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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 261/1976

ECLI:IT:COST:1976:261
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile - promosso nei confronti dell'ENEL da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della "[OSCURATO:PERSONA] e C", trasferita all'ENEL, al fine di ottenere la declaratoria della inefficacia del licenziamento, intimatogli con lettera raccomandata del 12 giugno 1970, e la conseguente reintegra nel posto di lavoro - il pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 284 del 30 ottobre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti, [OSCURATO:PERSONA] e l'ENEL, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], nelle deduzioni depositate il 25 luglio 1974, dopo avere dichiarato che aderiva ai motivi dell'ordinanza di rinvio, ha affermato che la norma sottoposta all'esame di legittimità viola anche i principi proclamati dagli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione.

L'ENEL, con le deduzioni depositate il 30 maggio 1974, e l'Avvocato generale dello Stato, con l'atto di intervento depositato il 19 novembre 1974, hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata di ufficio dal pretore di Casacalenda sia dichiarata non fondata. :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Casacalenda ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il pretore l'ultimo comma dell'art. 13 legge n.1643 del 1962, che prevede il trasferimento all'ENEL del personale dipendente dalle imprese alla data del 1 gennaio 1962, addetto esclusivamente all'esercizio di attività elettriche, violerebbe il principio di eguaglianza perché attuerebbe "una inammissibile discriminazione fra lavoratori, assicurando il trasferimento del rapporto di lavoro ai soli dipendenti che esercitano attività esclusivamente elettrica senza concedere analogo trattamento al lavoratore che esegue prestazioni principalmente di ordine elettrico".

2. - La questione non è fondata.

La ratio dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, va individuata nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento della sua attività monopolistica nel settore elettrico, fonte essenziale di energia nell'economia generale, la disponibilità, di personale adeguato, secondo un principio di economicità di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa.

E siffatta ratio esclude che la distinzione tra dipendenti addetti in via esclusiva ad attività elettriche e dipendenti addetti ad attività promiscue, ancorché prevalentemente elettriche, sia censurabile, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, per irrazionale, irragionevole discriminazione.

Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti in via esclusiva all'esercizio di attività elettriche risponde all'interesse di gestione dell'Ente e, nel contempo, all'oggetto del rapporto di lavoro, concernente esclusivamente attività elettriche, laddove i rapporti di lavoro in corso per attività promiscue continuano con le imprese originarie.

3. - Poiché il giudizio di legittimità costituzionale è circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non possono essere prese in esame le altre censure concernenti la violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione, dedotte dal difensore della parte privata [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile - promosso nei confronti dell'ENEL da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della "[OSCURATO:PERSONA] e C", trasferita all'ENEL, al fine di ottenere la declaratoria della inefficacia del licenziamento, intimatogli con lettera raccomandata del 12 giugno 1970, e la conseguente reintegra nel posto di lavoro - il pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 284 del 30 ottobre 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti, [OSCURATO:PERSONA] e l'ENEL, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], nelle deduzioni depositate il 25 luglio 1974, dopo avere dichiarato che aderiva ai motivi dell'ordinanza di rinvio, ha affermato che la norma sottoposta all'esame di legittimità viola anche i principi proclamati dagli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione. L'ENEL, con le deduzioni depositate il 30 maggio 1974, e l'Avvocato generale dello Stato, con l'atto di intervento depositato il 19 novembre 1974, hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata di ufficio dal pretore di Casacalenda sia dichiarata non fondata. : 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Casacalenda ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Secondo il pretore l'ultimo comma dell'art. 13 legge n.1643 del 1962, che prevede il trasferimento all'ENEL del personale dipendente dalle imprese alla data del 1 gennaio 1962, addetto esclusivamente all'esercizio di attività elettriche, violerebbe il principio di eguaglianza perché attuerebbe "una inammissibile discriminazione fra lavoratori, assicurando il trasferimento del rapporto di lavoro ai soli dipendenti che esercitano attività esclusivamente elettrica senza concedere analogo trattamento al lavoratore che esegue prestazioni principalmente di ordine elettrico". 2. - La questione non è fondata. La ratio dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, va individuata nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento della sua attività monopolistica nel settore elettrico, fonte essenziale di energia nell'economia generale, la disponibilità, di personale adeguato, secondo un principio di economicità di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa. E siffatta ratio esclude che la distinzione tra dipendenti addetti in via esclusiva ad attività elettriche e dipendenti addetti ad attività promiscue, ancorché prevalentemente elettriche, sia censurabile, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, per irrazionale, irragionevole discriminazione. Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti in via esclusiva all'esercizio di attività elettriche risponde all'interesse di gestione dell'Ente e, nel contempo, all'oggetto del rapporto di lavoro, concernente esclusivamente attività elettriche, laddove i rapporti di lavoro in corso per attività promiscue continuano con le imprese originarie. 3. - Poiché il giudizio di legittimità costituzionale è circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non possono essere prese in esame le altre censure concernenti la violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione, dedotte dal difensore della parte privata [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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