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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 36277/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17515/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio del secondo in V. GERMANICO 172, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 4815/2019 depositata il 04/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 5.074,03 a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore del condominio medesimo; il convenuto si costituì in giudizio opponendosi alla domanda e formulò una domanda riconvenzionale per sentir condannare il Gennaro al risarcimento dei danni procurati al Condominio nell’ambito dell’attività gestionale; il Tribunale adito accolse la domanda principale nei limiti dell’importo di € 388,90 e rigettò la riconvenzionale; a seguito di appello principale del Gennaro ed incidentale del Condominio la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame principale ed accolto in parte l’incidentale condannando il Gennaro a pagare al condominio la somma di € 20.905,17; a base della decisione la Corte ha pos to l’evidente inadempimento del Gennaro ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]: l’in erzia preservata a lungo dal Gennaro aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società [OSCURATO:SOCIETA] fu cancellata dal Registro delle Imprese;avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepisce, preliminarmente,la mancanza dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio richiesta dal codice di rito a pena di improcedibilità del ricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: Occorre preliminarmente dichiarare infondata l’eccezione sollevata dalla parte controricorrente relativa alla mancanza in atti dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, che risulta invece presente e regolarmente depositata; con il primo motivo di ricorso– violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-il ricorrente lamenta che la corte del gravame non ha fatto buongoverno delle prove prodotte in atti ed in particolare haomesso di valorizzare un documento dal quale avrebbe dovuto desumere che il debito di [OSCURATO:SOCIETA] ammontava, all’atto del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, all’importo di € 4.736,10 anziché a quello di € 20.905,17 ritenuto dall’impugnata sentenza; la Corte ha così violato sia il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. sia l’obbligo di valutare le prove proposte dalle parti in base al suo prudente apprezzamento; il motivo è inammissibile perché si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza osservare le condizioni poste da questa Corte per la loro prospettazione;è noto infatti che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020); con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130, 1 co. n. 3 c.p.c. e dell’art. 63, 1 co. disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto negligente il comportamento dell’amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla legge n. 220/2012 che, in q uanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il Gennaro avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in venditacosì da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un sogg e tto escutibile ; né sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedente mente all’entrata in vigore dell a l. n. 220/2012 non applicabile ratione temporis , l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130, 1° co. n. 3 c.c. nonché ex art. 63 disp. att. c.c. con il terzo motivo –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63, 4° co. disp. att. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte non ha tenuto conto del fatto che nessuno degli amministratori a lui subentrati aveva posto mano al recupero forzoso dei contributi condominiali facendo leva sulla solidarietà ex art. 63, 4 co. disp. att. c.c.;ove la solidarietà fosse stata tempestivamente attivata, avrebbe attutito se non eliso la perdita economica del Condominio, sgravando di conseguenza la posizione del Gennaro; il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non osserva i requisiti di contenuto-forma del ricorso e non indica dove e come abbia già proposto la censura nei pregress i grad i; la violazione delle disposizioni sull’autosufficienza del ricorso, ed in particolare dell’art. 366 n. 6 c.p.c. non consente a questa Corte di poter escludere, anche alla luce dell’assenza di riferimenti nella impugnata sentenza, che la censura abbia carattere di novità; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore del controricorrente , le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.200 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17515/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio del secondo in V. GERMANICO 172, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 4815/2019 depositata il 04/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 5.074,03 a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore del condominio medesimo; il convenuto si costituì in giudizio opponendosi alla domanda e formulò una domanda riconvenzionale per sentir condannare il Gennaro al risarcimento dei danni procurati al Condominio nell’ambito dell’attività gestionale; il Tribunale adito accolse la domanda principale nei limiti dell’importo di € 388,90 e rigettò la riconvenzionale; a seguito di appello principale del Gennaro ed incidentale del Condominio la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame principale ed accolto in parte l’incidentale condannando il Gennaro a pagare al condominio la somma di € 20.905,17; a base della decisione la Corte ha pos to l’evidente inadempimento del Gennaro ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]: l’in erzia preservata a lungo dal Gennaro aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società [OSCURATO:SOCIETA] fu cancellata dal Registro delle Imprese;avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepisce, preliminarmente,la mancanza dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio richiesta dal codice di rito a pena di improcedibilità del ricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: Occorre preliminarmente dichiarare infondata l’eccezione sollevata dalla parte controricorrente relativa alla mancanza in atti dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, che risulta invece presente e regolarmente depositata; con il primo motivo di ricorso– violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-il ricorrente lamenta che la corte del gravame non ha fatto buongoverno delle prove prodotte in atti ed in particolare haomesso di valorizzare un documento dal quale avrebbe dovuto desumere che il debito di [OSCURATO:SOCIETA] ammontava, all’atto del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, all’importo di € 4.736,10 anziché a quello di € 20.905,17 ritenuto dall’impugnata sentenza; la Corte ha così violato sia il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. sia l’obbligo di valutare le prove proposte dalle parti in base al suo prudente apprezzamento; il motivo è inammissibile perché si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza osservare le condizioni poste da questa Corte per la loro prospettazione;è noto infatti che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020); con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130, 1 co. n. 3 c.p.c. e dell’art. 63, 1 co. disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto negligente il comportamento dell’amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla legge n. 220/2012 che, in q uanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il Gennaro avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in venditacosì da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un sogg e tto escutibile ; né sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedente mente all’entrata in vigore dell a l. n. 220/2012 non applicabile ratione temporis , l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130, 1° co. n. 3 c.c. nonché ex art. 63 disp. att. c.c. con il terzo motivo –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63, 4° co. disp. att. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte non ha tenuto conto del fatto che nessuno degli amministratori a lui subentrati aveva posto mano al recupero forzoso dei contributi condominiali facendo leva sulla solidarietà ex art. 63, 4 co. disp. att. c.c.;ove la solidarietà fosse stata tempestivamente attivata, avrebbe attutito se non eliso la perdita economica del Condominio, sgravando di conseguenza la posizione del Gennaro; il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non osserva i requisiti di contenuto-forma del ricorso e non indica dove e come abbia già proposto la censura nei pregress i grad i; la violazione delle disposizioni sull’autosufficienza del ricorso, ed in particolare dell’art. 366 n. 6 c.p.c. non consente a questa Corte di poter escludere, anche alla luce dell’assenza di riferimenti nella impugnata sentenza, che la censura abbia carattere di novità; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore del controricorrente , le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.200 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 36277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris