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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31507/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11674/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59 cod. pen. ovvero di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11674/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59 cod. pen. ovvero di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 31507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris