CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 05146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è generico Al Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui era stata negata la liberazione anticipata sul rilievo che il condannato, nei semestri in valutazione, aveva commesso fatti di rilevanza penale per i quali pendevatto procedimenti in corso e che tali condotte illecite, autonomamente valutate, escludevano la sua adesione all'opera di rieducazione, il ricorrente si limita ad opporre l'omessa motivazione sulla base di argomentazioni astratte che non tengono conto delle argomentazioni a sostegno della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022.