - quale èpacificamente quello per cui è controversia - l' imposta può essere assoltasul corrispettivo pattuito per l' intera durata del contratto ovveroannualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In casodi risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto hadiritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella incorso. L' imposta relativa alle annualità successive alla prima, ancheconseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essereNumero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/2026versata con le modalità di cui al comma 1 "nota I introdotta anch'essadalla L. n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegataal d.P.R. n. 131 del 1986 , "per i contratti di locazione e sublocazione diimmobili urbani di durata pluriennale, l'imposta se corrisposta per l'interadurata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tassodi interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità".2.4. Dal coordinato esame della normativa sopra indicata si puòaffermare che per i contratti di locazione aventi ad oggetto beni diversi daquelli urbani l'imposta liquidata dalle parti è assolta entro il termine dilegge in un'unica soluzione e nella sua interezza.2.5. Dell'art. 17, il comma 3 quale modificato dalla L. 27 dicembre 1997,n. 449, art. 21, comma 18, lett. a, prevede limitatamente alle locazionipluriennali di immobili urbani ed in deroga in deroga al disposto del d.P.R.n. 131 del 1986 , art. 43, comma 1, lett. h), urbani, una disciplina,giustificata dalle sottese esigenze di natura socio economico, in base alquale l'obbligo di corrispondere l'imposta del registro è assolto concadenza annuale.2.6. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Corte Cost., ordinanza 28 dicembre2006, n. 461 richiamata anche da Cass. 21792/2012), al riguardo hasottolineato che la facoltà, stabilita dal d.lgs. citato, art. 17, comma 3 dioptare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento alcorrispettivo pattuito per l' intera durata contrattuale "non modifica ilcarattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobiliurbani, perchè, come risulta dai lavori preparatori della L. n. 449 del1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzionesolo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importidell' imposta dovuti per ciascun anno e ha previsto un "meccanismoincentivante" detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stessonella misura della "percentuale pari alla metà del tasso di interesse legalemoltiplicato per il numero delle annualità" (nota I - introdotta anch'essaNumero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/2026dalla L. n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegataal d.P.R. n. 131 del 1986)".2.7. Una ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita,sempre secondo quanto affermato dal Giudice delle Leggi, dalla previsionedella subordinazione del diritto al rimborso dell'imposta di registro alladuplice condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché delpagamento del tributo in unica soluzione. Tale disposizione non avrebberagion d'essere se l'assolvimento dell'imposta in più soluzioni fosse unamera dilazione di pagamento è non invece esecuzione di un precisoobbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro consentito dallanormativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali diimmobili urbani.2.8. Pertanto, la tardiva registrazione del contratto di locazione diimmobile urbano di durata pluriennale determina l'irrogazione dellasanzione amministrativa, ex art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, dacomputarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canonequalora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del d.P.R. cit.,della facoltà del pagamento rateizzato dell'imposta, non sull’intero canonecomplessivamente stabilito dalle parti per l’intera durata dei contratto inquestione.2.9. Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo di taliprincipi avendo erroneamente affermato che la sanzione amministrativa dicui all’art.69 d.P.R. 131/86 dovuta dalla contribuente nell’ambito dellaprocedura di ravvedimento operoso di cui all’art.13 del d.lgs. 472/97,dovesse essere parametrata all’imposta dovuta per la registrazionedell’atto da calcolarsi sulla base imponibile costituita dal canonecomplessivamente dovuto per la durata pluriennale del contratto dilocazione di immobile urbano.2.10. Il che, per quanto sopra esposto, si pone in frontale contrasto con ilconsolidato orientamento sul punto di questa Corte, dovendosi, invece, laNumero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/2026sanzione amministrativa in questione computarsi sul corrispettivo relativoalla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, exart. 17, comma 3, del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzatodell'imposta, non sull’intero canone complessivamente stabilito dalle partiper l’intera durata del contratto in esame.2.11. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento delsecondo, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto.2.12. Non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causa va, quindi,decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario e ilconseguente annullamento dell’atto impugnato.2.13. Le spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza.2.14. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullando l’attoimpugnato.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio dilegittimità che così liquida: quanto al primo grado in Euro 2.500,00 percompenso, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori, comeper legge; quanto al secondo in Euro 2.800,00 per compenso, oltre alrimborso delle spese generali e agli accessori, come per legge; quanto alpresente giudizio di legittimità, in Euro 2.410,00 per compenso, Euro200,00, per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori,come per legge.Numero registro generale 18785/2020Numero sezionale 3289/2026Numero di raccolta generale 14856/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]