CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato perché evidenzia vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-quinquies Ord. pen., ha valorizzato, seguendo un percorso argomentativo scevro dai denunziati vizi e comunque non manifestamente illogico, il venir meno del presupposto indefettibile costituito, anche secondo l'interpretazione contenuta in più pronunce della Corte costituzionale, dall'inesistenza del pericolo di commissione di altri reati. In questa prospettiva, ha considerato decisiva la condotta tenuta dalla Floriani dopo i reati per cui era intervenuta condanna e durante l'esecuzione della misura revocata rimarcando il dato pacifico che la ricorrente aveva condotto con sé il figlio in un contesto in cui era stata programmata l'azione delittuosa interrotta dal suo arresto in flagranza. La ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito fondato sul preminente interesse dei minori, elemento già valutato dal Tribunale di sorveglianza, che lo ha giustificatamente valutato soccombente rispetto al pericolo di recidivanza. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma