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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10646/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13754/2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede legale in Lecco ([OSCURATO:PERSONA] n. 10), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 61); - ricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA] (C.

F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 61); - ricorrente - R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].+1/A.E. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 195/20/2013, pronunciata il 25 ottobre 2013 e depositata il 21 novembre 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto, fondato su due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza n. 79/03/2012 emessa dalla CTP di Lecco.

Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento IVA ed IRAP per il 2005, emesso nei confronti della società in forza di un ritenuto maggior reddito d'impresa, e di un avviso di accertamento IRPEF, relativo allo stesso anno, emesso a carico del citato socio ed in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili societari.

2. Il ricorso è sostenuto da memorie mentre l'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso oltre che con memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e/o falsa applicazione deli artt. 14 e 21 del d.P.R. n. 546 del 1992, per la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., diversi da [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].+1/A.E.

Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2. Con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., deve dichiararsi l'estinzione del processo, le cui spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, in ragione di rinuncia effettuata dalla citata ricorrente con memoria (sottoscritta da parte di avvocato minuto di procura specie a margine dello stesso ricorso), motivata dall'intervenuto pagamento del debito tributario di cui all'atto impositivo impugnato, come evidenziato anche dall'Amministrazione controricorrente che, sul punto, si è associata.

2.1. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la presente decisione non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima (ex plurimis, Cass. sez. 6-3, 30/11/2021, n. 37516; Cass. sez. 6-1, n. 23175 del 2015, Rv. 637676-01; Cass. sez. 6-1, n. 19071 del 2018, Rv. 649792-01).

3. Per converso, circa la posizione del socio da [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sul ricorso con assorbimento di ogni altra censura, la sentenza impugnata, ex art. 383, comma 3, c.p.c., deve essere cassata con rinvio alla CTP di Lecco (in diversa composizione), innanzi alla quale si è radicato il simultaneus processus (in assenza di eccezioni e di sindacato ad opera delle parti), affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. (oltre che a regolare le spese del presente giudizio di legittimità).

R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 chz.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [mestino [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.+1/A.E.

Deve difatti applicarsi il principio costantemente sancito da questa Corte e che in questa sede si intende ribadire.

In materia tributaria, in particolare, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -.

Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (ex plurimis, Cass. Sez.

U, 04/06/2008, n. 14815, Rv. 603330 -01)

3.1. Nella specie, per quanto emerge dalla statuizione impugnata (oltre che da ricorso e controricorso), solo la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il provvedimento impositivo, non prospettando questioni personali (come emerge dalla sentenza impugnata oltre che da ricorso e controricorso), e non risulta che R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.+1/A.E. nelle fasi di merito sia stato integrato il contraddittorio con gli altri soci.

Ne consegue l'evidenziata nullità del giudizio di primo grado, per la quale la CTR avrebbe dovuto rimettere le parti alla CTP, ex art. 383, comma 3, c.p.c.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione provinciale di Lecco, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 24 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mi. .

O i APR 2022 IL C;[OSCURATO:PERSONA] a herita O hi * gti 9k) R.G.N. 13754

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13754/2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede legale in Lecco ([OSCURATO:PERSONA] n. 10), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 61); - ricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA] (C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 61); - ricorrente - R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].+1/A.E. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 195/20/2013, pronunciata il 25 ottobre 2013 e depositata il 21 novembre 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto, fondato su due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza n. 79/03/2012 emessa dalla CTP di Lecco. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento IVA ed IRAP per il 2005, emesso nei confronti della società in forza di un ritenuto maggior reddito d'impresa, e di un avviso di accertamento IRPEF, relativo allo stesso anno, emesso a carico del citato socio ed in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili societari. 2. Il ricorso è sostenuto da memorie mentre l'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso oltre che con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e/o falsa applicazione deli artt. 14 e 21 del d.P.R. n. 546 del 1992, per la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., diversi da [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].+1/A.E. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2. Con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., deve dichiararsi l'estinzione del processo, le cui spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, in ragione di rinuncia effettuata dalla citata ricorrente con memoria (sottoscritta da parte di avvocato minuto di procura specie a margine dello stesso ricorso), motivata dall'intervenuto pagamento del debito tributario di cui all'atto impositivo impugnato, come evidenziato anche dall'Amministrazione controricorrente che, sul punto, si è associata. 2.1. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la presente decisione non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima (ex plurimis, Cass. sez. 6-3, 30/11/2021, n. 37516; Cass. sez. 6-1, n. 23175 del 2015, Rv. 637676-01; Cass. sez. 6-1, n. 19071 del 2018, Rv. 649792-01). 3. Per converso, circa la posizione del socio da [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sul ricorso con assorbimento di ogni altra censura, la sentenza impugnata, ex art. 383, comma 3, c.p.c., deve essere cassata con rinvio alla CTP di Lecco (in diversa composizione), innanzi alla quale si è radicato il simultaneus processus (in assenza di eccezioni e di sindacato ad opera delle parti), affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. (oltre che a regolare le spese del presente giudizio di legittimità). R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 chz.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [mestino [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.+1/A.E. Deve difatti applicarsi il principio costantemente sancito da questa Corte e che in questa sede si intende ribadire. In materia tributaria, in particolare, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -. Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (ex plurimis, Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815, Rv. 603330 -01) 3.1. Nella specie, per quanto emerge dalla statuizione impugnata (oltre che da ricorso e controricorso), solo la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il provvedimento impositivo, non prospettando questioni personali (come emerge dalla sentenza impugnata oltre che da ricorso e controricorso), e non risulta che R.G.N. 13754/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.+1/A.E. nelle fasi di merito sia stato integrato il contraddittorio con gli altri soci. Ne consegue l'evidenziata nullità del giudizio di primo grado, per la quale la CTR avrebbe dovuto rimettere le parti alla CTP, ex art. 383, comma 3, c.p.c. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione provinciale di Lecco, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 24 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mi. . O i APR 2022 IL C;[OSCURATO:PERSONA] a herita O hi * gti 9k) R.G.N. 13754
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